Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/08/2004, n. 15674

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Massime4

In tema di IRPEF sul trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente, ai sensi del terzo comma dell'art. 14 del D.P.R. 29/9/1973 n.597, come modificato dall'art. 2, comma terzo, della legge 26 settembre 1985, n.482, nelle ipotesi in cui, per il lavoro prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982 n.297 (che ha introdotto il nuovo sistema di determinazione del TFR in via di modifica dell'art.2120 c.c.), l'indennità di anzianità risulti calcolata in misura superiore a una mensilità della retribuzione annua per ogni anno di servizio preso a base di commisurazione ai fini della determinazione dell'aliquota, l'eccedenza - da qualunque emolumento prodotta e in concreto pari alla differenza tra l'importo effettivo della quota annua di indennità maturata e quella corrispondente a una sola mensilità della retribuzione annua - non concorre a formare l'importo preso a base ai fini della determinazione del reddito di riferimento e della conseguente aliquota secondo i criteri introdotti dalla nuova disciplina tributaria delle indennità di fine rapporto di lavoro di cui alla legge n.482 del 1985. (Nella specie la S.C. ha escluso che potessero concorrere a formare l'importo dell'indennità utile ai fini della determinazione dell'aliquota fiscale i ratei di tredicesima mensilità e della c.d. indennità operativa inclusi da un CCNL nella base di calcolo dell'indennità di anzianità maturata sotto il regime normativo antecedente l'entrata in vigore (primo giugno 1982) della legge 29 maggio 1982, n. 297).

Gli uffici periferici delle agenzie fiscali sono legittimati a stare in giudizio dinanzi alle commissioni tributarie in base agli artt. 10 e 11 del D.lgs. n.546/1992, ma non altrettanto nei giudizi dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, dovendosi fare riferimento a quest'ultimo riguardo alla disciplina generale, in forza della quale il ricorso deve essere proposto dall'ente dotato di personalità giuridica, vale a dire dall'Agenzia fiscale, in persona del suo direttore generale.

Gli uffici periferici delle agenzie fiscali sono legittimati a stare in giudizio dinanzi alle commissioni tributarie in base agli artt. 10 e 11 del D.lgs. n.546/1992, ma non altrettanto nei giudizi dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, dovendosi fare riferimento a quest'ultimo riguardo alla disciplina generale, in forza della quale il ricorso deve essere proposto dall'ente dotato di personalita' giuridica, vale a dire dall'Agenzia fiscale, in persona del suo direttore generale. *Massima tratta dal CED della Cassazione.

In tema di IRPEF sul trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente, ai sensi del terzo comma dell'art. 14 del D.P.R. 29/9/1973 n.597, come modificato dall'art. 2, comma terzo, della legge 26 settembre 1985, n.482, nelle ipotesi in cui, per il lavoro prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982 n.297 (che ha introdotto il nuovo sistema di determinazione del TFR in via di modifica dell'art.2120 c.c.), l'indennita' di anzianita' risulti calcolata in misura superiore a una mensilita' della retribuzione annua per ogni anno di servizio preso a base di commisurazione ai fini della determinazione dell'aliquota, l'eccedenza - da qualunque emolumento prodotta e in concreto pari alla differenza tra l'importo effettivo della quota annua di indennita' maturata e quella corrispondente a una sola mensilita' della retribuzione annua - non concorre a formare l'importo preso a base ai fini della determinazione del reddito di riferimento e della conseguente aliquota secondo i criteri introdotti dalla nuova disciplina tributaria delle indennita' di fine rapporto di lavoro di cui alla legge n.482 del 1985. (Nella specie la S.C. ha escluso che potessero concorrere a formare l'importo dell'indennita' utile ai fini della determinazione dell'aliquota fiscale i ratei di tredicesima mensilita' e della c.d. indennita' operativa inclusi da un CCNL nella base di calcolo dell'indennita' di anzianita' maturata sotto il regime normativo antecedente l'entrata in vigore (primo giugno 1982) della legge 29 maggio 1982, n. 297). *Massima tratta dal CED della Cassazione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/08/2004, n. 15674
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15674
Data del deposito : 12 agosto 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico - Presidente -
Dott. MERONE Antonio - Consigliere -
Dott. BIELLI Stefano - Consigliere -
Dott. FERRARA Ettore - Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

e da
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro
AR NA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 217, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCA POTÌ, difeso dall'avvocato CESARE POTÌ, giusta delega a margine;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 104/01 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 14/09/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/04 dal Consigliere Dott. Sergio DEL CORE;

udito per il ricorrente, l'Avvocato BACHETTI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NA AR ricorse avverso il silenzio - rifiuto opposto dalla Direzione Regionale delle Entrate del Lazio sulla di lei istanza diretta al rimborso della ritenuta IRPEF sul trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente, poiché non correttamente operata ai sensi dell'art. 2, comma terzo, della legge n. 482 del 1985. L'adita Commissione provinciale di Roma respinse il ricorso, che venne invece accolto dalla Commissione tributaria regionale investita dall'appello della contribuente sul rilievo che nelle ipotesi, come quella di specie, in cui per il lavoro prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 297 del 29 maggio 1983 il trattamento di fine rapporto risulta calcolato in misura superiore a una mensilità della retribuzione annua per ogni anno di servizio, l'eccedenza, nel caso in esame costituita dai ratei di tredicesima mensilità e dell'indennità operativa, non concorre a formare l'importo preso a base ai fini della determinazione del reddito di riferimento e della conseguente aliquota.
La cassazione di tale sentenza è stata chiesta con ricorso contenente un unico motivo, dal Ministero delle Finanze e dalla Agenzia delle entrate in persona del Direttore pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dalla Avvocatura Generale dello Stato. Resiste la AR con controricorso.
Vi è memoria delle amministrazioni ricorrenti. Motivi della decisione.
La controricorrente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso perché proposto dal Ministero delle Finanze e dall'Agenzia delle entrate anziché dall'Ufficio locale dell'Agenzia (già Direzione Regionale delle Entrate del Lazio).
L'eccezione è del tutto priva di fondamento.
La legge (D.lgs. n. 300/1999) attribuisce la personalità giuridica alla Agenzia fiscale, ma non anche ai singoli uffici periferici in cui è articolata (v. art. 1 bis del Regolamento di amministrazione, approvato con Deliberazione del comitato direttivo del 30 novembre 2000, pubblicato in G.U. 13 febbraio 2001, n. 36). Se, nell'ottica della migliore organizzazione volta a conseguire la massima efficienza, è consentito che gli uffici siano articolati in strutture centrali e periferiche con disposizioni interne dall'art. 66 D.lgs. n. 300 del 1999, è tuttavia incontrovertibile che i
successivi artt. 67 e 68 dello stesso decreto identifichino come organo dotato di rappresentanza legale il solo direttore dell'agenzia. Dal canto suo, l'art. 6 dello Statuto della Agenzia delle entrate (approvato con Deliberazione del Comitato direttivo del 13 dicembre 2000, n. 6, pubblicato in G.U. 20 febbraio 2001, n. 42) ribadisce che "Il direttore è il legale rappresentante dell'Agenzia, la dirige e ne è responsabile";
egli "svolge tutti i compiti non espressamente assegnati dalle disposizioni di legge e dal presente statuto ad altri organi". È pur vero che l'art. 4, comma 1, de citato Regolamento di amministrazione prevede che le "funzioni operative dell'Agenzia sono svolte da uffici locali di livello dirigenziale", i quali, tra l'altro "curano, in particolare, ... la trattazione del contenzioso". Tale ultima disposizione, però, di livello regolamentare, non può essere intesa se non nel senso che gli uffici periferici curano la trattazione del contenzioso nei limiti stabiliti dalla legge;
e cioè, costituendosi direttamente in giudizio dinanzi alle commissioni di merito, in virtù degli artt. 10 ed 11 del D.lgs. n. 546/1992, e curando l'"istruttoria interna" di supporto al giudizio di legittimità.
In una tale cornice normativa, gli uffici locali delle agenzie fiscali sono legittimati a stare in giudizio dinanzi alle commissioni tributarie in base agli artt. 10 e 11 del D.lgs. n. 546/1992, ma non altrettanto nei giudizi dinanzi a questa Corte, dovendosi fare riferimento a quest'ultimo riguardo alla disciplina

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