Cass. pen., sez. II, sentenza 29/11/2019, n. 48614
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Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti dal PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANZAROnonché da 1) TEGLAS DORIN ADRIAN n. in Romania il 23/10/1987 2) TRINNI IVAN n. a Cosenza il 16/11/1974 avverso la sentenza resa in data 7/2/2019 dalla Corte d'Appello di Catanzaro Visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita nell'udienza pubblica del 29/10/2019 la relazione del Cons. A M D S;
udita la requisitoria del Sost.Proc.Gen.,Dott. F Z, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata in relazione alle posizioni degli imputati B e M con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Catanzaro;
per la declaratoria di inammissibilità quanto ai ricorsi degli imputati;
uditi i difensori, Avv.ti C C anche in sostituzione dell'Avv. S M, U L D e F S, che hanno concluso per l'inammissibilità del ricorso del P.g. nonché l'Avv. C nell'interesse del ricorrente T si è riportato ai motivi, chiedendone l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Catanzaro riformava la decisione del Tribunale di Cosenza in data 7/7/2016 che aveva riconosciuto gli imputati colpevoli di vari episodi di tentata estorsione conseguenti al furto di autovetture, delle quali chiedevano il riscatto ( c.d. cavallo di ritorno) e, precisamente, B Leonardo, B Patrizia e M Anna del reato sub C;
T I del reato ascritto al capo n, T Dorin dei delitti ascritti ai capi H1 e Li della rubrica, condannandoli ciascuno alla pena di anni tre,mesi sei di reclusione ed euro duemila di multa. A seguito di gravame la Corte territoriale - rideterminava la pena inflitta a T Dorin Adrian in anni due,mesi sei di reclusione ed euro 1200 di multa;
-rideterminava la pena inflitta a T I in anni tre,mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa;
- assolveva B Leonardo, B Patrizia e M Anna dal reato loro addebitato al capo C1 perché il fatto non sussiste.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catanzaro, deducendo:
2.1 l'erronea applicazione della legge e, in particolare degli artt. 192 cod.proc.pen., 56,629 cod.pen. Secondo il Pg. impugnante la Corte territoriale è pervenuta all'assoluzione degli imputati B Leonardo, B Patrizia e M Anna dal delitto loro concursualmente ascritto al capo C1) trascurando di valutare le risultanze processuali nella loro globalità, frammentando il complessivo assetto probatorio, in violazione delle regole di giudizio di cui all'art. 192 cod.proc.pen. Infatti, secondo il ricorrente è del tutto ininfluente che nel corso della deposizione dibattimentale la p.o. Malicchio Demetrio abbia negato di aver ricevuto una telefonata di carattere estorsivo, revocando finanche in dubbio l'avvenuto furto della propria autovettura, in quanto la sottrazione del veicolo risulta provata dalla denunzia sporta dallo stesso Malicchio il 25/9/2014 presso la Stazione CC di Cosenza e analogamente provata, alla stregua della captazione in data 10 ottobre seguente, è la telefonata indirizzatagli dagli imputati onde pattuire le condizioni per la retrocessione del bene. La cennata intercettazione, unitamente al monitoraggio video della cabina telefonica di Via Popilia 25, costituiscono emergenze decisive a carico dei prevenuti che la sentenza impugnata ha omesso di contestualizzare e valutare sinergicamente, valorizzando in via esclusiva, da un lato, le dichiarazioni, all'evidenza mendaci, del Malicchio e, dall'altro, il contenuto asseritamente equivoco della telefonata in quanto priva di chiari riferimenti all'autovettura sottratta, nonostante la mancanza di ipotetiche causali alternative della conversazione e la ravvisabilità 2 », nei contenuti della chiamata di un invito alla vittima ad attivarsi per la restituzione della refurtiva dietro corrispettivo. Inoltre, il ricorrente segnala che la Corte d'Appello ha ribaltato il giudizio di responsabilità formulato dal primo giudice, che aveva esaustivamente ricostruito la vicenda a giudizio e i profili di responsabilità dei prevenuti, trascurando di raffrontare le proprie valutazioni con l'apparato argomentativo del Tribunale e senza dar conto delle ragioni della ritenuta inadeguatezza del complessivo compendio probatorio a fondare la responsabilità degli imputati.
3. Hanno proposto ricorso per Cassazione anche i difensori degli imputati T e T, deducendo: il T con l'Avv. M S 3.1 la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione al giudizio di penale responsabilità del prevenuto per i delitti ascritti ai capi H1) e L1) della rubrica. Osserva la difesa che l'imputato è stato assolto in primo grado dalle contestazioni di cui ai capi H) ed L), relative alle ricettazioni degli autoveicoli in relazione ai quali avrebbe chiesto un riscatto, con conseguente impossibilità di configurare in capo al T la detenzione a qualsivoglia titolo di siffatti beni. Inoltre, le pp.00. hanno escluso di essere state destinatarie nel corso delle telefonate incriminanti di espressioni violente o minacciose mentre il riconoscimento vocale effettuato dall'App. Tufaro e dal Mar. M è da ritenere inattendibile in quanto gli operanti non avevano mai avuto modo di ascoltare l'imputato nel corso di pregresse intercettazioni così da poter procedere ad un confronto fonico e fallace risulta la circostanza, riferita dal M, secondo cui l'utenza telefonica adoperata per le chiamate estorsive sarebbe appartenuta alla convivente, C C A, giacché l'imputato conviveva con altra persona rispondente al nome di P T. La difesa lamenta ulteriormente la ritenuta sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite dal momento che il coimputato B Leonardo è stato assolto dal reato ascritto al capo C1) e, più in generale, la mancanza di prova in ordine agli elementi costitutivi dell'illecito sia con riguardo all'uso di minacce idonee a coartare la libera determinazione delle pp.00. che all'elemento soggettivo. T I con l'Avv. Giampiero Calabrese 4. La mancanza di
udita nell'udienza pubblica del 29/10/2019 la relazione del Cons. A M D S;
udita la requisitoria del Sost.Proc.Gen.,Dott. F Z, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata in relazione alle posizioni degli imputati B e M con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Catanzaro;
per la declaratoria di inammissibilità quanto ai ricorsi degli imputati;
uditi i difensori, Avv.ti C C anche in sostituzione dell'Avv. S M, U L D e F S, che hanno concluso per l'inammissibilità del ricorso del P.g. nonché l'Avv. C nell'interesse del ricorrente T si è riportato ai motivi, chiedendone l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Catanzaro riformava la decisione del Tribunale di Cosenza in data 7/7/2016 che aveva riconosciuto gli imputati colpevoli di vari episodi di tentata estorsione conseguenti al furto di autovetture, delle quali chiedevano il riscatto ( c.d. cavallo di ritorno) e, precisamente, B Leonardo, B Patrizia e M Anna del reato sub C;
T I del reato ascritto al capo n, T Dorin dei delitti ascritti ai capi H1 e Li della rubrica, condannandoli ciascuno alla pena di anni tre,mesi sei di reclusione ed euro duemila di multa. A seguito di gravame la Corte territoriale - rideterminava la pena inflitta a T Dorin Adrian in anni due,mesi sei di reclusione ed euro 1200 di multa;
-rideterminava la pena inflitta a T I in anni tre,mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa;
- assolveva B Leonardo, B Patrizia e M Anna dal reato loro addebitato al capo C1 perché il fatto non sussiste.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catanzaro, deducendo:
2.1 l'erronea applicazione della legge e, in particolare degli artt. 192 cod.proc.pen., 56,629 cod.pen. Secondo il Pg. impugnante la Corte territoriale è pervenuta all'assoluzione degli imputati B Leonardo, B Patrizia e M Anna dal delitto loro concursualmente ascritto al capo C1) trascurando di valutare le risultanze processuali nella loro globalità, frammentando il complessivo assetto probatorio, in violazione delle regole di giudizio di cui all'art. 192 cod.proc.pen. Infatti, secondo il ricorrente è del tutto ininfluente che nel corso della deposizione dibattimentale la p.o. Malicchio Demetrio abbia negato di aver ricevuto una telefonata di carattere estorsivo, revocando finanche in dubbio l'avvenuto furto della propria autovettura, in quanto la sottrazione del veicolo risulta provata dalla denunzia sporta dallo stesso Malicchio il 25/9/2014 presso la Stazione CC di Cosenza e analogamente provata, alla stregua della captazione in data 10 ottobre seguente, è la telefonata indirizzatagli dagli imputati onde pattuire le condizioni per la retrocessione del bene. La cennata intercettazione, unitamente al monitoraggio video della cabina telefonica di Via Popilia 25, costituiscono emergenze decisive a carico dei prevenuti che la sentenza impugnata ha omesso di contestualizzare e valutare sinergicamente, valorizzando in via esclusiva, da un lato, le dichiarazioni, all'evidenza mendaci, del Malicchio e, dall'altro, il contenuto asseritamente equivoco della telefonata in quanto priva di chiari riferimenti all'autovettura sottratta, nonostante la mancanza di ipotetiche causali alternative della conversazione e la ravvisabilità 2 », nei contenuti della chiamata di un invito alla vittima ad attivarsi per la restituzione della refurtiva dietro corrispettivo. Inoltre, il ricorrente segnala che la Corte d'Appello ha ribaltato il giudizio di responsabilità formulato dal primo giudice, che aveva esaustivamente ricostruito la vicenda a giudizio e i profili di responsabilità dei prevenuti, trascurando di raffrontare le proprie valutazioni con l'apparato argomentativo del Tribunale e senza dar conto delle ragioni della ritenuta inadeguatezza del complessivo compendio probatorio a fondare la responsabilità degli imputati.
3. Hanno proposto ricorso per Cassazione anche i difensori degli imputati T e T, deducendo: il T con l'Avv. M S 3.1 la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione al giudizio di penale responsabilità del prevenuto per i delitti ascritti ai capi H1) e L1) della rubrica. Osserva la difesa che l'imputato è stato assolto in primo grado dalle contestazioni di cui ai capi H) ed L), relative alle ricettazioni degli autoveicoli in relazione ai quali avrebbe chiesto un riscatto, con conseguente impossibilità di configurare in capo al T la detenzione a qualsivoglia titolo di siffatti beni. Inoltre, le pp.00. hanno escluso di essere state destinatarie nel corso delle telefonate incriminanti di espressioni violente o minacciose mentre il riconoscimento vocale effettuato dall'App. Tufaro e dal Mar. M è da ritenere inattendibile in quanto gli operanti non avevano mai avuto modo di ascoltare l'imputato nel corso di pregresse intercettazioni così da poter procedere ad un confronto fonico e fallace risulta la circostanza, riferita dal M, secondo cui l'utenza telefonica adoperata per le chiamate estorsive sarebbe appartenuta alla convivente, C C A, giacché l'imputato conviveva con altra persona rispondente al nome di P T. La difesa lamenta ulteriormente la ritenuta sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite dal momento che il coimputato B Leonardo è stato assolto dal reato ascritto al capo C1) e, più in generale, la mancanza di prova in ordine agli elementi costitutivi dell'illecito sia con riguardo all'uso di minacce idonee a coartare la libera determinazione delle pp.00. che all'elemento soggettivo. T I con l'Avv. Giampiero Calabrese 4. La mancanza di
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