Cass. civ., sez. VI, ordinanza 30/06/2021, n. 18634
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Testo completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 4626-2020 proposto da: T G, rappresentato e difeso dall'avvocato F G;
- ricorrente -
contro
S U, RUGGERI FRANCESCA PAOLA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1320/2019 della CORTE D'APPELLO di P, depositata il 24/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2021 dal Consigliere Dott. A S.
FATTI DI CAUSA
E RAGIONI DELLA DECISIONE G T ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 1320/2019 del 24 giugno 2019. Non hanno svolto attività difensive gli intimati U S e F P R. La Corte d'appello di Palermo ha respinto il gravame avanzato da G T dal Tribunale di Palermo del 20 giugno 2014. Il Tribunale aveva pronunciato sulla opposizione avanzata da G T avverso il decreto d'ingiunzione per il rimborso delle spese di esecuzione ex art. 614 c.p.c., sostenute da U S e F P R al fine di conseguire l'esecuzione forzata degli obblighi di ripristino e di manutenzione di una terrazza a livello, giusta condanna passata in giudicato contenuta nella sentenza n. 935/2012 della Corte d'appello di Palermo. Il T ha sostenuto il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto all'ingiunzione di pagamento, in quanto titolare soltanto di diritto di usufrutto su una unità immobiliare compresa nell'edificio di via Benedetto d'Acquisto 45, Monreale. La Corte di Palermo ha invece affermato che l'obbligo di fare in capo al T, e dunque anche l'obbligo di sostenere le spese di esecuzione, trovavano titolo ormai irrevocabile nella sentenza n. 935/2012, che individuava l'appellante come debitore, non avendo perciò rilievo l'alienazione della nuda proprietà dell'unità immobiliare in questione avvenuta nel 2004, con gli effetti, peraltro, dell'art. 111 c.p.c. Il primo motivo del ricorso di G T denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111 c.p.c., 1005 e 1013 c.c., 63 e 67 disp. att. c.c., 115 e 116 c.p.c., sul presupposto della qualità di mero usufruttuario del ricorrente, in quanto tale non obbligato a
- ricorrente -
contro
S U, RUGGERI FRANCESCA PAOLA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1320/2019 della CORTE D'APPELLO di P, depositata il 24/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2021 dal Consigliere Dott. A S.
FATTI DI CAUSA
E RAGIONI DELLA DECISIONE G T ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 1320/2019 del 24 giugno 2019. Non hanno svolto attività difensive gli intimati U S e F P R. La Corte d'appello di Palermo ha respinto il gravame avanzato da G T dal Tribunale di Palermo del 20 giugno 2014. Il Tribunale aveva pronunciato sulla opposizione avanzata da G T avverso il decreto d'ingiunzione per il rimborso delle spese di esecuzione ex art. 614 c.p.c., sostenute da U S e F P R al fine di conseguire l'esecuzione forzata degli obblighi di ripristino e di manutenzione di una terrazza a livello, giusta condanna passata in giudicato contenuta nella sentenza n. 935/2012 della Corte d'appello di Palermo. Il T ha sostenuto il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto all'ingiunzione di pagamento, in quanto titolare soltanto di diritto di usufrutto su una unità immobiliare compresa nell'edificio di via Benedetto d'Acquisto 45, Monreale. La Corte di Palermo ha invece affermato che l'obbligo di fare in capo al T, e dunque anche l'obbligo di sostenere le spese di esecuzione, trovavano titolo ormai irrevocabile nella sentenza n. 935/2012, che individuava l'appellante come debitore, non avendo perciò rilievo l'alienazione della nuda proprietà dell'unità immobiliare in questione avvenuta nel 2004, con gli effetti, peraltro, dell'art. 111 c.p.c. Il primo motivo del ricorso di G T denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111 c.p.c., 1005 e 1013 c.c., 63 e 67 disp. att. c.c., 115 e 116 c.p.c., sul presupposto della qualità di mero usufruttuario del ricorrente, in quanto tale non obbligato a
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