Cass. civ., sez. V trib., ordinanza interlocutoria 19/01/2023, n. 01539

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza interlocutoria 19/01/2023, n. 01539
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 01539
Data del deposito : 19 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

TORIA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è domiciliata. –ricorrente –

contro

V.I.M. s.r.l.-Vendita IngrossoMedicinali, in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Sicilia n.66 presso lo studio degli Avv.ti R E e D C che la rappresentano e difendono per procura speciale in calce al controricorso. -controricorrente– avverso la sentenza n. 252 / 2 / 2 019 della Commissione tributaria regionale della Basilicata, depositata il 14 maggio 201 9 . Tributi udita la relazione della causa svolta dal Consigliere R C alla pubblica udienza del giorno 11gennaio 2023;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.A C che non si oppone alla richiesta di sospensione del giudizio;
udito,per la contro ricorrente l’Avv. R E . Rilevato che: nella controversia originata dall’impugnazione da parte della V.I.M. s.r.l. di avviso di accertamento relativo a IRES dell’anno di imposta 2014 (con cui era stato rettificato il reddito disconoscendo la deducibilità di perdite su crediti) la C.T.R. della Basilicata, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, confermando la prima decisione di annullamento dell’atto impositivo;
avverso questa sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso articolato su due motivi;
la Società ha resistito con controricorso;
il ricorso è stato avviato alla trattazione alla pubblica udienza, in prossimità della quale il P.G. ha depositato le sue conclusioni chiedendo l’accoglimento del ricorso con ogni conseguenziale statuizione;
la controricorrente ha depositato istanza di rinvio dell’udienza di discussione e contestuale sospensione del giudizio ai sensi del comma 10 dell’art.5 della legge 31 agosto 2022 n.130;
alla pubblica udienza il difensore della controricorrente ha insistito nell’istanza cui non si è opposto il P.G. Rilevato che: ai sensi dell’art.5, comma 10 della legge 31 agosto 2022 n.130 le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo;la controricorrente, con istanza, ha reso tale dichiarazione e ha chiesto la sospensione del giudizio;
pertanto, il giudizio va sospeso sino al 16gennaio 2023 e la causa rinviata a nuovo ruolo.
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