Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/06/2022, n. 23807

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/06/2022, n. 23807
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23807
Data del deposito : 21 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TO AL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/03/2016 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
lette le conclusioni del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 21 marzo 2016 la Corte d'appello di Ancona ha riformato unicamente in punto di trattamento sanzionatorio, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche, la sentenza con cui il Tribunale di Pesaro in data 17 luglio 2012 aveva ritenuto NE AN colpevole del reato di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen., per avere causato, con violazione delle norme del codice della strada, la morte di GI RI e lo aveva condannato alla pena di un anno di reclusione oltre alla sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per anni due nonché al risarcimento del danno in favore delle parti civili. Il fatto è stato così ricostruito nelle sentenze di merito: in data 29.10.2008 l'NE, quale conducente dell'autocarro Iveco 35SO4 tg. D3935DN, percorrendo in Pesaro la strada dei Cacciatori con direzione periferia- centro, per imprudenza, negligenza, imperizia ed inosservanza delle norme sulla circolazione stradale, in particolare effettuando il sorpasso del ciclomotore MBK Ovetto tg. 4CB8F condotto da GI RI, collideva con il medesimo venendo così a contatto la parete destra del furgone con il fianco sinistro del ciclomotore condotto dal GI che, a seguito delle gravissime lesioni riportate, decedeva in data 31.10.2008. 2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, con un unico motivo rubricato "Violazione dell'art. 606 lett. c) cod.proc.pen. in relazione all'art. 507 cod. proc. pen." deducendo l'abnormità dell'ordinanza resa in data 14 marzo 2012 dal giudice di primo grado con cui lo stesso ha indicato alle parti ai sensi dell'art. 506 cod. proc. pen., come tema di prova necessario ai fini della decisione, quello della individuazione del soggetto conducente dell'autocarro.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso. Il difensore dell'imputato ha depositato conclusioni scritte. Le parti civili costituite hanno depositato memoria con cui hanno chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. Il ricorso è manifestamente infondato. La censura ha ad oggetto la pretesa abnormità dell'ordinanza dibattimentale del 14 marzo 2012 con cui il giudice di primo grado ha indicato alle parti ex art. 506 cod.proc.pen. quale thema probandurn quello della identificazione del soggetto alla guida dell'autocarro al momento del sinistro. A seguito di tale indicazione il Pubblico Ministero ha svolto attività integrativa di indagine ed il giudizio di primo grado si è concluso con la condanna dell'odierno imputato. La questione già oggetto di motivo di appello (e segnatamente del terzo motivo) è stata risolta dalla Corte territoriale ritenendo che l'ordinanza de qua non si espone né alla denuncia di

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