Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 22/11/2019, n. 30580

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Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio, configurandosi, in caso contrario, il vizio di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., per l'errata applicazione dell'art. 2103 c.c. ovvero, per il pubblico impiego contrattualizzato, dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva riconosciuto alla segretaria del direttore di un Conservatorio musicale il diritto alle differenze retributive corrispondenti al profilo dell'assistente amministrativo, di cui all'area B del c.c.n.l. comparto delle Istituzioni di alta Formazione e Specializzazione, senza esaminare le declaratorie contrattuali relative al livello ed al profilo professionale di inquadramento della lavoratrice, né individuare il tratto qualificante del livello di inquadramento rispetto a quello rivendicato, né analizzare le mansioni della qualifica di appartenenza rispetto all'attività svolta, né, infine, indagare sulla prevalenza, dal punto di vista quantitativo, dei compiti assunti come svolti rispetto a quelli riferibili al livello ed alla qualifica superiori).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 22/11/2019, n. 30580
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30580
Data del deposito : 22 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

22 NOV 2019 I T T I R I D 30580/1 9 E T N E S AULA 'B' E - I L L O B E T N E S E Oggetto - LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E N O I Pubblico Impiego. Z A R SEZIONE LAVORO AFAM. Art. 52 d. T S I 165/2001.Igs. G E R Criterio "trifasico". E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: T N Art. 360 c. 1 n. 3 E S E cod.proc.civ. Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO Presidente Rel. Consigliere - R.G.N. 3429/2014 Dott. AMELIA TORRICE Consigliere - Cron. 30580 Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO Rep. Dott. CATERINA MAROTTA - Consigliere - Ud. 16/10/2019 Dott. FRANCESCA SENA - Consigliere - CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3429-2014 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, CONSERVATRIO DI S CIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;
Charen

- ricorrenti -

contro 2019 CANINO ANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA 3220 GIUSEPPE FERRARI 11, presso lo studio dell'avvocato LUCA J N. R.G. 3429 2014 LUPIA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CESARE PIRAINO;

- controricorrente -

- avverso la sentenza n. 3937/2013 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/06/2013 R.G.N. 3353/09. Rilevato 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca al pagamento in favore di C Anna delle differenze retributive correlate all'avvenuto svolgimento di mansioni rientranti nell'Area B del CCNL Comparto delle Istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione.

2. La Corte territoriale, per quanto oggi rileva, ha rilevato che dalla istruttoria era emerso che la C dal 1.12.2002 al 31.5.2005 aveva svolto presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma compiti di segretaria del Direttore che si erano compendiati nel ricevere i docenti che le rappresentavano le ragioni per le quali avevano necessità di parlare con il Direttore, nel copiare "in bella le lettere redatte in brutta dal direttore" e nel curarne la spedizione;
ha aggiunto che era anche emerso che la C utilizzava un p.c. "con la p.w. del direttore".

3. La Corte territoriale ha ritenuto che tali mansioni erano sussumibili in quelle proprie dell'Area B del CCNL Comparto delle Istituzioni di Alta Formazione e

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