Cass. civ., sez. II, sentenza 29/09/2020, n. 20519

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 29/09/2020, n. 20519
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20519
Data del deposito : 29 settembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso 21226-2016 proposto da: B A, rappresentata e difesa dagli Avv.ti GIUSEPPE CANNIZZO, BENEDETTO PALAZZO;

- ricorrente -

contro

MORICI MARIA ANTONIETTA, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE REGINA MARGHERITA

262-264, presso lo studio dell'avvocato S T, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati A P, A S;
- con troricorrente - avverso la sentenza n. 844/2016 del TRIBUNALE di PALERMO, depositata il 10/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/02/2020 dal Consigliere E P;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale A P che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato A S, difensore della resistente che si riporta agli atti depositati.

FATTI DI CAUSA

1. Oggetto di ricorso è la sentenza del Tribunale di Palermo-sezione specializzata imprese, pubblicata il 10 febbraio 2016, che ha rigettato l'appello proposto da A B avverso la sentenza del Giudice di pace di Palermo n. 4149 del 2013 e nei confronti di M A M.

1.1. Il Giudice di pace aveva rigettato l'opposizione proposta dalla sig.ra B avverso il decreto ingiuntivo che le intimava di pagare euro 1.759,90 al notaio M, per compensi professionali.

2. Il Tribunale ha confermato la decisione rilevando, in primo luogo, che il credito non era prescritto, giacché il termine triennale previsto dall'art. 2956, primo comma, n. 2, cod. civ. era stato interrotto due volte, con invio di richieste di pagamento e costituzione in mora, regolarmente ricevute presso l'abitazione della sig.ra B dalla figlia della stessa. Lo stesso Tribunale ha quindi evidenziato che l'importo esposto nella parcella della professionista era documentato dalla produzione effettuata in appello, mentre era incontestato che, a fronte dell'attività svolta dalla professionista nell'interesse della B, costei avesse versato in due soluzioni l'importo di euro 10.900,00. Risultava documentato inoltre che il notaio M avesse fatto fronte agli obblighi fiscali ed erariali per importo pari ad euro 10.305,16.

Considerato che

vi erano state altre modeste spese, pure analiticamente indicate in parcella, secondo il Tribunale residuava a favore della professionista il credito azionato in via monitoria.

3. A B ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi, ai quali resiste M A M con controricorso.
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