Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/08/2019, n. 21541

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In tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali per omesso versamento di contributi "a percentuale", il maggior reddito accertato dall'Agenzia delle Entrate in sede di verifica assume valore presuntivo suscettibile di divenire definitivo in mancanza di contestazione da parte dell'interessato, a nulla rilevando l'accettazione del condono tributario ex art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. in l. n. 111 del 2011, avente natura deflattiva esclusivamente del contenzioso fiscale.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/08/2019, n. 21541
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21541
Data del deposito : 20 agosto 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

20 AGO, 2019 ITT DIR AULA 'B' TE N SE 2 1541/19 E ! Oggetto TE REPUBBLICA ITALIANA EN S E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 23164/2017 21541 SEZIONE LAVORO Cron. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. - Presidente - Ud. 12/06/2019 Dott. ANTONIO MANNA - PU - Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO Consigliere Dott. ENRICA D'ANTONIO Consigliere Dott. PAOLA GHINOY Rel. Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE I ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 23164-2017 proposto da: RR SA, elettivamente domiciliata in ROMA 10 studio SCIPIONI 268/A presso VIA DEGLI dell'Avvocato VALERIO CIONI che la rappresenta e LUIGI PIERGIUSEPPEdifende unitamente all'Avvocato MURCIANO;
ricorrente 2019 contro 2212 I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 291 presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, CARLArappresentati e difesi dagli avvocati D'ALOISIO, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI;
controricorrenti avverso la sentenza n. 116/2017 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 05/04/2017 R.G. N. 1037/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/06/2019 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato VALERIO CIONI;
udito l'Avvocato ANTONINO SGROI. n.r.g. 23164/2017 FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza del 5 aprile 2017, la Corte d'Appello di Firenze, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Livorno, ha rigettato l'opposizione proposta da SA RR nei confronti dell'INPS Direzione provinciale di - Livorno, anche quale mandataria di S.C.C.I. s.p.a., avverso l'avviso di addebito relativo ai contributi previdenziali a percentuale omessi in relazione al maggior reddito accertato dall'Agenzia delle Entrate.

2. La Corte territoriale ha ritenuto dovuta la contribuzione sul maggior reddito da ritenersi definitivamente accertato, risultando irrilevante ai fini dell'entità della base imponibile, cui va commisurato il credito contributivo dell'Istituto, l'accesso consentito al contribuente, ai fini della definizione della lite fiscale, a strumenti deflativi del contenzioso quali, nel caso di specie, la definizione prevista dall'art. 39, comma 12, d.l. n.98 del 2011. 3. Per la cassazione di tale decisione ricorre SA RR, affidando l'impugnazione ad un unico motivo illustrato da memoria, cui resiste con controricorso l'INPS. La Sezione sesta di questa Corte di cassazione, con ordinanza interlocutoria n. 4640 del 2019, ha rimesso la causa alla Sezione quarta atteso il rilievo nomofilattico della questione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011 e dell'art. 46, d.lgs. n. 546/1992 ed imputa alla Corte territoriale di aver ritenuto rilevante, ai fini della prova del credito vantato dall'INPS per omessa contribuzione, il maggior reddito accertato a carico della ricorrente in sede fiscale e divenuto definitivo nella sua entità per essere stato il contenzioso definito con l'adesione al condono della ricorrente, quando la pronunzia di cessazione della materia del contendere che definisce il giudizio di impugnazione dell'accertamento tributario a seguito dell'adesione al condono dell'interessato determina il venir meno dell'efficacia dell'atto amministrativo (avviso di accertamento) oggetto del contendere, dovendosi pertanto escludere l'idoneità del maggior reddito ivi asseverato a rilevare n.r.g. 23164/2017 come base imponibile per il ricalcolo dei contributi previdenziali dovuti dall'interessato stesso.

2. Il ricorso è infondato.

3. Si controverte degli effetti della definizione concordata della lite tributaria contributiva previdenziale esull'obbligazione dell'esito dell'accertamento da cui è derivata la maggiore pretesa contributiva.

4. La definizione ha ad oggetto esclusivamente, come recita l'art.39, comma 12, d.l. n.98 del 2011, conv., con modificazioni, in legge n.111 del 2011, «le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 31 dicembre 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio» e si perfeziona «a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

5. Gli importi sono diversificati in base al valore e alla fase della lite ed è lo stesso legislatore a chiarire, con l'art. 16 legge n. 289 del 2002, cosa debba intendersi per valore della lite, vale a dire «l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento;
in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite;
il valore della lite è determinato con

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