Cass. pen., sez. I, sentenza 07/08/2019, n. 35804
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SAMMARCO DOMENICO nato a NAPOLI il 30/04/1967 avverso l'ordinanza del 04/03/201g del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;lejefe/sentite le conclusioni del PG FRANCA ZACCO Il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore L'avv. B G conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. S D ricorre avverso l'ordinanza del 4/03/2019 del Tribunale di Napoli che ha rigettato l'appello presentato ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza della Corte di appello di Napoli del 19/12/2018, che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari. S era stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per i reati di illecita detenzione di arma clandestina e di ricettazione, per i quali era stato condannato alla pena di anni tre e mesi dieci di reclusione. Il Tribunale di Napoli, quanto alle esigenze cautelari, ha evidenziato che dalle modalità dei fatti accertati risultava una condotta connotata da particolare disvalore, posto che l'imputato deteneva presso l'azienda di sua disponibilità una pistola semiautomatica clandestina, carica e con il colpo in canna, pronta per l'uso;che tale circostanza era sintomatica dell'evidente violenta indole del reo;che era elevato il pericolo di recidiva, circostanza conosciuta anche dalla difesa, che aveva chiesto la mera sostituzione della misura cautelare e non la sua revoca;che i due precedenti penali di S, entrambi per violazione della disciplina in materia di armi, rappresentavano un soggetto incline alla violenza e alla commissione di delitti con l'uso di armi;che era irrilevante la disponibilità di un domicilio distante dal luogo in cui fu accertata la detenzione dell'arma, posto che la personalità del ricorrente non offriva alcuna garanzia in ordine al rispetto di misure meno gravose. 2. Denuncia il ricorrente inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità e di decadenza con riferimento agli artt. 274, 275, 275 bis e 299 cod. pen. e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale avrebbe omesso di motivare adeguatamente la ritenuta inidoneità della misura degli arresti domiciliari, invocati a ben 200 km di distanza dal luogo di accertamento del reato. Il ricorrente evidenzia come tale carenza sia particolarmente rilevante in forza del disposto normativo di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., che obbliga il giudice di motivare in ordine alla ritenuta ineludibilità della custodia cautelare in carcere. Il Tribunale, inoltre, avrebbe erroneamente argomentato in ordine alla responsabilità penale di S, che non era stato trovato in possesso dell'arma, custodita in un luogo accessibile a terzi, in particolare ai familiari che lo aiutavano nella gestione dell'azienda, vessata da numerosi furti. ;// Il Tribunale, infine, con motivazione apodittica, avrebbe omesso di motivare in merito alla attualità del pericolo di recidiva, limitandosi ad affermare che S è un soggetto «incline alla violenza»
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