Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/09/2023, n. 27300

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Massime1

In tema di rimborso d'imposte, il credito d'imposta esposto dal contribuente nella propria dichiarazione non si consolida con lo spirare del termine previsto per il controllo della stessa o qualora l'amministrazione sia decaduta dal potere di accertamento e rettifica ex art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, atteso che detti termini di decadenza operano solo con riferimento alla pretesa erariale e non anche rispetto al potere del Fisco di contestare il credito fatto valere dal contribuente; tale principio non viola il diritto di difesa di quest'ultimo, il quale può impugnare in sede Corte di Cassazione.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/09/2023, n. 27300
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27300
Data del deposito : 25 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

FATTI DI CAUSA



1. La Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, titolare del 21 per cento delle azioni della Cassa di Risparmio di Cuneo Spa per gli esercizi compresi tra il (------) ed il (------), sul presupposto del perseguimento di fini di interesse collettivo ed utilità sociale, vantava il diritto all'applicazione ai fini Irpeg dell'aliquota agevolata prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 6.

In particolare, la contribuente, in qualità di ente originatosi a seguito dell'operazione di scorporo e conferimento dell'azienda bancaria già di proprietà della Cassa di Risparmio di Cuneo, assumeva di aver cessato l'attività bancaria, per altro preclusa dallo Statuto, e di perseguire fini di interesse collettivo e utilità sociale. Per l'effetto, per alcuni esercizi procedeva ab origine a liquidare i propri debiti tributari secondo l'aliquota agevolata, mentre per altre annualità applicava prima l'aliquota piena e poi, in sede di dichiarazione integrativa quella agevolata, presentando, conseguentemente, istanza di rimborso.

L'Ufficio non provvedeva al rimborso e, a seguito di sollecito, con separati provvedimenti del 24 ottobre 2008, oggetto di ricorso, negava espressamente il diritto a beneficiare dell'aliquota ari al 18,5 per cento di cui all'art. 6 cit.



2. La contribuente, questa volta con riferimento ai soli anni di imposta (------) e (------), presentava ulteriore istanza di rimborso del credito Irpeg, determinato, tuttavia, in ragione dell'applicazione dell'aliquota ordinaria del 37 per cento.

Su detta istanza si formava il silenzio-rifiuto, oggetto di ulteriore ricorso da parte della contribuente.



3. Il giudizio avente ad oggetto i provvedimenti del 24 ottobre 2008 veniva deciso dalla C.t.p. di Cuneo in senso favorevole alla contribuente.

La C.t.r., in riforma della sentenza di primo grado, escludeva il diritto all'agevolazione per la sola annualità (------) (sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, n. 48/29/11 depositata il 14 giugno 2011).

Detta sentenza veniva cassata con rinvio alla C.t.r. con la seguente motivazione: "affinchè provveda a un nuovo esame della controversia, verificando se la Fondazione abbia dimostrato di avere in concreto svolto un'attività di prevalente o esclusiva promozione sociale e culturale anzichè, attraverso il controllo e governo delle partecipazioni nella conferitaria Cassa di Risparmio di Cuneo Spa un'attività di impresa bancaria, con riferimento sia al periodo d'imposta (------), sia a ciascuno dei periodi d'imposta (------);
per i quali ultimi periodi, la questione dello svolgimento di un'attività di prevalente o esclusiva promozione sociale e culturale - rimasta assorbita dall'accoglimento della tesi che gli impugnati provvedimenti di diniego dei rimborsi richiesti per tali periodi violavano il D.L. n. 269 del 2003, art. 10 e L. n. 212 del 2000, art. 10 - potrà essere riproposta davanti alla stessa CTR" (Cass. 11/08/2020, n. 16906).

La C.t.r., pronunciandosi in sede di rinvio, confermava la sentenza della C.t.p di accoglimento del ricorso e riconosceva il diritto all'aliquota agevolata per tutte le annualità oggetto di giudizio.

Avverso detta ultima ricorre (ricorso n. 19826 del 2022) l'Agenzia delle Entrate e la Fondazione resiste con controricorso.



4. Nel secondo giudizio - avente ad oggetto il silenzio rifiuto avverso l'istanza di rimborso formulata in ragione dell'applicazione dell'aliquota ordinaria - la C.t.p. accoglieva il ricorso limitatamente al credito per l'anno di imposta (------), mentre sospendeva il giudizio ex art. 295 c.p.c. quanto al credito per l'anno di imposta (------). Assumeva, infatti, che solo quanto all'annualità (------) il giudizio già pendente tra le parti, e giunto in Cassazione non avesse ad oggetto il rimborso della minor somma pretesa in ragione dell'aliquota ordinaria ma solo l'eventuale riconoscimento della maggior somma pretesa applicando l'aliquota ridotta.

La C.t.r., pronunciandosi sull'appello di entrambe le parti, accoglieva il ricorso della contribuente anche per l'anno di imposta (------) di cui disponeva il rimborso secondo quanto dovuto in ragione dell'applicazione dell'aliquota ordinaria.

In primo luogo assumeva che l'altro giudizio (nelle more giunto in Cassazione ed ivi pendente) aveva ad oggetto il diritto all'applicazione dell'aliquota agevolata, mentre il giudizio pendente innanzi a sè aveva ad oggetto, per entrambe le annualità, il rimborso di quanto dovuto facendo applicazione dell'aliquota ordinaria. Evidenziava in proposito che la motivazione del diniego impugnato nell'altro giudizio faceva esclusivo riferimento alla non spettanza dell'aliquota ridotta e che la C.t.r. (sent. N. 49 del 2011) si era pronunciata esclusivamente quanto a quest'ultima.

Nel merito del diritto al rimborso, assumeva che l'Ufficio non aveva nè allegato nè dimostrato di aver rettificato la dichiarazione della contribuente e che, pertanto, gli importi ivi esposti dovevano ritenersi incontestati.

Avverso detta ultima sentenza ricorre (ricorso n. 2198 del 2020) l'Agenzia delle entrate e la Fondazione resiste con controricorso.



5. All'udienza pubblica del 28 marzo 2023, alla quale veniva chiamato il solo ricorso n. 2198/2020, le parti hanno versato in atti accordo stragiudiziale del 29 ottobre 2020. In quest'ultimo davano atto che la somma chiesta a rimborso nel primo ricorso era comprensiva anche di quella chiesta a rimborso nel secondo ricorso;
per l'effetto, nella pendenza del ricorso per cassazione n. 2198 del 2020, la Fondazione si impegnava a non agire in ottemperanza in caso di esito favorevole del giudizio di riassunzione dell'altra controversia, nonchè di rinunciare ad una parte del rimborso spettante nel caso in cui fosse divenuta definitiva la statuizione contenuta nella sentenza della C.t.r.

A quella udienza veniva disposto rinvio a nuovo ruolo del ricorso 2198 del 2020 per la trattazione congiunta con il ricorso n. 19826 del 2022.



6. In data 08 settembre 2023 la società contribuente ha depositato in entrambi i giudizi memorie ex art. 378 c.p.c. Nella stessa data l'Agenzia delle Entrate ha depositato memoria nel solo giudizio n. 19826 del 2022.

RAGIONI DELLA DECISIONE



1. Preliminarmente, deve disporsi la riunione dei ricorsi in quanto tra le due cause si configura un rapporto di continenza. Infatti, l'una ha ad oggetto la domanda di rimborso di parte dell'Irpeg corrisposta dal 1994 al 1999 su presupposto dell'applicabilità dell'aliquota agevolata D.P.R. n. 601 del 1973, ex art.

6. L'altra, ha ad oggetto la domanda di rimborso dell'Irpeg, calcolata su medesimo imponibile, per le sole annualità dal (------), sul presupposto dell'applicabilità dell'aliquota ordinaria.



1.1. A seguito della riunione dei due ricorsi la domanda di rimborso, per sole due annualità e per somma minore, derivante dall'applicazione dell'aliquota ordinaria si pone in posizione logicamente subordinata rispetto alla domanda di rimborso spiegata per tutte le annualità ed in ragione della pretesa applicazione dell'aliquota ridotta. Tanto è, altresì, conforme a quanto dichiarato dalle parti nell'accordo stragiudiziale, sebbene quest'ultimo, stante il suo contenuto, non

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