Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/03/2014, n. 7383

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Il lavoratore a domicilio non ha diritto, nei periodi di inoccupazione tra una commessa e l'altra, all'indennità di disoccupazione prevista dall'art. 7 del d.l. 21 marzo 1988 n. 86, convertito nella legge n. 160 del 1980, e dall'art. 1 comma 2, del d.l. 29 marzo 1991 n. 108, convertito nella legge n. 108 del 1991, a meno che non vi sia stata estinzione del rapporto di lavoro e conseguente iscrizione del lavoratore nelle liste di collocamento, altrimenti assumendo l'indennità di disoccupazione involontaria una funzione di integrazione dei guadagni del lavoratore non sufficientemente occupato, analoga a quella delle garanzie previdenziali di integrazione salariale, da cui il lavoratore a domicilio è espressamente escluso.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/03/2014, n. 7383
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7383
Data del deposito : 28 marzo 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella - Presidente -
Dott. NAPOLETANO Giuseppe - rel. Consigliere -
Dott. BERRINO Umberto - Consigliere -
Dott. ARIENZO Rosa - Consigliere -
Dott. MANCINO Rossana - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 22599/2009 proposto da:
- I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 2 9 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI ANTONIETTA, STUMPO VINCENZO, DE ROSE EMANUELE, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro
PA DA C.F. [...], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 955/2008 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 17/03/2009 R.G.N. 1042/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/2014 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l'Avvocato CORETTI ANTONIETTA;

udito l'Avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO Carmelo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Bologna, con la sentenza di cui si chiede la cassazione, riformando la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, accoglieva la domanda di MP AD, proposta nei confronti dell'INPS, diretta ad ottenere, quale lavoratrice a domicilio, l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti per l'anno 1988 che l'Istituto convenuto aveva negato per la mancata comunicazione da parte del datore di lavoro della sospensione dell'attività lavorativa nonostante il D.L. n. 86 del 1988, art. 7, convertito nella L. n. 160 del 1980, non

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