Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/05/2023, n. 13343
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In tema di IRES, l'addizionale per il settore bancario e finanziario, di cui all'art. 2 del d.l. n. 133 del 2013, conv. con modif. dalla l. n. 5 del 2014, assicurando copertura finanziaria all'operazione redistributiva di alleggerimento del carico fiscale derivante dalla seconda rata IMU, è costituzionalmente legittima, secondo l'interpretazione fornita dalla sentenza n. 288 del 2019 della Corte cost., ed è dovuta anche dalle S.G.R., poiché le peculiari caratteristiche del mercato finanziario (quali, l'esistenza di barriere all'entrata, la concorrenza limitata ai soli operatori autorizzati ed il carattere necessitato dei servizi finanziari) costituiscono specifico ed autonomo indice di capacità contributiva.
Sul provvedimento
Testo completo
E. Asset Management SGR Spa ricorre, con due motivi, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. ha rigettato l'appello della medesima avverso la sentenza con la quale la C.t.p. di Torino aveva, a propria volta, rigettato il ricorso avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso dell'addizionale ires introdotta dal D.L. 30 novembre 2013, n. 133, art. 2, convertito con modificazioni dalla L. 29 gennaio 2014, n. 5 corrisposta per l'anno 2013.
2. In data 1 marzo 2023 la ricorrente ha depositato. ai sensi dell'art. 327 c.p.c., ulteriori documenti ed in data 10 marzo 2023 ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e al D.Lgs. n. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62 la violazione e/o falsa applicazione della Cost., art. 77.
Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto legittimo il silenzio-rifiuto frapposto dall'Ufficio all'istanza di rimborso dell'addizionale Ires corrisposta in virtù del D.L. n. 133 del 2013 dopo aver ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione istitutiva della stessa sebbene la medesima fosse stata introdotta con decreto-legge in difetto dei presupposti.
Osserva che nel corso dei lavori preparatori era emerso che l'addizionale era stata introdotta per reperire in breve le risorse necessarie per procedere all'abolizione della seconda rata dell'Imu per l'anno di imposta 2013;
che, tuttavia, il reperimento di risorse per attuare il programma di governo non legittimava la decretazione d'urgenza;
che l'introduzione dell'addizionale a carico delle sole imprese creditizie e finanziarie non poteva giustificarsi in ragione del principio solidaristico, come ritenuto nella sentenza impugnata in quanto tale finalità non era menzionata nel preambolo del decreto legge ed era assente atteso che non vi era alcuna distinzione delle abitazioni principali non di lusso sottratte all'imposizione in ragione del loro valore catastale o della superficie.
2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e al D.Lgs. n. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 6 e la violazione e/o falsa applicazione della Cost., artt. 3 e 53.
Censura la sentenza impugnata per aver valutato la legittimità del silenzio-rifiuto frapposto dall'Ufficio dopo aver ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione istitutiva della stessa sebbene la medesima violasse i principi di uguaglianza e capacità contributiva. Osserva che l'addizionale determina un'irragionevole di Spa rità di trattamento nei confronti delle imprese finanziarie e creditizie non rispondente ad alcuna giustificazione obiettiva;
non è retta da una finalità distributiva della ricchezza;
colpisce una capacità contributiva solo presunta;
è incoerente con il suo presupposto economico, ovvero la particolare forza economica e finanziaria delle imprese colpire, colpendo tuto il reddito prodotto;
non può essere considerata legittima solo perchè di natura transitoria.
3. La ricorrente, con la memoria depositata il 10 marzo 2023, ha insistito sull'incostituzionalità del D.L. n. 133 del 2013, art. 2, comma 2, per violazione della Cost., artt. 3 e 53 nella parte in cui non esclude le S.G.R. e le S.I.M. dal novero delle imprese soggette all'addizionale ires dell'8,5 per cento.
4. I motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
4.1. La ricorrente sostiene di avere diritto al rimborso di quanto corrisposto in ragione del D.L. n. 133 del 2013, art. 2, comma 2, assumendo che la lettura costituzionalmente orientata della norma dovrebbe indurre ad escludere dal novero dei destinatari della sovrimposta i soggetti che esercitano attività finanziaria ma di natura non speculativa. Argomenta sull'illegittimità costituzionale della norma per violazione della Cost., artt. 3, 53, 41 e 47. Assume che il prelievo è lesivo dei principi fondamentali di uguaglianza e di capacità contributiva. Precisa che la sovraimposta non è sorretta da una valida causa giustificatrice, nè da una condizione di straordinarietà o imprevedibilità tale dal legittimare la decretazione d'urgenza;
che manca di un presupposto d'imposta specifico cui agganciare la maggiore tassazione;
che lede la liberà di iniziativa economica e la tutela del ri Spa rmio;
che è stata introdotta pressochè al termine del periodo di imposta rilevante con un effetto