Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/11/2021, n. 34216

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/11/2021, n. 34216
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34216
Data del deposito : 15 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



1. Con sentenza 16 ottobre 2017 n. 8627/10/2017, depositata il 16 ottobre 2017, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale della Campania accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di S.G. avverso la sentenza n. 20662/40/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli che aveva accolto il ricorso proposto dal suddetto contribuente avverso l'avviso di accertamento n. TF3011302604/2014 con il quale l'Ufficio - previo p.v.c. della G.d.F. a carico della società Fxxxx s.r.l. - ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 e 41-bis, aveva contestato nei confronti di quest'ultimo, per l'anno 2007, un maggiore reddito da capitale, ai fini Irpef, add. reg. e add. com., attribuitogli "per trasparenza", a titolo di presunta quota, nella qualità di socio al 50%, degli utili extrabilancio imputati alla società Fxxxxx s.r.l. a ristretta base azionaria.



2. In punto di diritto, la CTR, per quanto di interesse, ha affermato che:

1) il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso sul presupposto della non provata veridicità del bilancio redatto - a rettifica di quello, per l'esercizio 2007, a firma dei soci fratelli S., già approvato e depositato il 28.5.2008, presso l'Ufficio del registro delle imprese, antecedentemente alla cessione delle loro quote societarie - dai soci "subentranti" R.A. e G.G. nella società Fxxxx s.r.l. (rinviati a giudizio per falso in bilancio dal GUP del Tribunale di Napoli), costituente la premessa del p.v.c. della G.d.F. e dell'accertamento induttivo operato nei confronti della società, con conseguente illegittimità della pretesa tributaria nei confronti di S.G.;

2) circa la veridicità del bilancio redatto dai soci "subentranti" nella Fxxxx s.r.l., richiamato nel p.v.c. della G.d.F., posta la assoluta indipendenza del processo penale e di quello tributario, l'accertamento penale a carico dei soci "subentranti" ai S., si era concluso con una sentenza dichiarativa del decorso dei termini di prescrizione, come tale priva di qualsiasi contributo di accertamento sostanziale dei fatti occorsi;
peraltro, la mera presentazione della denuncia penale non poteva costituire, di per sè, elemento idoneo a fare ritenere falso il bilancio in esame, tanto più che era stata presentata dal contribuente dopo la ricezione dell'avviso di accertamento in questione;

3) la G.d.F., in sede di verifica non aveva contestato nè la veridicità del bilancio presentato dai S. nè quello depositato dai soci "subentranti", essendo la veridicità ininfluente ai fini delle contestazioni avanzate dagli accertatori che, in sede di controllo, non avevano rinvenuto alcuna documentazione, risultando omessa anche la dichiarazione annuale;

4) la ricostruzione reddittuale a carico della società era stata operata, con metodo induttivo, "partendo" dal bilancio presentato dai soci pro tempore per quanto concerneva gli elementi positivi, effettuando, per quelli negativi, un calcolo forfettario anche alla luce delle risultanze degli studi di settore e pervenendo all'accertamento del reddito imponibile non dichiarato, in base alla differenza tra gli elementi positivi indicati in bilancio e quelli negativi;
ne discendeva che la presunta falsità del bilancio presentato dai S. avrebbe costituito un elemento non decisivo ai fini della ricostruzione reddituale in questione;

5) pertanto, a prescindere dalla circostanza della intervenuta denuncia da parte del S. nei confronti dei soci subentranti per falsità nei bilanci della Ferretti s.r.l., il contribuente non aveva fornito a contrario alcun elemento utile al superamento della legittima presunzione di maggior reddito operata dall'Ufficio con metodo induttivo;

6) i presupposti della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili erano costituiti dalla ristretta base azionaria della società di capitali e dal valido accertamento emesso a carico della società medesima e, nella specie, non risultavano concretamente contestati nè il maggiore reddito accertato a carico del socio nè la ristretta base societaria, rimanendo a carico del contribuente la prova del fatto che i maggiori utili extrabilancio non fossero stati oggetto di distribuzione per essere stati accantonati dalla società o da essa reinvestiti;

7) non risultava violato il divieto di presunzione di secondo grado, dato che il fatto noto era costituito non dalla sussistenza di maggiori redditi nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, normalmente, caratterizzavano la gestione sociale;

8) in assenza di documentazione contraria, la distribuzione dei maggiori utili accertati in capo ai soci doveva presumersi avvenuta nello stesso periodo di imposta in cui gli utili erano stati conseguiti e, quindi, anche nei sei mesi in cui il contribuente era risultato ancora socio;



3. Avverso la sentenza della CTR, S.G. propone ricorso per cassazione affidato a sette motivi;
rimane intimata l'Agenzia delle Entrate;



4. La causa, è stata fissata per la trattazione in pubblica udienza ai sensi del D.L. n. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, come convertito, con mod., dalla L. 18 dicembre 2020 n. 176.

MOTIVI DELLA DECISIONE



1. Preliminarmente, stante la trattazione congiunta alla medesima udienza pubblica, va disattesa l'istanza di riunione avanzata dal contribuente del presente ricorso con quelli collegati:

1) RG. 12474/18 proposto da S.A. (socio al 50% della Fxxxx s.r.l.) concernente l'impugnazione dell'avviso di accertamento n. (XXXXX) avente ad oggetto il maggior reddito da partecipazione derivante dalla presunzione di distribuzione dei maggiori utili accertati a carico della società partecipata, per l'anno di imposta 2007;

2) RG. 12475/18, proposto da S.A. relativamente all'impugnazione dell'avviso n. (XXXXX) avente ad oggetto il maggior reddito da partecipazione derivante dalla presunzione di distribuzione dei maggiori utili accertati a carico della società partecipata, per l'anno di imposta 2008;

3) RG. 12479/18, proposto da S.G. (altro socio al 50% della medesima società) concernente l'impugnazione dell'avviso (XXXXX) avente ad oggetto il maggiore reddito di partecipazione relativo all'anno 2008.



2. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., degli artt. 2909 e art. 2697 c.c., per avere la CTR ritenuto la legittimità dell'avviso di accertamento in questione, in contrasto con il giudicato esterno costituito dalla sentenza penale del Tribunale di Napoli n. 216/2017, con cui era stata accertata inequivocabilmente la falsità del bilancio rettificato il 22.10.2008 dai soci subentranti;
con ciò, erroneamente considerando tale bilancio - posto dall'Ufficio a fondamento dell'accertamento operato a carico della società e per trasparenza in capo al contribuente, quale socio della medesima, nel periodo di imposta verificato (2007) - come indizio grave, preciso e concordante dei maggiori ricavi, benchè accertato giudizialmente falso.



3. Con il secondo motivo, si denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., per avere la CTR ritenuto legittimo l'atto impositivo senza valutare la prova offerta dalle parti - relativa alla accertata falsità del bilancio rettificato depositato dai nuovi soci e conseguente veridicità di quello depositato dai soci uscenti - da

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