Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/09/2018, n. 40802
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI GENOVAnel procedimento a carico di: CACCIA MARCO nato a SIENA il 31/05/1965 avverso la sentenza del 12/07/2017 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere A C;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIELLA DE MASELLIS che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato P C del Foro di GENOVA in difesa di CACCIA MARCO il quale chiede che il ricorso del PG venga respinto. E' presente l'avvocato P E del Foro di GENOVA in difesa di CACCIA MARCO il quale chiede che il ricorso del PG venga respinto. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza n. 2036/2017 la Corte di appello di Genova ha confermato la decisione con cui il Tribunale di Genova ha assolto M C dal reato ex art. 328 cod. pen. - ascrittogli per essersi il 4/07/2012 indebitamente rifiutato, quale medico in servizio presso la U.O. Chirurgia Generale e dei Trapianti d'Organi dell'IRCSS Azienda Ospedaliera San Martino, di prelevare il fegato dal corpo di una persona deceduta - escludendo che l'attività di prelievo del fegato fosse per lui obbligatoria. 2. Nel ricorso della Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Genova si chiede che la sentenza sia annullata sulla base di ttp tfizecell? \ je — dl motivi, i quali non sono propriamente articolati in autonome deduzioni ma fra loro intrecciati: a) violazione dell'art. 328 cod. pen., perché (all'esito della riunione del 20/04/2011 successiva alla sospensione dell'attività di trapianto del fegato deliberata dalla Direzione generale dell'Ospedale San Martino il 13/04/2011) l'attività di prelievo del fegato era inserita nel turno di pronta reperibilità per i prelievi multi-organi per cui rimaneva doverosa per i chirurghi del Centro Trapianti di Genova;b) travisamento della prova, perché dalle acquisizioni istruttorie risulta che a tutti i medici del reparto era noto che l'attività di prelievo del fegato del donatore (se richiesta dal Centro Coordinamento Trapianti e proveniente dal Centro Trapianti a cui l'organo era destinato) era doverosa e per questo inserita nel turno di reperibilità;c) vizio di motivazione nel disconoscimento della idoneità degli elementi probatori a suffragare l'accusa. 3. Nella memoria depositata il 22/05/2018 dalla difesa dell'imputato M C si chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile perché ripropone gli stessi motivi a base dell'atto di appello e perché manca l'elemento psicologico del reato di omissione di atti di ufficio contestato a Bisaccia, non avendo egli agito con la consapevolezza di violare i suoi doveri, anche perché il comportamento dei medici che prelevano organi per conto di terzi è espressione, come emerge dalle acquisizioni istruttorie, di una disponibilità e non di un obbligo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso risulta manifestamente infondato.1.1. Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso, deve rilevarsi che nel dedurre la violazione dell'art. 328 cod. pen. il ricorso non delinea il quadro dei dati normativi dalla violazione dei quali deriverebbe l'indebito rifiuto contestato all'imputato, né si confronta con la corretta posizione esegetica seguita nella sentenza impugnata, in base alla quale per configurare l'elemento psicologico del delitto di rifiuto di atti d'ufficio è necessario che il pubblico ufficiale sia consapevole del proprio contegno omissivo - dovendo egli rappresentarsi e volere la realizzazione di un evento contra ius - e il diniego di adempimento non deve trovare plausibili giustificazioni nelle norme che disciplinano il dovere di azione (Sez. 6, n. 36674 del 22/07/2015, Rv. 26466801;Sez. 6, n. 51149 del 09/04/2014, Rv. 261415;Sez. 6, n. 8996 del 11/02/2010, Rv. 246410).
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