Cass. civ., sez. I, sentenza 16/02/2012, n. 2274

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Ai fini della separazione giudiziale, l'esistenza di una nuova famiglia, composta dal coniuge, dalla nuova convivente e dal loro figlio minore costituisce sicuro indice della intollerabilità della convivenza matrimoniale.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 16/02/2012, n. 2274
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2274
Data del deposito : 16 febbraio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. L M G - Presidente -
Dott. P C - Consigliere -
Dott. B R - Consigliere -
Dott. D M - rel. Consigliere -
Dott. G M C - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 13591/2007 proposto da:
M.M. (c.f. (OMISSIS) ), domiciliata in GENERALITA,
ROMA, PIAZZA CVOUR, presso la CNCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CSSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato DE G F, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
T.C. ;

- intimato -

avverso la sentenza n. 72/2007 della CORTE D'APPELLO di CTANIA, depositata il 22/01/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/2011 dal Consigliere Dott. M D;

udito, per il resistente, l'Avvocato M O che ha presentato istanza di ammissione alla discussione;
il Collegio non ammette l'Avv. ORLANDO, in quanto non munito di valida procura;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. L N, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Catania, con sentenza del 23-4/19-5-2004, pronunciava la separazione giudiziale dei coniugi T.C. e M.M.
, ponendo a carico del marito assegno di mantenimento per la moglie, cui assegnava la casa coniugale.
Proponeva appello la M. , sostenendo l'insussistenza dei presupposti di intollerabilità della convivenza, giustificanti la separazione.
Costituitosi il contraddittorio, il T. chiedeva rigettarsi l'appello principale e proponeva appello incidentale, in ordine alle spese di manutenzione e alle utenze della casa ex coniugale. La Corte d'Appello di Catania, con sentenza dell'11-22/1/2007, rigettava entrambi gli appelli.
Ricorre per cassazione la M. , sulla base di un unico motivo. Non svolge attività difensiva il T. .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo, la ricorrente lamenta violazione degli artt. 151, 2731, 2733 c.c., nonché vizio di motivazione in ordine ai
presupposti della separazione giudiziale.
Com'è noto, a fronte di una disciplina anteriore, che nettamente privilegiava l'elemento della colpa (anche se una parte, seppur minoritaria, della giurisprudenza aveva individuato la ratio della separazione stessa nell'esigenza del coniuge di essere affrancato da una convivenza divenuta intollerabile: tra le altre, Cass. n. 968 del 1962), l'attuale disciplina, a seguito della riforma del 1975, ha escluso tale elemento, introducendo il profilo dell'intollerabilità della convivenza (anche se ha considerato, seppur solo a richiesta di parte, l'elemento dell'addebito).
Se dapprima parte della giurisprudenza (tra le altre, Cass. n. 3348 del 1978) non parve accorgersi del profondo salto di qualità introdotto dalla nuova disciplina, e così si interpretò il disposto dell'art. 151 c.c., comma 1, come un semplice ampliamento delle ipotesi già espresse nella originaria formulazione, col passare del tempo si è andato sempre più consolidando un altro

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