Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 09/02/2023, n. 05599

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 09/02/2023, n. 05599
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 05599
Data del deposito : 9 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA r;corso proposto da: EMIL' DARIO nato a ROMA il 31/07/1965 avverso la sentenza del 08/02;2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere D C;
sulle conclusioni del P.G. e

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Roma 1'8 febbraio 2022, in riforma della sentenza, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Roma, il 9 luglio 2020 ha riconosciuto D E responsabile del reato di lesioni .colpose, con violazione della disciplina antinfortunistica, fatto commesso il 19 giugno 2012, in conseguenza condannandoio allei' pena di giustizia, oltre al risarcimento dei danni, in forma generica, in favore della parte civile, A R F, ebbene, ha dichiarato non doversi procedere per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, con conferma delle statuizioni civile. La Corte territoriale ha ritenuto la prescrizione maturata il 13 luglio 2020 così calcolandola (alla p. 4 della sentenza impugnata): fatto « del 19 giugno 2012 + sette anni e sei mesi = 19 dicembre 2019 + quattro mesi e venti giorni per adesione del Difensore all'astensione dalle udienze cioè dal 20 novembre 2018 al 18 aprile 2019 + 64 giorni per sospensione covid = tot. sei mesi e ventiquattro giorni = prescr. il 13 luglio 2020. 2.Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge. Segnala di avere già rappresentato, ma - evidenzia inascoltato, in sede di conclusioni del dibattimento in primo grado e in grado di appello essere già intervenuta la prescrizione del reato alla data del dispositivo del Tribunale, in quanto non si dovrebbe tenere conto del periodo di 64 giorni di sospensione per effetto delle disposizioni emergenziali introdotte dall'art. 83, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27. Richiamata la motivazione con cui la sentenza della Corte territoriale (alla p. 4) ha disatteso. la questione, sottolineandosi l'essere nei caso di specie stata fissata il 22 gennaio 2020 udienza di prosecuzione per il giorno 23 marzo 2020, poi non tenuta in ragione della pandemia ma differita di ufficio al 9 luglio 2020, quando il processo è stato .concluso, sottopone • la stessa a censura alla luce dell'insegnamento di Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 286423-02, che ha precisato che «In tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'il maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale (In motivazione, la Corte ha escluso che la sospensione della prescrizione possa operare in maniera generalizzata, per tutti i procedimenti pendenti, in quanto la disciplina introdotta all'art.83, comma 4, d.l. n.18 del 2020, presuppone che il procedimento abbia subito una effettiva stasi a causa delle misure adottate per arginare la pandemia)». Il ricorrente richiama al riguardo anche il recente precedente di Sez. 4, n. 13726 del 22/03/2022, ric. C L, non mass. (punto n. 3 del "considerato in diritto", pp. 3-4). Sottolinea che nel caso di specie nel periodo compreso tra il 22 gennaio 2020 ed il 23 marzo 2020 non pendeva e non decòrreva nessun termine processuale, sicché non sarebbero da calcolarsi i quindici giorni intercorrenti tra 1'8 ed il 23 marzo 2020, con la ulteriore conseguenza che, aggiungendo non già 64 gg. ma soli 49 gg. (infatti: 64 - 15) il reato si sarebbe prescritto (non già il 13 luglio 2020, ma) il 29 giugno 2020, quindi prima dell'adozione del dispositivo di primo grado. Donde l'illegittimità della condanna anche ai fini civili, di cui si chiede l'annullamento.
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