Cass. pen., sez. I, sentenza 06/07/2021, n. 25654

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 06/07/2021, n. 25654
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25654
Data del deposito : 6 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FLORES WILKIN ANTONIO nato il 31/07/1990 avverso la sentenza del 08/09/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza, in data 8 settembre 2020, la Corte di appello di Ancona ha confermato la pronuncia del Tribunale di Macerata, che aveva riconosciuto F W A colpevole del reato di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975 per avere portato fuori della sua abitazione un coltello a serramanico lungo 16 centimetri, e, per l'effetto, lo aveva condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda.

2. Ricorre per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia avv. P A, chiedendo l'annullamento della sentenza sulla base di cinque motivi, sintetizzabili nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. come segue.

2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge nonché vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato. La Corte territoriale ha erroneamente qualificato, ai sensi dell'art. 4, comma 2 prima parte, della legge, 18 aprile 1975, n. 110, l'oggetto rivenuto in possesso del F come "coltello pugnale". Al contrario, esso, per le sue caratteristiche (lama tagliente su un solo lato di sette centimetri del tipo a serramanico senza dispositivo di blocco a lama aperta), va considerato, così come, d'altra parte, contestato dal pubblUo ministero, alla stregua di un "arma giocattolo" o comunque di un "oggetto atto Otà offendere". Ai sensi dell'ultima parte della disposizione citata da ultimo, andava, di conseguenza, dimostrato che fosse "chiaramente utilizzabile per l'offesa alla persona" nel contesto di luogo e di tempo in cui era portato.

2.2. Con il secondo motivo denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta insussistenza del giustificato motivo del porto. Secondo l'iter argomentativo seguito dalla Corte, la giustificazione fornita dall'imputato sarebbe priva del requisito dell'attualità. Si tratta, però, di conclusione difforme dalle risultanze processuali. L'unico testimone sentito in dibattimento ha, infatti, chiarito che l'imputato aveva, sin dall'immediatezza, giustificato il porto del coltello con l'esigenza di tagliare la frutta 2.3. Con il terzo motivo denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975, La Corte ha escluso l'attenuante, pacificamente applicabile anche alle condotte aventi ad oggetto le armi improprie come il coltello a serramanico, pur in presenza di tutti i suoi elementi costitutivi, a cominciare dalle modestissime caratteristiche offensive, valorizzando l'unico precedente penale e non attribuendo alcuna rilevanza alla condotta collaborativa.

2.4. Con il quarto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di riconoscimento della causa di proscioglimento di cui all'art.131 bis cod. pen. La Corte ha considerato erroneamente come abituale il comportamento dell'imputato, il quale che è stato attinto da un solo precedente penale ed ha considerato particolarmente offensiva la condotta accertata, nonostante la stessa avesse ad oggetto un coltello dotato di scarsissime potenzialità lesive e, per di più, portato in un contesto in cui non era ipotizzabile alcuna offesa alla persona.
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