Cass. civ., sez. III, sentenza 08/07/2010, n. 16147
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In tema di mediazione, l'art. 73 del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, che ha soppresso il ruolo dei mediatori di cui all'art. 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, non ha però abrogato tale legge, disponendo anzi che le attività da essa disciplinate sono soggette a dichiarazione di inizio di attività corredata da certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti, da presentare alla camera di commercio;ne consegue che l'art. 6 della legge n. 39 cit. deve interpretarsi nel senso che, anche per i rapporti di mediazione sottoposti alla normativa di cui al d.lgs. n. 59 del 2010, hanno diritto alla provvigione i soli mediatori iscritti nei registri o nei repertori tenuti dalla camera di commercio. (Nell'enunciare il suddetto principio la Corte ha precisato che il d.lgs. n. 59 del 2010 non contiene norme applicabili anche ai rapporti già esauriti).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D N L F - Presidente -
Dott. F M - Consigliere -
Dott. S A - rel. Consigliere -
Dott. U G - Consigliere -
Dott. A A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 9918/2005 proposto da:
CANU SALVATORE ANGELO CNASVT49P09B745N, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell'avvocato R G, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
BECCIU IGNAZIO BCCGNZ40A21B246R, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli Avvocati M L, A S giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 162/2004 della CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI, SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, emessa il 03/03/2004, depositata il 17/03/2004 R.G.N. 158/2002;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 11/06/2010 dal Consigliere Dott. A S;
udito l'Avvocato G R;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. G A, che ha concluso per l'inammissibilità e il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 18.11.1998, il geom. Canu Salvatore Angelo, conveniva davanti alla pretura di Tempio Pausania, sez. dist. Di Olbia, Becciu Ignazio, assumendo che il convenuto, imprenditore edile, si era impegnato a corrispondergli il 5% dell'ammontare di tutti i lavori edili, che, in virtù della sua opera mediatoria, avesse realizzato nel complesso "Ca Rotonda" di Porto Rotondo;che, tenuto conto che il convenuto aveva realizzato opere per L. 288 milioni, gli competeva la somma di L. 14.250.000. Il Canu si costituiva e contestava la domanda.
Il Tribunale di Tempio Pausania, sez. dist. Di Olbia, con sentenza del 20.11.2001, condannava il convenuto al pagamento nei confronti dell'attore della somma di L. 11.000.000, ritenendo che nella fattispecie si versasse in ipotesi di contratto atipico di procacciamento di affari.
La Corte di appello di Cagliari, sez. dist. Di Sassari, su appello del Becciu Ignazio, in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda e condannava l'attore alla restituzione della somma incassata per effetto della prima sentenza.
Riteneva la corte di merito che nella fattispecie dalla documentazione e dagli atti processuali emergeva che si trattava del contratto di mediazione tipica;che, conseguentemente a norma della L. n. 39 del 1989, art. 6, il diritto alla provvigione competeva solo in presenza di iscrizione dell'attore nell'apposito albo dei mediatori;che, mancando tale iscrizione nella fattispecie, la domanda doveva essere rigettata.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'attore, che ha presentato memoria.
Becciu Ignazio resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Di nessun rilevo è la tesi del ricorrente prospettata con la memoria, secondo cui, essendo intervenuto il D.Lgs. 26 marzo 2010, n.59, pubblicato in G.U. 23.4.2010, che ha soppresso il ruolo dei
mediatori, non opererebbe più' la preclusione alla corresponsione del corrispettivo per mancata iscrizione del mediatore al ruolo. Va, anzitutto, considerato che nella fattispecie il D.Lgs. in questione non contiene alcuna norma che lo renda applicabile anche ai rapporti già esauriti.
Infatti il principio della irretroattività della legge (art. 11 preleggi), che è applicabile anche alle norme di diritto pubblico, preclude l'applicazione della nuova normativa non soltanto ai rapporti giuridici già esauriti, (come è quello in esame) ma anche a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita, qualora gli effetti sostanziali scaturenti da detta normativa siano eziologicamente collegati con un fattore causale non previsto da quella precedente. (Cass. n. 10436 del 18/07/2002). 1.2. In ogni caso va osservato che il D.Lgs. n. 59 del 2010, art. 73, ha si soppresso il ruolo di cui alla L. 3 febbraio 1989, n. 39, art.2 e successive modificazioni, ma non ha abrogato tale legge.
È stato, anzi, disposto che le attività' disciplinate dalla L. 3 febbraio 1989, n. 39, sono soggette a dichiarazione di inizio di
attività, da presentare alla Camera di commercio, competente per territorio corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.
La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dalla L. 29 dicembre 1993, n. 580, art. 8 e dal D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, art. 9, assegnando ad essi la qualifica di
intermediario per le diverse tipologie di attività, distintamente previste dalla L. 3 febbraio 1989, n. 39. Il comma sei di detto art. 73 statuisce che "Ad ogni effetto di legge, i richiami al ruolo contenuti nella L. 3 febbraio 1989, n. 39, si intendono riferiti alle iscrizioni previste dal presente articolo nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA)".
Ciò comporta che in assenza di abrogazione della L. n. 39 del 1989, art. 6, ma in presenza della sola soppressione del ruolo, la norma di
cui all'art. 6 va letta nel senso che, anche per i rapporti di mediazione sottoposti alla normativa di cui al D.Lgs. n. 59 del 2010, hanno diritto alla provvigione solo i mediatori che sono iscritti nei registri o nei repertori tenuti dalla Camera di commercio secondo l'art. 73 cit..