Cass. civ., sez. I, sentenza 30/03/1957, n. 1104

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L'impossibilità dell'Onere che, a norma dell'art. 794 cod.civ. rende nulla la donazione se ne ha costituito il motivo determinante, è l'impossibilità originaria e non già quella sopravvenuta per fatto non imputabile al donatario. Tale sopravvenuta impossibilità produce soltanto l'Estinzione del modus e rende quindi la donazione libera all'Onere.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 30/03/1957, n. 1104
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1104
Data del deposito : 30 marzo 1957

Testo completo

L'impossibilità dell'Onere che, a norma dell'art. 794 cod.civ. rende nulla la donazione se ne ha costituito il motivo determinante, è l'impossibilità originaria e non già quella sopravvenuta per fatto non imputabile al donatario. Tale sopravvenuta impossibilità produce soltanto l'Estinzione del modus e rende quindi la donazione libera all'Onere.