Cass. pen., sez. II, sentenza 09/06/2023, n. 25125

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 09/06/2023, n. 25125
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25125
Data del deposito : 9 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da F M nato in Senegal il 20/10/1974 avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila in data 3/2/2022;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/220, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine i vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 ('. 15);
•,` udita la relazione del consigliere L A;
letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale V S ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata della sentenza in relazione all'omessa valutazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p., riferita al delitto di cui all'art. 474 c.p. e l'inammissibilità nel resto, del ricorso, con declaratoria di irrevocabilità della sentenza in relazione all'art. 648, co. 2, c.p.;
lette le conclusioni scritte dell'avv. G M difensore di F M con le quali ha chiesto l'accoglimento del ricorso.RITENUTO IN FATTO F M ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila del 3/2/2022, confermativa della sentenza del Tribunale di Teramo del 10/12/2018 che lo ha condannato, per i reati di cui agli artt. 474 e 648, co. 2, c.p., alla pena di mesi 9 di reclusione ed euro 250,00 di multa, chiedendone l'annullamento ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.;
deduce con il primo motivo l'inosservanza ed erronea applicazione della legge con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 62 n. 4 c.p. in relazione al reato di cui all'art.648 c.p. Ricorda il ricorrente che la giurisprudenza di legittimità esclude che possa procedersi alla riduzione della pena per il riconoscimento dell'attenuante comune di cui all'art. 62 n. 4 c.p., solo nel caso in cui il danno patrimoniale subìto dalla p.o. e il valore patrimoniale del bene, sia stato già oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 648 cpv. c.p., quando invece la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio circa la particolare tenuità del fatto, il riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 648 cpv. c.p., non esclude l'applicabilità della circostanza attenuante comune il cui diniego, quindi, la Corte di merito avrebbe dovuto motivare. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., in relazione all'art. 474 c.p. posto che è pacifico che l'attenuante possa applicarsi a tale fattispecie di reato, anche se si tratta di reato satellite, poiché, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, i reati uniti dal vincolo della continuazione,
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