Cass. pen., sez. V, sentenza 18/05/2022, n. 19496

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 18/05/2022, n. 19496
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19496
Data del deposito : 18 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PICCOLO STEFANIA nato a VARESE il 06/05/1964 avverso la sentenza del 05/11/2020 del TRIBUNALE di VARESEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere M B;
udito H Sostituto Procuratore Generale G R che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1. Viene in esame la sentenza del Tribunale di Varese, con cui è stata confermata la condanna di S P alla pena di 400 euro di multa, oltre al risarcimento del danno, decisa dal Giudice di pace di Varese il 2.2.2019 per il reato di diffamazione ai danni di F F. Imputata e persona offesa sono due avvocatesse, con rapporti reciprocamente conflittuali, esasperatisi nella difesa, su fronti contrapposti, di due coniugi coinvolti in un procedimento per separazione, nell'ambito della quale l'avvocatessa F ha intrapreso una relazione sentimentale con il marito separando della coppia, suo assistito. In tale contesto, S P ha inoltrato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Varese un esposto nei confronti di F F ed una memoria difensiva in proprio favore, nella quale riportava espressioni ritenute dai giudici di merito lesive dell'onore della persona offesa, mettendone in discussione il "profilo personale e psicologico", accusandola di "gravissime violazioni" nel corso degli anni;
di tenere una condotta "lontana dalla decenza e dal buon gusto";
di perseguitare l'esponente con "scorrettezze" e "volgarità" sin dal 2009, nonché tacciandola di "numerosi insuccessi professionali", "impertinenza", "villania" e di aver posto in essere "stratagemmi", tali da far sì che le proprie figlie ottenessero "un ingente capitale immobiliare" ricavandone vantaggi personali e facendosi "promotrice di un'iniziativa processuale da cui trarre vantaggi finanziari attraverso un'operazione economica a suo esclusivo e personale interesse".

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputata, tramite il difensore, deducendo un unico motivo di censura con cui denuncia violazione di legge per il mancato riconoscimento dell'esimente del diritto critica difensiva contenuta in atti giudiziari, prevista dall'art. 598 cod. pen. Il giudice d'appello ha erroneamente ritenuto che le offese contro la vittima del reato non fossero contenute in uno scritto difensivo di parte, bensì in un esposto diretto al Consiglio dell'Ordine, escluso dall'ambito applicativo dell'esimente secondo la giurisprudenza di legittimità, che ritiene l'autore dell'esposto non sia parte del successivo giudizio disciplinare. La tesi della ricorrente è che le dichiarazioni diffamatorie fossero contenute, invece, proprio in uno scritto
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