Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/02/2023, n. 07005
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NAVARRA GIOVANNI nato a SIANO il 29/07/1950 avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere A E;
lette le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore dell'8 ottobre 2020, con cui N Gio- vanni era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi otto di re- clusione in relazione al reato di cui all'art. 423 bis, comma 2, cod. pen., perché, per eliminare il frascame derivato dal taglio della legna, cagionava un incendio su boschi destinati al rimboschimento (in Castel San Giorgio il 4 aprile 2016). In ordine alla ricostruzione dei fatti, D'Aponte Eligio, dipendente della S.M.A. Campania - Sistema per la meteorologia e l'ambiente, società in house regionale finalizzata alla prevenzione e alla repressione degli incendi boschivi, raccontava di aver ricevuto il 4 aprile 2016 una richiesta di intervento nel Comune di Castel San Giorgio, località Campomanfoli;
giunto sul posto, il personale verificava che, all'in- terno di un bosco privato, in fase di taglio colturale delle piante, alcune persone sta- vano procedendo alla pulizia del frascame mediante bruciatura e ciò spiegava il fumo segnalato. In particolare, all'interno del perimetro del taglio, v'erano cumuli di frascame già bruciati che ardevano ancora ed altri quattro cumuli appena accesi in fase di pieno sviluppo;
vigilavano sui cumuli due soggetti, coi quali gli operatori della S.M.A. ave- vano parlato rimanendo a distanza. Il giorno seguente il D'Aponte era avvisato della circostanza che il perimetro del taglio del bosco dove avevano effettuato il sopral- luogo era stato totalmente percorso da un incendio. Visionando delle fotografie dello stesso, il teste indicava con precisione il luogo in cui si trovavano i cumuli di frascame in accensione al momento del controllo e sottoscriveva l'immagine sottopostagli dagli operatori del Corpo Forestale. Orefice Michele, marito di Alfano Giovanna, proprietaria dell'area interessata dall'incendio, che aveva venduto un taglio di bosco inerente alle particelle nn. 284, 283, 258 e 256 al N, raccontava di aver ricevuto una telefonata dall'imputato alle ore 15.00-15.30, che gli raccontava lo sviluppo di un incendio che stava divam- pando per tutte le particelle indicate, innescatosi mentre stava bruciando il frascame;
per cui lo esortava ad attivarsi per spegnere l'incendio e per allertare i soccorsi. Alle ore 17.30-18.00, l'Orefice contattava l'imputato che gli riferiva dell'incendio tuttora in corso e di trovarsi in compagnia della Guardia Forestale. L'imputato, con comportamento che aggravava gli effetti dannosi, era stato no- tato dal teste Cesare, in servizio presso il Corpo Forestale, mentre si allontanava frettolosamente, alla guida di un trattore, abbandonando la zona del delitto ad incen- dio in corso.li Il frascame era stato incendiato mentre si trovava ancora sparso e non accumu- lato in modo da garantire il controllo del fuoco sui singoli mucchi separati. Le fiamme, pertanto, si erano propagate e l'incendio aveva interessato una superficie di mq. 1.500/1.600 circa;
i Vigili del Fuoco erano stati allertati, ma non intervenivano e l'incendio si spegneva dopo poche ore. La Corte territoriale ha rilevato che, secondo quanto affermato dal teste Cesare, l'incendio era stato provocato dalle fiamme appiccate al frascame, non raggruppato correttamente dall'imputato ma sparso sul terreno.
2. Il N, a mezzo del proprio
udita la relazione svolta dal Consigliere A E;
lette le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore dell'8 ottobre 2020, con cui N Gio- vanni era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi otto di re- clusione in relazione al reato di cui all'art. 423 bis, comma 2, cod. pen., perché, per eliminare il frascame derivato dal taglio della legna, cagionava un incendio su boschi destinati al rimboschimento (in Castel San Giorgio il 4 aprile 2016). In ordine alla ricostruzione dei fatti, D'Aponte Eligio, dipendente della S.M.A. Campania - Sistema per la meteorologia e l'ambiente, società in house regionale finalizzata alla prevenzione e alla repressione degli incendi boschivi, raccontava di aver ricevuto il 4 aprile 2016 una richiesta di intervento nel Comune di Castel San Giorgio, località Campomanfoli;
giunto sul posto, il personale verificava che, all'in- terno di un bosco privato, in fase di taglio colturale delle piante, alcune persone sta- vano procedendo alla pulizia del frascame mediante bruciatura e ciò spiegava il fumo segnalato. In particolare, all'interno del perimetro del taglio, v'erano cumuli di frascame già bruciati che ardevano ancora ed altri quattro cumuli appena accesi in fase di pieno sviluppo;
vigilavano sui cumuli due soggetti, coi quali gli operatori della S.M.A. ave- vano parlato rimanendo a distanza. Il giorno seguente il D'Aponte era avvisato della circostanza che il perimetro del taglio del bosco dove avevano effettuato il sopral- luogo era stato totalmente percorso da un incendio. Visionando delle fotografie dello stesso, il teste indicava con precisione il luogo in cui si trovavano i cumuli di frascame in accensione al momento del controllo e sottoscriveva l'immagine sottopostagli dagli operatori del Corpo Forestale. Orefice Michele, marito di Alfano Giovanna, proprietaria dell'area interessata dall'incendio, che aveva venduto un taglio di bosco inerente alle particelle nn. 284, 283, 258 e 256 al N, raccontava di aver ricevuto una telefonata dall'imputato alle ore 15.00-15.30, che gli raccontava lo sviluppo di un incendio che stava divam- pando per tutte le particelle indicate, innescatosi mentre stava bruciando il frascame;
per cui lo esortava ad attivarsi per spegnere l'incendio e per allertare i soccorsi. Alle ore 17.30-18.00, l'Orefice contattava l'imputato che gli riferiva dell'incendio tuttora in corso e di trovarsi in compagnia della Guardia Forestale. L'imputato, con comportamento che aggravava gli effetti dannosi, era stato no- tato dal teste Cesare, in servizio presso il Corpo Forestale, mentre si allontanava frettolosamente, alla guida di un trattore, abbandonando la zona del delitto ad incen- dio in corso.li Il frascame era stato incendiato mentre si trovava ancora sparso e non accumu- lato in modo da garantire il controllo del fuoco sui singoli mucchi separati. Le fiamme, pertanto, si erano propagate e l'incendio aveva interessato una superficie di mq. 1.500/1.600 circa;
i Vigili del Fuoco erano stati allertati, ma non intervenivano e l'incendio si spegneva dopo poche ore. La Corte territoriale ha rilevato che, secondo quanto affermato dal teste Cesare, l'incendio era stato provocato dalle fiamme appiccate al frascame, non raggruppato correttamente dall'imputato ma sparso sul terreno.
2. Il N, a mezzo del proprio
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi