Cass. civ., sez. II, ordinanza 11/02/2022, n. 04524
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Testo completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 10341-2017 proposto da: HOSPITAL INSTRUMENTS SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
TACITO N
41, presso lo studio dell'avvocato F F M, rappresentata e difesa dall'avvocato M S;
- ricorrente -
contro
B R, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
OSLAVIA
6, presso lo studio dell'avvocato G A, rappresentato e difeso dall'avvocato F S;
- controricorrente -
Ric. 2017 n. 10341 sez. S2 - ud.12/01/2022 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 10341/2017 Numero sezionale 30/2022 Numero di raccolta generale 4524/2022 Data pubblicazione 11/02/2022 avverso la sentenza n. 50/2016 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 16/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/01/2022 dal Consigliere Dott. L V;
FATTI DI CAUSA
1. La società Hospital Instruments proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi che aveva accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo di Rocco B in relazione a forniture medicali da questi commissionate alla società. L’opposizione era stata accolta nella parte in cui l’opponente aveva dedotto l’eccessività del prezzo fatturato nella fornitura dei beni.
2. Rocco B resisteva all’appello e proponeva a sua volta appello incidentale, deducendo che era stata erroneamente disattesa la sua domanda riconvenzionale volta ad ottenere il pagamento di quanto pattuito circa il compenso di euro 50 per ogni intervento oculistico praticato con impiego dei materiali forniti dalla società opposta.
3. La Corte d’Appello di Reggio Calabria rigettava sia l’appello principale che l’appello incidentale. Quanto all’appello principale, evidenziava che il Tribunale di Palmi dopo aver dato atto dell’ordine delle domande e delle eccezioni aveva ritenuto di dover esaminare prioritariamente l’ultima, dipendendo dal suo eventuale accoglimento l’epilogo in concreto della riconvenzionale proposta. Sicché, ritenuta la mancata consensuale determinazione del prezzo per le forniture si imponeva l’accoglimento dell’opposizione poiché il B aveva sollevato una vera e propria eccezione inadimplenti non est adimplendum e non era stato provato dalla società fornitrice, sulla quale incombeva il relativo onere, che quello fatturato al B Ric. 2017 n. 10341 sez. S2 - ud.12/01/2022 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 10341/2017 Numero sezionale 30/2022 Numero di raccolta generale 4524/2022 Data pubblicazione 11/02/2022 fosse il prezzo normalmente praticato. Quanto alla riconvenzionale di compensazione per il controcredito pur ritenendo fondato l’an della domanda aveva ritenuto non provato il quantum. Ciò premesso, la Corte d’Appello ricostruiva la vicenda fattuale del rapporto intercorso tra la società ricorrente e il B anche sulla base delle prove documentali e testimoniali assunte nel giudizio di primo grado. Il giudice del gravame evidenziava che erroneamente la testimonianza di M T M era stata ritenuta inammissibile perché incapace a testimoniare, in quanto la stessa non aveva un interesse personale, concreto ed attuale, essendo solo socia e dipendente della parte. In ogni caso non era necessario riaprire l’istruttoria, in quanto le sue eventuali dichiarazioni non sarebbero state sufficienti perché non riscontrate da altri elementi. La Corte d’Appello, sulla base delle altre dichiarazioni testimoniali, riteneva che il B, già prima del giudizio, avesse utilmente ed efficacemente contestato alla controparte nella sua duplice formulazione l’eccezione di inadempimento poi azionata anche processualmente: sia come rilievo della mancata erogazione del compenso integrativo per lui pattuito a carico della società fondatrice, sia dell’avvenuta contabilizzazione a suo carico di un debito incongruo e superiore a quello corrispondente al prezzo di mercato delle forniture richieste e ricevute. La società fornitrice non aveva assolto l’onere della prova della congruità del prezzo fatturato a carico del B, onere che su di essa incombeva, atteso che non era stato previsto il prezzo per iscritto e che si trattava di materiali di comune consumo, sicché, di fronte alla contestazione del debitore di esorbitanza dei relativi corrispettivi, la determinazione del prezzo doveva far riferimento a Ric. 2017 n. 10341 sez. S2 - ud.12/01/2022 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 10341/2017 Numero sezionale 30/2022 Numero di raccolta generale 4524/2022 Data pubblicazione 11/02/2022 merci di largo consumo sicché non poteva farsi riferimento al criterio del prezzo corrente di mercato risultante dai listini di cui al secondo comma dell’articolo 1474 c.c. né a quella del giusto prezzo. L’impresa avrebbe potuto dimostrare, vista la notoria consistenza dei profitti lucrabili nel settore, l’applicazione di prezzi inferiori, uguali o superiori a quelli normalmente conseguibili o applicati agli altri concorrenti.
3.1 Quanto all’appello incidentale non era provato il quantum debeatur.
4. Hospital Instruments ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di otto motivi.
5. Rocco B ha resistito con controricorso.
6. La ricorrente, con memoria depositata in prossimità dell’udienza, ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Collegio rileva che deve essere esaminata in via preliminare l’eccezione di inammissibilità per tardività della notifica del ricorso formulata dalla parte controricorrente.
1.1 L’eccezione è infondata. La sentenza impugnata non è stata notificata, ai fini della decorrenza del termine breve ex art. 325 c.p.c., ed è stata pubblicata in data 16 marzo 2016, come risulta dall’annotazione di cancelleria in calce e come afferma lo stesso ricorrente nel ricorso. Ne consegue che il termine c.d. lungo ex art.327 c.p.c. scadeva il 17 aprile 2018. Infatti, il giudizio è sorto anteriormente al 5 luglio del 2009 ed è oramai del tutto consolidato l’orientamento secondo il quale: In materia di cosiddetto termine lungo di impugnazione, l'art. 327 cod. proc. civ., come novellato dall'art. 46 della legge n. 69 del 2009 mediante riduzione del termine da un anno a sei mesi, si Ric. 2017 n. 10341 sez. S2 - ud.12/01/2022 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 10341/2017 Numero sezionale 30/2022 Numero di raccolta generale 4524/2022 Data pubblicazione 11/02/2022 applica, ai sensi dell'art. 58 della medesima legge, ai giudizi instaurati, e non alle impugnazioni proposte, a decorrere dal 4 luglio 2009, essendo quindi ancora valido il termine annuale qualora l'atto introduttivo del giudizio di primo grado sia anteriore a quella data (Sez. 2, Sent. n. 6784 del 2012). Il suddetto termine di un anno, decorrente dal 16 marzo 2016 con scadenza al 16 aprile 2017, deve essere prorogato per effetto della sospensione feriale dei termini ex l. n. 742 del 1969. Infatti, l’art. 1 della suddetta legge stabilisce che non si deve tener conto ai fini del computo del termine per la proposizione dell'impugnazione - e, quindi, anche del ricorso per cassazione - stabilito a pena di decadenza dall'art. 327 cod. proc. civ. dei giorni compresi tra il 1° agosto ed il 31 agosto dell'anno della pubblicazione della sentenza impugnata. In proposito deve richiamarsi l’orientamento secondo il quale la riduzione della durata del periodo di sospensione feriale - attualmente decorrente dal 1° al 31 agosto di ogni anno, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 741 del 1969, nel testo modificato dall'art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 162 del 2014 - è immediatamente applicabile, con decorrenza dall'anno 2015, in forza dell'art. 16, comma 1, dello stesso d.l.,
TACITO N
41, presso lo studio dell'avvocato F F M, rappresentata e difesa dall'avvocato M S;
- ricorrente -
contro
B R, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
OSLAVIA
6, presso lo studio dell'avvocato G A, rappresentato e difeso dall'avvocato F S;
- controricorrente -
Ric. 2017 n. 10341 sez. S2 - ud.12/01/2022 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 10341/2017 Numero sezionale 30/2022 Numero di raccolta generale 4524/2022 Data pubblicazione 11/02/2022 avverso la sentenza n. 50/2016 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 16/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/01/2022 dal Consigliere Dott. L V;
FATTI DI CAUSA
1. La società Hospital Instruments proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi che aveva accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo di Rocco B in relazione a forniture medicali da questi commissionate alla società. L’opposizione era stata accolta nella parte in cui l’opponente aveva dedotto l’eccessività del prezzo fatturato nella fornitura dei beni.
2. Rocco B resisteva all’appello e proponeva a sua volta appello incidentale, deducendo che era stata erroneamente disattesa la sua domanda riconvenzionale volta ad ottenere il pagamento di quanto pattuito circa il compenso di euro 50 per ogni intervento oculistico praticato con impiego dei materiali forniti dalla società opposta.
3. La Corte d’Appello di Reggio Calabria rigettava sia l’appello principale che l’appello incidentale. Quanto all’appello principale, evidenziava che il Tribunale di Palmi dopo aver dato atto dell’ordine delle domande e delle eccezioni aveva ritenuto di dover esaminare prioritariamente l’ultima, dipendendo dal suo eventuale accoglimento l’epilogo in concreto della riconvenzionale proposta. Sicché, ritenuta la mancata consensuale determinazione del prezzo per le forniture si imponeva l’accoglimento dell’opposizione poiché il B aveva sollevato una vera e propria eccezione inadimplenti non est adimplendum e non era stato provato dalla società fornitrice, sulla quale incombeva il relativo onere, che quello fatturato al B Ric. 2017 n. 10341 sez. S2 - ud.12/01/2022 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 10341/2017 Numero sezionale 30/2022 Numero di raccolta generale 4524/2022 Data pubblicazione 11/02/2022 fosse il prezzo normalmente praticato. Quanto alla riconvenzionale di compensazione per il controcredito pur ritenendo fondato l’an della domanda aveva ritenuto non provato il quantum. Ciò premesso, la Corte d’Appello ricostruiva la vicenda fattuale del rapporto intercorso tra la società ricorrente e il B anche sulla base delle prove documentali e testimoniali assunte nel giudizio di primo grado. Il giudice del gravame evidenziava che erroneamente la testimonianza di M T M era stata ritenuta inammissibile perché incapace a testimoniare, in quanto la stessa non aveva un interesse personale, concreto ed attuale, essendo solo socia e dipendente della parte. In ogni caso non era necessario riaprire l’istruttoria, in quanto le sue eventuali dichiarazioni non sarebbero state sufficienti perché non riscontrate da altri elementi. La Corte d’Appello, sulla base delle altre dichiarazioni testimoniali, riteneva che il B, già prima del giudizio, avesse utilmente ed efficacemente contestato alla controparte nella sua duplice formulazione l’eccezione di inadempimento poi azionata anche processualmente: sia come rilievo della mancata erogazione del compenso integrativo per lui pattuito a carico della società fondatrice, sia dell’avvenuta contabilizzazione a suo carico di un debito incongruo e superiore a quello corrispondente al prezzo di mercato delle forniture richieste e ricevute. La società fornitrice non aveva assolto l’onere della prova della congruità del prezzo fatturato a carico del B, onere che su di essa incombeva, atteso che non era stato previsto il prezzo per iscritto e che si trattava di materiali di comune consumo, sicché, di fronte alla contestazione del debitore di esorbitanza dei relativi corrispettivi, la determinazione del prezzo doveva far riferimento a Ric. 2017 n. 10341 sez. S2 - ud.12/01/2022 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 10341/2017 Numero sezionale 30/2022 Numero di raccolta generale 4524/2022 Data pubblicazione 11/02/2022 merci di largo consumo sicché non poteva farsi riferimento al criterio del prezzo corrente di mercato risultante dai listini di cui al secondo comma dell’articolo 1474 c.c. né a quella del giusto prezzo. L’impresa avrebbe potuto dimostrare, vista la notoria consistenza dei profitti lucrabili nel settore, l’applicazione di prezzi inferiori, uguali o superiori a quelli normalmente conseguibili o applicati agli altri concorrenti.
3.1 Quanto all’appello incidentale non era provato il quantum debeatur.
4. Hospital Instruments ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di otto motivi.
5. Rocco B ha resistito con controricorso.
6. La ricorrente, con memoria depositata in prossimità dell’udienza, ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Collegio rileva che deve essere esaminata in via preliminare l’eccezione di inammissibilità per tardività della notifica del ricorso formulata dalla parte controricorrente.
1.1 L’eccezione è infondata. La sentenza impugnata non è stata notificata, ai fini della decorrenza del termine breve ex art. 325 c.p.c., ed è stata pubblicata in data 16 marzo 2016, come risulta dall’annotazione di cancelleria in calce e come afferma lo stesso ricorrente nel ricorso. Ne consegue che il termine c.d. lungo ex art.327 c.p.c. scadeva il 17 aprile 2018. Infatti, il giudizio è sorto anteriormente al 5 luglio del 2009 ed è oramai del tutto consolidato l’orientamento secondo il quale: In materia di cosiddetto termine lungo di impugnazione, l'art. 327 cod. proc. civ., come novellato dall'art. 46 della legge n. 69 del 2009 mediante riduzione del termine da un anno a sei mesi, si Ric. 2017 n. 10341 sez. S2 - ud.12/01/2022 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 10341/2017 Numero sezionale 30/2022 Numero di raccolta generale 4524/2022 Data pubblicazione 11/02/2022 applica, ai sensi dell'art. 58 della medesima legge, ai giudizi instaurati, e non alle impugnazioni proposte, a decorrere dal 4 luglio 2009, essendo quindi ancora valido il termine annuale qualora l'atto introduttivo del giudizio di primo grado sia anteriore a quella data (Sez. 2, Sent. n. 6784 del 2012). Il suddetto termine di un anno, decorrente dal 16 marzo 2016 con scadenza al 16 aprile 2017, deve essere prorogato per effetto della sospensione feriale dei termini ex l. n. 742 del 1969. Infatti, l’art. 1 della suddetta legge stabilisce che non si deve tener conto ai fini del computo del termine per la proposizione dell'impugnazione - e, quindi, anche del ricorso per cassazione - stabilito a pena di decadenza dall'art. 327 cod. proc. civ. dei giorni compresi tra il 1° agosto ed il 31 agosto dell'anno della pubblicazione della sentenza impugnata. In proposito deve richiamarsi l’orientamento secondo il quale la riduzione della durata del periodo di sospensione feriale - attualmente decorrente dal 1° al 31 agosto di ogni anno, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 741 del 1969, nel testo modificato dall'art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 162 del 2014 - è immediatamente applicabile, con decorrenza dall'anno 2015, in forza dell'art. 16, comma 1, dello stesso d.l.,
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