Cass. civ., sez. VI, ordinanza 05/05/2021, n. 11744

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 05/05/2021, n. 11744
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11744
Data del deposito : 5 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente C ORDINANZA sul ricorso ricorso 33473-2018 proposto da: CONVIVIUM GIU.NI.GI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR , ROMA, rappresentata e difesa dall'Avvocato ENRICO VISCIANO;

- ricorrente -

contro

C M, FAZIO FRANCESCO, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DELLE QUATTRO FONTANE

161, presso lo studio dell'avvocato A P T, che li rappresenta e difende;

- controricorrenti -

avverso l'ordinanza n. 14227/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 04/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. P V. Rilevato che:

1. Con ordinanza n. 14227 del 4 giugno 2018 questa Corte ha rigettato il ricorso della società Convivium GIU.NI.GI s.r.l. avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Milano aveva respinto il reclamo ex art. 18 legge fall. da essa proposto contro la dichiarazione del proprio fallimento, su istanza di F F e M C.

1.1. Avverso detta ordinanza la predetta società ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. affidato ad unico motivo, cui i sigg.ri F e C hanno resistito con controricorso;
il Fallimento Convivium GIU.NI.GI s.r.l. non ha svolto difese.

1.2. A seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio.

Considerato che:

2. Il ricorrente ravvisa nell'ordinanza impugnata tre errori di fatto: 2.1. (con riguardo al 1° motivo dell'originario ricorso per cassazione) l'aver affermato che nel giudizio di reclamo ex art. 18 legge fall. «lo stato di insolverka può fondarsi anche su fatti diversi da quelli in base ai quali il falliMento è stato dichiarato, purché si tratti di fa. tti antecedenti la pronuncia, anche se conosciuti successivamente in sede di gravame e desunti da circostane non contestate dello stato passivo»;
tale errore si articolerebbe in tre profili: i) che si tratta «di mera possibilità e non d'automatica pronuncia di sentezka di fallimento»;
ti) che «il fallimento veniva dichiarato sulla scorta di un presunto debito nei confronti della Agerkia delle entrate ( ..) laddove già in sede di reclamo se ne poteva sconfessare la sussistenza»;
iii) che Convivium «non era stata neppure messa nella condkione di opporsi alla dichiaraRione di fallimento, prima della pronuncia e dunque in sede di_lbrmckione dello stato passivo»;
Ric. 2018 n. 33473 sez. M1 - ud. 12-01-2021 -2- 2.2. (con riguardo ai motivi 2° e 4° del medesimo ricorso) «non aver nuovamente preso in considera ione i documenti prodotti in sede di reclamo» attestanti che Convivium aveva «impugnato le cartelle esattoriali emesse dall'Agenzia delle entrate, il cui successivo accertamento consentiva di escludere sia parte del debito sia lo stato vero e proprio di insolvenza»;
2.3. (con riguardo al 4° -recte 3°- motivo dello stesso ricorso) l'aver rigettato il relativo motivo basandosi (testualmente) «sulla presunta mancata contestazione dell'avvenuta notifica dell'istanza di fallimento alla ricorrente, la quale sosteneva in tutti gli atti ed in tutte le proprie difese di non aver mai ricevuto regolari notificazioni né del decreto ingiuntivo né delfirtanza, e sulla giustificazione avversaria in relazione all'utilizzo di due studi legali distinti e distanti tra loro e non comunicanti non può reggere, in quanto la persona rappresentata è la medesima».
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