Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/06/2010, n. 14699
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La parcella dell'avvocato costituisce una dichiarazione unilaterale assistita da una presunzione di veridicità, in quanto l'iscrizione all'albo del professionista è una garanzia della sua personalità; pertanto, le "poste" o "voci" in essa elencate, in mancanza di specifiche contestazioni del cliente, non possono essere disconosciute dal giudice.
L'atto di impugnazione della sentenza, nel caso di morte della parte vittoriosa (o parzialmente vittoriosa), deve essere rivolto agli eredi, indipendentemente sia dal momento in cui il decesso è avvenuto, sia dall'eventuale ignoranza dell'evento, anche se incolpevole, da parte del soccombente; detta notifica - che può sempre essere effettuata personalmente ai singoli eredi - può anche essere rivolta agli eredi in forma collettiva ed impersonale, purché entro l'anno dalla pubblicazione (comprensivo dell'eventuale periodo di sospensione feriale), nell'ultimo domicilio della parte defunta ovvero, nel solo caso di notifica della sentenza ad opera della parte deceduta dopo l'avvenuta notificazione, nei luoghi di cui al primo comma dell'art. 330 cod. proc. civ. (Nella specie, le Sezioni unite, pur rilevando la nullità della notificazione del ricorso siccome effettuata impersonalmente e collettivamente agli eredi della parte vittoriosa presso il procuratore domiciliatario del "de cuius" costituito nel giudizio di secondo grado anziché nel domicilio del defunto, ne ha ravvisato l'intervenuta sanatoria per effetto della costituzione dell'erede della suddetta parte nel giudizio di legittimità).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Primo Presidente -
Dott. P R - Presidente di Sezione -
Dott. A E - Presidente di Sezione -
Dott. M D C L - rel. Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. P C - Consigliere -
Dott. A G - Consigliere -
Dott. D C V - Consigliere -
Dott. D'ALESSANDRO Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 3930-2006 proposto da:
NUOVA FERRAMENTA DI EREDI TEIA ELIO S.N.C. (00390790939), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIO FANI 37, presso lo studio dell'avvocato C R, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato P F, per procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CTIGLIONE ANDREA, nella qualità di coerede legittimo di CTIGLIONE FRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 10, presso lo studio dell'avvocato G L, rappresentato e difeso dall'avvocato B G, per delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 752/2004 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 06/12/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/05/2010 dal Consigliere Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO;
uditi gli avvocati Raffaele CAUDULLO, Giampiero BLASIGH;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.n.c. Nuova Ferramenta Eredi Tia E proponeva opposizione al decreto ingiuntivo con il quale il presidente del tribunale di Udine aveva intimato ad essa società di pagare L. 19.894.505 all'avvocato Franco C a titolo di compenso per prestazioni professionali.
L'avvocato C, costituitosi, chiedeva il rigetto dell'opposizione sostenendone l'infondatezza.
Con sentenza 9/7/201 il tribunale di Udine, in parziale accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava la società opponente al pagamento della minor somma di L. 15.611.260. Avverso la detta sentenza la società opponente proponeva appello al quale resisteva il C.
Con sentenza 6/12/2004 la corte di appello di Trieste rigettava il gravame osservando: che il tribunale aveva giudicato nel rispetto della tariffa professionale e dei principi giurisprudenziali in tema di competenze degli avvocati;
che l'avvocato C aveva prima inviato una notula più contenuta e poi, non avendo la cliente accettato e pagato tale notula, aveva inviato una nuova notula senza sconti e sempre rispettosa della tariffa;
che il tribunale aveva ritenuto generiche le contestazioni mosse dall'opponente in merito alle prestazioni descritte nella parcella;
che alla specificità della motivazione data dal primo giudice l'appellante non aveva contrapposto argomentazioni specifiche così venendo meno all'onere di specificare i motivi dell'impugnazione;
che andava ribadita l'affermazione del tribunale circa l'applicazione per il calcolo degli onorari, in caso di successione di tariffe professionali nel corso del processo, della tariffa in vigore al momento del termine o dell'esaurimento dell'opera professionale;
che correttamente il primo giudice aveva valutato come non attendibili le deposizioni testimoniali.
La cassazione della sentenza della corte di appello di Trieste è stata chiesta dalla s.n.c. Nuova Ferramenta Eredi Tia E con ricorso - affidato a quattro motivi - notificato agli eredi dell'avvocato C presso il procuratore domiciliatario del "de cuius" costituito nel giudizio di secondo grado. Ha resistito con controricorso Andrea C - nella dichiarata qualità di coerede del defunto Franco C - eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per l'invalidità e l'inefficacia della sua notifica effettuata in violazione degli artt. 328 e 330 c.p.c.. Il C ha anche depositato memoria.
La seconda sezione civile di questa Corte, con ordinanza 14/5/2009 n. 11176, "rilevato che con riferimento alla legittimità della notifica del ricorso come eseguita dal ricorrente vengono in considerazione tre diversi orientamenti giurisprudenziali sin qui espressi da questa Corte", ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l'assegnazione alle sezioni unite al fine della composizione del rilevato contrasto. Il Primo Presidente ha quindi disposto l'assegnazione del ricorso alle sezioni unite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ordinanza a seguito della quale la causa è stata assegnata a queste sezioni unite richiama nei seguenti termini la giurisprudenza di questa Corte:
- Primo orientamento.
La previsione di cui all'art. 330 c.p.c., comma 2 (possibilità di notifica dell'impugnazione collettivamente ed impersonalmente agli eredi in uno dei luoghi indicati nel comma 1) si estende anche ai casi di morte della parte vittoriosa prima della notifica della sentenza da impugnare o di mancanza di notifica della stessa. La notifica se effettuata presso il domicilio del defunto - e non presso il difensore costituito in appello - è nulla ma sanabile per effetto della costituzione di uno dei coeredi.
- Secondo orientamento.
La notifica impersonale e collettiva agli eredi è consentita, ai sensi dell'art. 330 c.p.c., comma 2 solo in caso di morte della parte successiva alla notifica della sentenza (con la conseguenza, per alcune pronunzie, di sanatoria a seguito di costituzione dell'intimato).
- Trzo orientamento.
La notifica impersonale e collettiva agli eredi è consentita in tutti i casi di morte della parte dopo l'udienza di discussione e a prescindere dalla notifica della sentenza, ma non in forza dell'art.330 c.p.c., comma 2 bensì dell'art. 286 c.p.c. e art. 328 c.p.c., comma 2 sicché va eseguita nell'ultimo domicilio del defunto.
Il quadro normativo di riferimento è il seguente:
- art. 286 c.p.c. in base al quale la notifica della sentenza nel caso di decesso della parte dopo la chiusura della discussione può essere effettuata collettivamente ed impersonalmente agli eredi nell'ultimo domicilio del defunto (tale notifica può essere effettuata anche personalmente ai singoli eredi);
- art. 328 c.p.c. che si limita a disciplinare la decorrenza dei termini per l'impugnazione nel caso di morte della parte, senza occuparsi del destinatario;
- art. 330 c.p.c. secondo cui la notifica dell'impugnazione, nel caso di morte della parte dopo la notifica della sentenza, va effettuata agli eredi collettivamente ed impersonalmente nei luoghi indicati nel comma 1 (presso il presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio). La notifica va effettuata personalmente agli eredi nel caso di mancata dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio e, in ogni caso, dopo un anno dalla sentenza se l'impugnazione è ancora ammessa.
Va innanzitutto osservato che la Sezioni Unite di questa Corte, componendo un contrasto tra le sezioni semplici in tema di impugnazione proposta dopo la morte della parte, con la sentenza 16/12/2009 n. 26279 hanno affermato il seguente principio: l'atto di impugnazione della sentenza, nel caso di morte della parte vittoriosa, deve essere rivolto e notificato agli eredi indipendentemente sia dal momento in cui il decesso è avvenuto, sia dalla eventuale ignoranza dell'evento, anche se incolpevole, da parte del soccombente;
ove l'impugnazione sia proposta invece nei confronti del defunto, non vi è luogo all'applicazione dell'art. 291 c.p.c.. Le Sezioni Unite sono pervenute a tale conclusione dopo aver riportato e analizzato i precedenti (in parte contrastanti) orientamenti giurisprudenziali e dopo aver, all'esito dell'esame di detti precedenti, affermato tra l'altro che:
- l'irrilevanza dell'evento morte non dichiarato ne' notificato opera solo con riferimento alla fase in cui si verifica;
il successivo grado del giudizio si deve quindi instaurare tra i soggetti effettivamente legittimati;
- l'art. 286 c.p.c. attiene alla notificazione non dell'atto di impugnazione ma della sentenza, notificazione che può essere effettuata collettivamente ed impersonalmente agli eredi nell'ultimo domicilio del defunto o agli eredi singolarmente e personalmente;
- l'atto di impugnazione deve in ogni caso essere indirizzato agli eredi indipendentemente dal momento nel quale il decesso della parte è avvenuto.
Dai detti principi discende logicamente la conferma di quello affermato da queste sezioni unite con la sentenza 19/12/1996 n. 11394 - e, poi, in parte, con la sentenza 28/7/2005 n. 15822 - secondo cui la perdita della capacità di stare in giudizio, anche quando non sia dichiarata in giudizio dal procuratore costituito, ovvero si verifichi dopo che la causa sia stata trattenuta in decisione, fa venir meno la legittimazione della parte originaria per il successivo grado di giudizio;
ne consegue che legittimata attivamente e passivamente alla notifica della sentenza e alla proposizione del gravame è soltanto la persona in capo alla quale, per effetto di uno degli eventi di cui all'art. 299 c.p.c., si è trasferita la capacità di stare in giudizio. In particolare venuto meno il rapporto di mandato tra la parte deceduta ed il legale - non essendo ipotizzabile alcuna ultrattività di detto mandato al di fuori del grado in cui è stato conferito - la notificazione si può ritenere effettuata da procuratore munito di potere di rappresentanza tecnica solo se è stata fatta dal detto legale su mandato degli eredi della parte deceduta succeduti nel giudizio.
Pertanto in caso di morte della parte, avvenuta dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado e prima della notifica della stessa, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, questa va instaurata e deve svolgersi da e contro i soggetti che siano parti sostanziali attualmente interessate alla controversia ed al processo. Va altresì aggiunto che la questione relativa ai limiti della possibilità della notifica dell'atto di impugnazione collettiva ed impersonale agli eredi non ha formato oggetto di particolare e significativa attenzione da parte della dottrina.
Detta questione è stata risolta