Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/11/2021, n. 42056
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Testo completo
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da B B, nato in Albania il 20/09/1966 avverso la sentenza del 22/12/2020 della Corte di appello di Napoli;visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere E A;letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F B, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli, in accoglimento di una richiesta formulata dal Procuratore generale della Repubblica presso quella Corte ai sensi dell'art. 742 cod. proc. pen., disponeva la esecuzione in Albania delle sentenze di condanna pronunciate in Italia nei riguardi del cittadino albanese B B, al fine di consentire la prosecuzione in quello Stato straniero della esecuzione del residuo della pena detentiva inflitta al prevenuto, di cui all'ordine emesso il 25 agosto 2016 dalla medesima Procura generale. Rilevava la Corte territoriale come il B avesse a suo tempo prestato il consenso all'esecuzione all'estero di quelle sentenze e come l'Albania avesse formalizzato, per il tramite del Ministero della giustizia, la disponibilità a ché il prevenuto espiasse nello Stato di origine la pena residua;situazione, questa, sulla quale non aveva avuto incidenza il fatto che, nelle more, il Magistrato di sorveglianza di Modena avesse disposto l'espulsione del B in Albania - espulsione poi eseguita - e che l'interessato avesse, perciò, revocato il consenso in precedenza prestato. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il B, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt.742 e 743 cod. proc. pen., 205-bis disp. att. cod. proc. pen., 1 e segg. Convenzione di Strasburgo del 1983 sul trasferimento delle persone condannate, e manifesta illogicità della motivazione, per avere la Corte distrettuale erroneamente accolto la richiesta di esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane emesse nei suoi riguardi, senza tenere conto che egli aveva revocato il proprio consenso e, soprattutto, che il residuo di pena ancora da espiare era stata sostituita dal provvedimento di espulsione in Albania, nel frattempo eseguito.
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