Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/02/2023, n. 07608

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/02/2023, n. 07608
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07608
Data del deposito : 22 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COSSU RICCARDO nato a NUORO il 07/06/1999 avverso l'ordinanza del 21/01/2022 del TRIB. LIBERTA di ORISTANOudita la relazione svolta dal Consigliere M C;
lette le conclusioni del PG

LUIGI ORSI RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 21 gennaio 2022 il Tribunale di Oristano, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato il ricorso proposto ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen. da R C avverso il decreto della Procura di Oristano di convalida datato 20 novembre 2021 di sequestro probatorio di un capannone ed al suo interno di di Kg. 242,5 di canapa semilavorata e 6232 piante di canapa in fase di essicazione, rinvenuti in un primo ambiente e 603 Kg. di canapa semilavorata in fase di essicazione rinvenuti in un secondo ambiente dello stesso capannone in relazione al reato ex art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Ripercorrendo in sintesi i fatti oggetto del procedimento: il 19 novembre 2021, militari della G.d.F. di Nuoro, nel corso di un controllo fiscale, effettuavano l'accesso presso la sede operativa della SAP121 s.r.l.s. sita a Macomer alla presenza del socio amministratore e legale rappresentante S B. Il capannone era risultato suddiviso in due aree distinte fra loro separate da una parete fissa e con accesi indipendenti. Nella prima venivano rinvenute n. 6232 piante di canapa di tipologia verosimilmente sativa appese per l'essicazione e private dell'apparato radicale nonché alcune scatole di cartone contenenti 242,5 Kg. di parti di pianta del medesimo tipo oltre a diversi ventilatori utilizzati per l'essicazione;
nella seconda parte venivano rinvenute disposte su teloni di plastica kg. 603 di canapa semilavorata anch'essa verosimilmente sativa, essiccata e parimenti privata del tronco centrale. Nell'immediatezza il S riferiva di essere proprietario unitamente a Marco Giau delle piante stoccate nel primo ambiente disconoscendo invece la paternità delle piante site nel secondo. Sul posto sopraggiungevano altresì Giovanni Antonio Addis e R C. Il primo esibiva la fattura n.9 del 6.5.2021 emessa dalla Flower 2.0 s.r.l. nonché il contratto del 13.5.2021 concluso tra la società agricola RG Company e la Flower Farm s.r.l. e sei rapporti analitici richiesti dal committente C R per conto della RG Company. Gli operanti procedevano al sequestro delle piante che veniva tempestivamente convalidato dal Pubblico Ministero sul presupposto che la res costituisse corpo del reato di cui all'art. 73, comma 4 e 80, comma 2, d.p.r. n. 309 del 1990 . Dagli esami effettuati sulle sostanze rinvenute emergeva un THC dello 0,06% (quella contenuta nella scatole), dello 0,96 (sostanza rinvenuta sul telo), dello 0,45 (sostanza di cui alla fila delle piante) dello 0,55, 0,24 e 0,58 per la sostanza rinvenuta nel secondo capannone. Il Tribunale del riesame ha ritenuto la sussistenza del reato di cui all'art.73, comma 4, d.p.r. n. 309 del 1990 posto che nella porzione n. 2 del capannone sono stati rinvenuti Kg. 603 di piante di canapa trattandosi, anche alla luce del contratto di somministrazione prodotto, di lavorazione non consentita sulle stesse finalizzata alla conservazione delle sole inflorescenze e non già alla raccolta per l'inserimento nelle filiere consentite.

2. C R, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame articolando otto motivi di ricorso. Con il primo deduce l'illegittimità dell'ordinanza impugnata ai sensi dell'art. 325 cod.proc. pen. per contrasto con l'art. 178 lett. c) cod. proc. pen. e con il diritto all'assistenza difensiva della persona sottoposta alle indagini poiché il Tribunale del riesame citava per l'udienza camerale solo uno dei difensori legittimamente nominati dall'indagato prima della fissazione dell'udienza e non sanava la violazione benché il legale avesse rilevato tempestivamente il vizio. Con il secondo motivo deduce l'illegittimità dell'ordinanza impugnata perché il Tribunale del riesame, che si era già pronunciato nei riguardi dei concorrenti, aveva adottato una motivazione del tutto identica a quelle già redatte e priva di autonoma e specifica rielaborazione delle emergenze processuali. Con il terzo motivo deduce l'illegittimità dell'ordinanza impugnata ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen. per contrasto con l'art. 178 lett. c) cod. proc. pen. in relazione . alla profonda e costante lesione dei diritti difensivi dell'indagato cui veniva impedita la difesa tecnica durante il sequestro, non veniva rivelato di essere iscritto nelle notizie di reato e veniva precluso di esaminare il corpo del reato unitamente al legale ed a un consulente tecnico sia prima che durante l'udienza di riesame. Assumeva che i diritti difensivi dell'indagato, anche come affermati in sede europea, erano stati lesi durante le attività di campionamento e di analisi, che la difesa dell'indagato si era rivolta alla segreteria del P.M. per poter visionare gli atti ma non aveva ricevuto risposta e che l'ordinanza impugnata aveva erroneamente ritenuto che la censura doveva essere proposta non già in sede di riesame ma al Gip.Il diritto di difesa non poteva essere esercitato anche dopo il rinvio dell'udienza del riesame e malgrado questo il Tribunale del riesame aveva deciso il procedimento. Con il quarto motivo deduce l'illegittimità dell'ordinanza impugnata e del sequestro probatorio
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