Cass. civ., sez. III, ordinanza 22/06/2020, n. 12116
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Testo completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20103-2018 proposto da: PROTO GIUSEPPE, PROTO MICHELE, PROTO MAURIZIO, PROTO GRAZIELLA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA BALDUINA N 66, presso lo studio dell'avvocato G S, rappresentati e difesi dall'avvocato P I;- ricorrenti -contro A C;- intimato - avverso la sentenza n. 445/2018 della CORTE D'APPELLO di S, depositata il 04/04/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/2019 dal Consigliere Dott. L R;lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale A C, che ha chiesto l'accoglimento del motivo II del ricorso;r.g. 20103 2018 FATTI DI CAUSA 1.C A, premesso di essere assegnatario, sulla base di una scrittura privata del 1991, di due piccole piazzole di terreno in Comune di Amalfi piantate a limoni, facenti parte di due più vaste particelle di terreno, e che con successiva scrittura del 1998 sarebbero state assegnate le quote di esse e gliene sarebbe stato trasferito il possesso, ma che di fatto esse risultassero occupate dagli eredi Proto, nel 2009 conveniva in giudizio i signori P A, G, G, M e M dinanzi al Tribunale di Salerno, chiedendo che gli stessi fossero condannati al rilascio delle due piccole porzioni di terreno, ed al pagamento di una indennità per abusiva occupazione da determinarsi equitativamente. 2. I Proto eccepivano di aver acquistato la proprietà dei terreni per un atto inter partes del 2002, sottoscritto dal solo alienante, e comunque che fosse intervenuta l'usucapione abbreviata. 3. Il tribunale adito accoglieva la domanda di rilascio di immobile, ordinando ai Proto di rilasciare le due piazzole di terreno detenute sine titulo. 4. Sia l'appello principale dei Proto, sia l'appello incidentale dell'A, relativo alla compensazione delle spese, venivano rigettati dalla Corte d'Appello di Salerno con la sentenza n. 445 del 2018, qui impugnata, con la quale si afferma che: - l'azione proposta è da qualificarsi non come azione di rilascio di immobile ma di rivendicazione, con onere probatorio attenuato in quanto la controparte eccepisce l'usucapione, implicitamente non contestando di non essere a sua volta proprietaria del bene;- l'A sulla base dei documenti in atti non risulterebbe proprietario esclusivo ma comproprietario dei terreni in base ad un accordo predivisionale;- gli appellanti non avrebbero dato la prova di una usucapione abbreviata e pertanto la condanna al rilascio dei terreni nei loro confronti deve essere confermata;- dispone altresì la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza di primo grado laddove non riporta, in dispositivo, la condanna dei Proto a corrispondere all'A la somma di 2.000,00 euro a titolo di indennità per illegittima occupazione. 5. Proto G, G, M e M propongono ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi ed illustrato da memoria, nei confronti di A Carmine, per la cassazione della sentenza n. 445\2018, pubblicata dalla Corte d'Appello di Salerno il 4.4.2018, non notificata. 6. L'A non ha svolto attività difensiva in questa sede. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 276 e 352 c.p.c. e la nullità della sentenza per violazione del principio dell'immutabilità del collegio, in quanto il collegio che aveva trattenuto la causa in decisione sarebbe risultato differente da quello decidente. Il motivo è infondato. E' ben vero che, come richiamato dai ricorrenti, in tema di deliberazione collegiale della decisione nel regime successivo alla riforma recata dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, l'art. 276, primo comma, cod. proc. civ. - rimasto invariato nella sua formulazione, la quale prevede che alla deliberazione della decisione "possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione" - va interpretato nel senso che i giudici che deliberano la sentenza devono essere gli stessi dinanzi ai quali sono state precisate le conclusioni. Pertanto, in grado di appello, in base alla disciplina di cui al novellato art. 352 cod. proc. civ., il collegio che delibera la decisione deve essere composto dagli stessi giudici dinanzi ai quali è stata compiuta l'ultima attività processuale (cioè la discussione o la precisazione delle conclusioni), conseguendone la nullità della sentenza nel caso di mutamento della composizione del collegio medesimo (v. Cass. n. 4925 del 2015). E tuttavia, la non corrispondenza del collegio, così come riportato nell'epigrafe della sentenza, con quello innanzi al quale sono state precisate le conclusioni è causa di nullità della decisione solo in caso di effettivo mutamento del collegio medesimo (Cass. n. 24951 del 2016). Come rettamente osservato dal Procuratore generale nella sue conclusioni scritte, la composizione del collegio riservatosi per la decisione risulta dal verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni, atto pubblico, che fa fede fino a querela di falso (Cass. n. 5831 del 1999). Dalla intestazione della sentenza impugnata, nel caso di specie, risulta una diversa composizione del collegio deliberante, e tuttavia, l'intestazione della sentenza è atto privo di alcun valore probatorio qualificato. Deve perciò presumersi, in caso di discordanza tra le due indicazioni, la coincidenza tra collegio che ha riservato la decisione e collegio deliberante stante anche il controllo del Presidente sul punto, e deve ascriversi, in mancanza di elementi atti a vincere la presunzione, tra i quali non può farsi rientrare la diversa indicazione risultante dalla intestazione della sentenza, la apparente non coincidenza a frutto di un errore materiale nella intestazione della sentenza, emendabile con la procedura di correzione degli errori materiali (Cass. n. 15879 del 2010). Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, 158 e 161 c.p.c. non avendo la corte d'appello recepito l'eccezione di invalidità della sentenza di prime cure perché resa da organo giudiziario (la sezione distaccata di Amalfi) soppressa per legge in data 13.9.2013, precedente alla data di deposito della sentenza di primo grado. Il motivo è infondato. La sentenza di appello si pronuncia sul punto, affermando che la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 2.4.2013, e che la soppressione della sezione è avvenuta solo successivamente, in forza del d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155, con efficacia dal 13 settembre 2013. Correttamente, la corte d'appello afferma che l'eventuale successiva soppressione dell'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha trattenuto in decisione il provvedimento impugnato non ne fa venir meno la legittimazione a decidere, rimanendo irrilevante che il provvedimento venga depositato dopo la cessazione dell'ufficio giudiziario stesso. Infatti, il momento della pronuncia della sentenza - momento nel quale il magistrato deve essere legittimamente preposto all'ufficio per potere adottare un provvedimento giuridicamente valido - va identificato con quello della deliberazione della decisione, mentre le successive fasi dell'"iter" formativo dell'atto, e cioè la stesura della motivazione, la sua sottoscrizione e la conseguente pubblicazione, non incidono sulla sostanza della pronuncia, sicchè, ai fini dell'esistenza, validità ed efficacia di quest'ultima, è irrilevante che, dopo la decisione, il giudice singolo, o uno dei componenti di un organo collegiale, per circostanze sopravvenute, come il trasferimento, il collocamento fuori ruolo o a riposo, la mancata riconferma nell'incarico di giudice onorario o la cessazione del suo periodo di reggenza dell'ufficio, sia cessato dalle funzioni presso l'ufficio investito della controversia (in questo senso Cass. n. 23191 del 2006, Cass. n. 23423 del 2014), come pure è irrilevante che, successivamente alla data in cui una causa è stata trattenuta in decisione, sia stato soppresso l'ufficio giudiziario al quale quella pronuncia appartiene. Con il terzo motivo, i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 1111 e 764 c.c., nonché dei principi regolatori della materia in punto di validità degli accordi paradivisionali a ritenere comprovata la giuridica titolarità del bene preteso. Contestano che la corte d'appello non abbia seguito la loro linea ricostruttiva, secondo la quale le scritture private degli anni '90 prodotte in giudizio dall'A avrebbero avuto il valore di meri patti paradivisionali, preparatori di una futura divisione e del tutto inidonei ad attribuire all'A alcun titolo di proprietà sui due appezzamenti di terreni, non frazionati, non individuati e non trasferiti in suo favore. Una corretta valutazione di questi elementi avrebbe dovuto condurre, nella ricostruzione dei ricorrenti, all'accoglimento dell'appello ed al rigetto della domanda originaria. Lamentano che la corte d'appello abbia - illegittimamente - riqualificato l'originaria azione di rilascio del bene proposta dall'A in azione di rivendicazione, per poi accoglierla sulla base di una scrittura privata del 1998 che non aveva natura di atto divisionale e quindi era atto inidoneo ad attribuire all'A la proprietà del bene.Sostengono altresì che, atteso che il giudice di primo grado avrebbe - correttamente - qualificato la domanda in termini di azione di rilascio- sulla qualificazione stessa della domanda, non contestata da alcuno in sede di impugnazione, si sarebbe formato il giudicato (fanno riferimento in proposito ai principi di diritto enunciati da Cass. n. 21558 del 2014 e Cass. n.18427 del 2013). Il motivo è infondato. In primo luogo, il giudice di merito, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta. La diversa qualificazione della domanda proposta dalla parte da parte del giudice può avvenire anche in sede di impugnazione, purchè essa non vada a stravolgere l'impostazione dell'indagine di merito frutto della originaria qualificazione e quindi, in difetto di appello della parte che l'ha proposta, non comporti la violazione del giudicato interno formatosi sul punto (v. in proposito, recentemente, Cass. n. 34026 del 2019, Cass. n.14077 del 2018 il cui principio di diritto così recita : "La modificazione, da parte del giudice di appello, della qualificazione giuridica della domanda operata dal primo giudice è illegittima - per violazione del giudicato interno formatosi in ragione dell'omessa impugnazione sul punto della parte interessata - solo se detta qualificazione abbia condizionato l'impostazione e la definizione dell'indagine di merito, sicché è consentita la riqualificazione in termini di ripetizione di indebito, ex art. 2033 c.c., della domanda originariamente qualificata come azione di ingiustificato arricchimento, ex art. 2041 c. c., quando i fatti dedotti in giudizio dalle parti siano rimasti pacificamente acclarati e non modificati.".Va poi ricordato che, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'azione per il rilascio di un fondo esercitata in base al titolo di proprietà dell'attore e all'assenza di titolo dell'occupante è in effetti un'azione di rivendica (Cass. n. 21649 del 2019 e Cass. n. 23121 del 2015). Essa infatti si diparte dall'affermazione anche implicita di chi agisce di essere proprietario del fondo, in ragione del vincolo dominicale sul bene, ed unico avente diritto, in mancanza di altro diverso titolo di godimento in capo al convenuto, al godimento di esso. Nel caso in esame, quindi, la corte d'appello non ha effettuato una nuova qualificazione giuridica della domanda, astrattamente ammissibile nei limiti sopra ricordati, ovvero fintanto che non cozzi con l'intervenuta formazione del giudicato interno sul punto, ma ha piuttosto valorizzato elementi già presenti in causa dando una qualificazione più ampia all'azione proposta (cioè inquadrando il rilascio chiesto dal proprietario nell'ambito delle azioni di rivendicazione) con essa compatibile;i fatti, posti dall'A alla base dell'azione di rilascio che in primo grado era stata accolta, sono sempre i medesimi sui quali ha deciso la corte d'appello: in effetti l'A oppone agli occupanti un proprio titolo (la comproprietà del bene, risultante dal fatto che fosse stato preso in considerazione negli accordi preliminari alla divisione) legittimante l'azione di recupero della disponibilità del fondo. L'operazione interpretativa compiuta era pertanto consentita. Con il quarto motivo, i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1350 e 2735 c.c. in relazione alla scrittura privata di vendita del 2002 ed anche l'omesso esame di elementi decisivi per il giudizio. Censurano la sentenza impugnata perché, a quanto è dato comprendere dalla lettura del ricorso, non avrebbe ritenuto probante del loro legittimo godimento del bene una scrittura privata del 2002 sottoscritta soltanto dall'A Carmine, in cui questi si sarebbe impegnato a trasferire alla sorella A Maria Michela le due porzioni di terreno affermando di averne ricevuto il prezzo. Il motivo è inammissibile, scarsamente intelligibile, non essendo sufficientemente chiarito il rapporto tra i Proto e la A, ed eccessivamente generico laddove non riporta esattamente il testo della scrittura invocata, né chiarisce quando essa sia stata prodotta nel giudizio di merito, e neppure puntualizza se essa sia stata nuovamente prodotta anche in questa sede;la censura in definitiva tende ad una inammissibile rinnovazione diretta della interpretazione da farsi e della rilevanza da attribuirsi alla scrittura privata del 2002. Infine, con il quinto ed ultimo motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell'art. 287 c.p.c. laddove la sentenza di appello ha accolto l'istanza di correzione di errore materiale della sentenza di primo grado contenuta nell'appello incidentale dell'A disponendo che nel dispositivo di essa fosse inserita anche la condanna dei Proto a pagare all'avversario l'importo di euro 2.000 per non aver potuto usufruire del bene, contenuta nella motivazione della sentenza di primo grado ma non riportata nel suo dispositivo. Sostengono che il giudice d'appello non avrebbe potuto correggere l'errore materiale della sentenza di primo grado con la decisione, dovendo la relativa istanza essere proposta al giudice di primo grado. Il motivo è infondato. L"istanza di correzione di errore materiale, in sé considerata, non costituisce mai oggetto di un mezzo di gravame in senso proprio (v. Cass. n. 19284 del 2014, Cass. n. 6071 del 2018). E tuttavia la previsione dell'art. 287 c.p.c. non preclude che, quando sia sottoposta al giudice dell'impugnazione con l'appello la revisione della decisione di primo grado (nei limiti dei motivi di appello) lo stesso giudice dell'impugnazione possa essere chiamato anche ad emendare l'errore contenuto nella sentenza impugnata, dovendosi escludere, per economia dei mezzi processuali, che, pendente l'impugnazione, sia ugualmente necessario introdurre davanti al giudice di primo grado il procedimento speciale di correzione disciplinato dagli artt. 287 e 288 c.p.c. Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla sulle spese, non avendo l'intimato svolto attività difensiva in questa sede. Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell' art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
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