Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/07/2022, n. 23696

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/07/2022, n. 23696
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23696
Data del deposito : 28 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

nciatola seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 4956/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363301001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente –

contro

SCAIOLA PIERANGELO (C.F.), RODARO FABRIZIO(C.F.) –intimati – avverso la sentenzadella Commissione tributaria regionale del Friuli - Venezia Giulia, n. 378/10/15 depositata in data 29 settembre 2015 Oggetto: tributi – obbligo di motivazione – atti presupposti – agevole conoscibilità - fallimento Udita la relazione svolta dal Consigliere Filippo D’Aquino nella pubblica udienza del 9 giugno 2022ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, d.l. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito dalla l. 25 febbraio 2022, n. 15, non essendo stata fatta richiesta di discussione orale;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale M V, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. I contribuenti SCAIOLA PIERANGELO E RODARO FABRIZIO, in qualità di soci di Tuttomeccanica S.n.c. di Scaiola e Rodaro, nelle more dichiarata fallita dal Tribunale di Tolmezzo, hanno impugnato due avvisi di accertamento, relativi ai periodi di imposta 2007 e 2008, con i quali –a seguito di PVC, notificato al solo curatore del fallimento ma non anche ai soci contribuenti dichiarati falliti ex art. 147 l. fall. – venivano accertate maggiori IRAP e IVA quale effetto del disconoscimento di costi relativi a operazioni in tutto o in parte oggettivamente inesistenti. A tali avvisi facevano seguito ulteriori avvisi per maggiore IRPEF derivante dal conseguente accertamento del maggior reddito da partecipazione imputato per trasparenza ai soci, avvisi anch’essi impugnati dai contribuenti.

2. I contribuenti hanno impugnato gli avvisi in virtù della legittimazione straordinaria a impugnare gli atti impositivi in luogo della curatela, stante l’inerzia mostrata dal curatore del fallimento. I ricorrenti hanno dedotto il difetto di motivazione degli atti impositivi per non essere stati allegati agli avvisi di accertamento loro notificati l’atto istruttorio del PVC, dal quale gli avvisi traevano origine.

3. La CTP di Udine ha accolto nel merito il ricorso dei contribuenti.

4. La CTR del Friuli-Venezia Giulia, con sentenza in data 29 settembre 2015, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo che l’omessa notificazione ai soci, già dichiarati falliti, del PVC prodromico agli stessi, al quale gli atti impositivi facevano rinvio, notifica avvenuta solo nei confronti del curatore del fallimento, violi l’obbligo di motivazione dell’Amministrazione finanziaria e travolga anche gli avvisi relativi al maggior reddito da partecipazione.

5. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a due motivi;
i contribuenti intimati non si sono costituiti in giudizio.

6. La causa è stata rimessa in pubblica udienza a seguito di rimessione operata ex art. 375, secondo comma, cod. proc. civ. dalla Sesta Sezione Civile.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1.Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 7, comma 1, l. 27 luglio 2000, n. 212 e dell’art. 42, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui la sentenza impugnata ha annullato gli atti impositivi per mancata allegazione del PVC, notificato al solo curatore del fallimento. Osserva parte ricorrente che non occorrerebbe l’allegazione dell’atto impositivo ove lo stesso ne riproducesse il contenuto nei suoi elementi essenziali, essendo consentita la motivazione per relationem. Deduce il ricorrente che la sentenza impugnata debba ritenersi viziata nella parte in cui non è stato verificato se e in che termini le parti essenziali dell’atto istruttorio fossero state riprodotte nell’atto impositivo. Il ricorrente deduce, inoltre, come l’atto impositivo riproducesse i presupposti in fatto già indicati nell’atto istruttorio e riproduce l’atto impositivo, nel rispetto del principio di specificità, relativo all’accertamento del maggior reddito del contribuente Rodaro quanto alle parti rilevanti.
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