Cass. pen., sez. II, sentenza 21/05/2024, n. 24556
Sentenza
21 maggio 2024
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21 maggio 2024
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Massime • 2
In tema di misure di prevenzione, le spese afferenti ai compensi erogati per l'attività di coadiutore, in quanto funzionali al corretto esercizio del "munus publicum" ricoperto dall'amministratore giudiziario, devono essere poste a carico dell'Erario, mentre quelle relative all'onorario dei collaboratori del predetto, deputati a svolgere prestazioni necessarie per la conservazione e la redditività dei beni sequestrati, debbono gravare sui costi di gestione, sicché non sono suscettibili di rimborso in caso di successivo dissequestro e, allorché anticipate dallo Stato, determinano, per quest'ultimo, un diritto al loro recupero.
In tema di misure di prevenzione, l'amministratore della società, nel caso in cui sia anche amministratore giudiziario della stessa, ha diritto alla corresponsione di due distinti e autonomi compensi, di cui il primo, erogato in relazione all'attività di prosecuzione dell'impresa, è a carico delle spese di gestione dell'ente amministrato, mentre il secondo, a titolo di onorario per il "munus publicum" esercitato, grava sull'Erario.
Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 24556-24 In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: ANNA MARIA DE SANTIS - Presidente - Sent. n. sez. 1101/2024 CC 21/05/2024- MARCO MARIA ALMA R.G.N. 8014/2024 DONATO D'UR CH CALVISI GI ARIOLLI -Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NC NT, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/12/2023 del TRIBUNALE di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere GI ARIOLLI;
letto il ricorso dell'Avv. RAFFAELE BONSIGNORE lette le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale PAOLA FILIPPI RITENUTO IN FATTO 1. AN LL, quale legale rappresentante delle società Ambra s.r.l. e Victoria s.r.l., ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo, sezione misure di prevenzione del 7/12/2023, con cui è stata rigettata l'istanza di restituzione delle somme corrisposte dalle società ai coadiutori dell'autorità giudiziaria e di quelle percepite dall'amministratore giudiziario a titolo di anticipazione sui compensi.
2. La difesa deduce la violazione degli artt. 35, 42 e 43 d.lgs. n. 159 del 2011 ed il vizio di motivazione. In particolare, lamenta che il Tribunale non abbia fatto buon governo delle disposizioni e dei principi che regolano, in caso di revoca del sequestro (o della conseguente confisca), l'imputazione delle spese affrontate nel corso del procedimento di prevenzione.
3. Il Pubblico ministero, con requisitoria del 19 aprile 2024, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
4. I motivi del ricorso saranno enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso non è fondato. Le censure svolte dalla difesa della ricorrente attengono: - alla qualifica di coadiutori, invece che di collaboratori, da attribuirsi ai soggetti nominati dall'amministratore giudiziario per la gestione delle società in costanza di sequestro, con il conseguente regime a carico dell'Erario in tema di compensi;
alla natura dei compensi corrisposti all'amministratore giudiziario, da qualificarsi come anticipazioni sul compenso finale e non già come remunerazione dell'incarico di amministratore unico delle due società da porsi a carico delle stesse. Si tratta di motivi ammissibili in sede di legittimità, in quanto attengono unicamente al regime di imputazione delle spese sostenute nel corso dell'amministrazione giudiziaria e non involgono i criteri e i risultati della gestione.
2. Con riguardo al primo profilo di censura, per la nozione del coadiutore deve farsi riferimento all'art. 35, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011, secondo cui "il giudice delegato può autorizzare l'amministratore giudiziario a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati" (comma 4). Ove la complessità della gestione lo richieda, anche successivamente al sequestro, l'amministratore giudiziario organizza, sotto la sua responsabilità, un proprio 2 ufficio di coadiuzione, la cui composizione e il cui assetto interno devono essere comunicati al giudice delegato indicando altresì se e quali incarichi analoghi abbiano in corso i coadiutori, assicurando la presenza, nel caso in cui si tratti di beni di cui all'art. 10 del codice dei bei culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42 del 2004, di uno dei soggetti indicati nell'art.
9-bis del medesimo codice. Il giudice delegato ne autorizza l'istituzione tenuto conto della natura dei beni e delle aziende in stato di sequestro e degli oneri che ne conseguono". Si tratta, pertanto, di soggetti dotati di particolari competenze tecniche che l'amministratore giudiziario - in caso di gestioni complesse può porre al suo servizio, organizzando - sotto la propria responsabilità - un ufficio di coadiuzione. Il coadiutore è, dunque, un soggetto che collabora in via diretta con l'amministratore giudiziario al fine di contribuire a realizzare gli scopi del pubblico ufficio di gestione giudiziaria, condividendone i profili di munus publicum. Per tale ragione, la sua retribuzione - nella dimensione normativa - è a carico