Cass. pen., sez. I, sentenza 07/06/2023, n. 24428
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da T C nato a Roma il 19/11/1958;
avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma del 10/11/2022;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere G P;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale L G, che ha chiesto l'accoglimento parziale del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma non ha accolto la proposta di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale nei confronti di C T (formulata dal Magistrato di sorveglianza di Roma) e, nel contempo, ha dichiarato cessata la medesima misura alternativa alla detenzione (concessa con ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano del 16 aprile 2019) avendo ritenuto venuti meno i presupposti per la concessione del beneficio in questione. In particolare, il Tribunale di sorveglianza ha osservato che il condannato non ha più un valido domicilio e che risulta privo di un'attività lavorativa o di carattere risocializzante, di talché doveva necessariamente dichiararsi la cessazione della misura alternativa, evidenziando nel contempo la possibilità per il T - una volta reperiti un valido domicilio ed un'attivitàli carattere risocializzante - di presentare una nuova istanza di affidamento in prova.
2. Avverso la predetta ordinanza C T, per mezzo dell'avv. N A, propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att.
avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma del 10/11/2022;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere G P;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale L G, che ha chiesto l'accoglimento parziale del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma non ha accolto la proposta di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale nei confronti di C T (formulata dal Magistrato di sorveglianza di Roma) e, nel contempo, ha dichiarato cessata la medesima misura alternativa alla detenzione (concessa con ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano del 16 aprile 2019) avendo ritenuto venuti meno i presupposti per la concessione del beneficio in questione. In particolare, il Tribunale di sorveglianza ha osservato che il condannato non ha più un valido domicilio e che risulta privo di un'attività lavorativa o di carattere risocializzante, di talché doveva necessariamente dichiararsi la cessazione della misura alternativa, evidenziando nel contempo la possibilità per il T - una volta reperiti un valido domicilio ed un'attivitàli carattere risocializzante - di presentare una nuova istanza di affidamento in prova.
2. Avverso la predetta ordinanza C T, per mezzo dell'avv. N A, propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att.
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