Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/07/2005, n. 15647

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/07/2005, n. 15647
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15647
Data del deposito : 26 luglio 2005
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. M S - Presidente -
Dott. D R A - Consigliere -
Dott. D M A - Consigliere -
Dott. L T M - rel. Consigliere -
Dott. C F - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DEL VECCHIO GIAN FRANCO, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA NOCERA OMBRA

166, presso lo studio dell'avvocato S GUADAGNO, rappresentato e difeso, dagli avvocati M S, V M, giusta delega in atti;



- ricorrente -


contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA DELLA FREZZA

17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati R A, N V, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;

- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 4/02 del Tribunale di IMPERIA, depositata il 27/06/02 - R.G.N. 645/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/06/05 dal Consigliere Dott. M L T;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S F che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore di Genova, con sentenza del 20 ottobre 1995, aveva dichiarato l'illegittimità della nota dell'Inps del 26 maggio 1992 con cui si comunicava l'esistenza dell'indebito posto a carico di Gian Franco Del Vecchio e che nulla questi doveva restituire all'Istituto di previdenza. La sentenza del Tribunale di Genova, che aveva confermato la statuizione di primo grado, era stata annullata da questa Corte con sentenza n. 9719 del 2000, che aveva affermato l'applicazione alla fattispecie della legge n. 662 del 1996 ed aveva disposto il rinvio per l'accertamento dei redditi del pensionato relativi all'anno 1995.
Con sentenza del 27 giugno 2002 il Tribunale di Imperia, giudice del rinvio, rigettando la domanda proposta dal signor del Vecchio nei confronti dell'Inps, dichiarava l'obbligo di questi a restituire all'Istituto euro 46.688,65 oltre interessi legali dalla data del deposito in riassunzione al saldo.
Il Tribunale di Imperia - premesso essere necessario attenersi al disposto della sentenza rescindente - affermava che era pacifica l'esistenza dell'indebito, erogato dall'Inps prima del dicembre 1996, per lire 122.958.735 conseguente alla riliquidazione del trattamento di pensione, mentre le uniche somme recuperate dall'Istituto nel 1995, nelle more del giudizio, erano quelle di lire 911.472 e lire 905.754. Affermata quindi la applicazione della legge n. 662 del 1996, e rilevato che non risultava che il pensionato avesse percepito
nell'anno 1995 redditi inferiori ai sedici milioni, dichiarava che l'indebito era ripetibile nella misura di tre quarti della somma di lire 122.958.735, pari quindi a lire 92.219.051, somma da cui andava detratto quanto già recuperato, ossia lire 1.817.226, con un debito residuo del pensionato di lire 90.401.825 pari ad euro 46.688,65. Avverso detta sentenza il Del Vecchio ha proposto ricorso affidato a due motivi illustrati da memoria. L'Inps ha depositato procura. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del principio di diritto fissato dalla sentenza rescindente, limitato dal Tribunale all'esistenza di un reddito superiore a sedici milioni per l'anno 1995, mentre il principio dettato dalla Corte di Cassazione era quello di "consentire al Giudice di merito i necessari accertamenti in fatto, rispetto agli indebiti non ancora recuperati e agli indebiti già recuperati, in relazione alle condizioni temporali del loro perfezionamento". Mancherebbe nel processo la prova stessa dell'esistenza dell'indebito, di cui l'Inps era onerato. Inoltre i principi affermati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 39 del 1993 precluderebbero l'applicazione della nuova disciplina di cui alla legge n. 662 del 1996 agli indebiti sorti anteriormente al dicembre 1991, mentre resterebbe operante sia il disposto dell'art. 52 della legge n. 88 del 1989, sia il disposto dell'art. 13 della legge n. 412 del 1991.
Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del comma 262, dell'art. 1 legge 662/96, per avere il Tribunale emesso la sentenza di condanna al pagamento degli interessi sulle somme da restituire, interessi che invece non sarebbero dovuti. Il primo motivo è infondato.

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