Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/05/2023, n. 14432
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Testo completo
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 3966/2017 R.G. proposto da C N rappresentato e difeso dagli avv. E C e F F, con domicilio eletto in Roma, via Confalonieri, n. 5, presso lo studio dell’Avv. C;
–ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
Oggetto: imposta di registro - avviso di liquidazione - verbale di assemblea straordinaria societaria- atti enunciati - tassazione –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 6089/52/16, depositata il 27 giugno 2016. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 9 maggio 2023 dal Consigliere E M;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale S D M, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con enunciazione del principio di diritto indicato nella requisitoria scritta, alla quale si riporta. uditi gli Avv.F F e G D B;
FATTI DI CAUSA
1. Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello proposto da N C avverso la sentenza n. 31535/29/2014 della Commissione tributaria provinciale di Napoli, che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di liquidazione per imposta di registro e sanzioni relative ad un atto che aveva rogato in qualità di notaio, registrato in via telematica.
2. La CTR osservava in particolare: -che l'atto de quo riguardava un'assemblea straordinaria dei soci di Jengo spa nella quale era stato deliberato l'aumento del capitale sociale, anche mediante rinuncia di uno dei soci , per l'importo di euro 93.000, ad un proprio credito, già contabilmente appostato quale "finanziamento" alla società, con contestuale estinzione per equivalente del più ampio debito per tale titolodella società;
-che nel rogito si erano quindi "enunciati", ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22, dPR 131/1986 (in seguito, TUR), il contratto di finanziamento alla società e la parziale rinuncia al credito di restituzione relativo;
-che per l'imposta proporzionale di registro così generata doveva rispondere, anche, il notaio rogante, come preteso con l'atto impositivo impugnato.
3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Capuano deducendo tre motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate, che successivamente ha depositato una memoria.
4. Con ordinanza n. 11118/2022, depositata il 6 aprile 2022, la Sezione tributaria ha rimesso la causa al Primo Presidente per valutare l'opportunità dell'assegnazione della medesima alle Sezioni Unite civili, in quanto riguardante una questione di massima di particolare importanza, posta con il terzo motivo del ricorso , in ordine alla responsabilità del notaio rogante un atto pubblico ovvero autenticante una scrittura privata relativamente agli atti "enunciati" ex artt. 22, comma 1, e 57, comma 1, TUR. Il Primo Presidente ha quindi disposto l'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- il ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per vizio motivazionale (motivazione apparente). La censura è infondata. Va infatti ribadito che «La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (tra le molte, Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 -01). La motivazione della sentenza impugnata non corrisponde ai paradigmi invalidanti di cui al citato consolidato arresto giurisprudenziale, contenendo una puntuale argomentazione circa le statuizioni assunte, così collocandosi al di sopra del "minimo costituzionale" richiesto (v. Sez. U, 8053/2014). Il giudice tributario di appello infatti ha basato la propria statuizione di rigetto dell'appello, quindi, per l'effetto, del ricorso introduttivo della lite, sulla considerazione, chiaramente espressa, che gli atti "enunciati" nel verbale di assemblea straordinaria di Jengo spa dovessero sussumersi nella fattispecie astratta di cui agli artt. 22, TUR, e 9, tariffa allegata al TUR98, anche per il principio di autonomia dei singoli negozi, sicché non risulta carente la valutazione in fatto della fattispecie concreta, spostandosi necessariamente la critica della decisione sul piano della valutazione in diritto, come del resto il ricorrente deduce con il terzo motivo. Ne deriva l'irrilevanza della coincidenza formale delle motivazioni della CTP e della CTR.
2. Con il secondo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- il ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione dell’art. 112, cod. proc. civ., poiché la CTR ha omesso di pronunciarsi sulla propria eccezione di mancanza di responsabilità rispetto a detti atti "enunciati". La censura è manifestamente infondata. Come già rilevato in relazione al dedotto vizio motivazionale, la CTR campana, diversamente da quanto opinato dal ricorrente, ha chiaramente ed univocamente espresso il proprio convincimento in relazione a tale eccezione, dedotta sia come motivo di impugnazione dell'atto impositivo sia come motivo di gravame della pronuncia della CTP napoletana.
3. Con il terzo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- il ricorrente si duole della violazione/falsa applicazione degli artt. 10, 22, 57, TUR, poiché la CTR ha affermato la sussistenza dell'obbligazione tributaria dedotta nell'avviso di liquidazione impugnato, appunto in relazione ad atti "enunciati" nel rogito in questione. La censura è infondata. Emerge dagli atti che: -in data 29 dicembre 2011 il ricorrente ha rogato un verbale di assemblea straordinaria della Jengo spa nella quale si deliberava l'aumento di euro 93.000 del capitale sociale, che veniva contestualmente sottoscritto dal socio Bruno D M, mediante rinuncia per l'importo equivalente ad un maggior credito di euro 693.307 appostato nel bilancio societario a titolo di finanziamento;
-che il rogito è stato registrato telematicamente il 12 gennaio 2012;
-che con l'atto impositivo impugnato l'Agenzia delle entrate, ufficio locale, in relazione alla "enunciazione" del finanziamento alla società e della remissione parziale del debito societario correlativo pretende dal ricorrente l'imposta di registro proporzionale (rispettivamente 3 e 0,5 %), in base agli artt. 22, TUR, 9, 6, tariffa allegata al TUR.
4. Ciò posto in fatto, risulta necessario sviluppare alcune sintetiche premesse generali in ordine alla responsabilità fiscale del notaio a titolo di imposta di registro. Anzitutto non può esservi dubbio circa l'estraneità del professionista rispetto al "presupposto" di tale imposta, essendo chiaro che lo stesso va riferito - esclusivamente - ai soggetti che a lui si rivolgono per ottenerne il ministero, in quanto "parti" degli atti notarili richiesti, che quindi sono gli unici ad assumere la qualità di "soggetti passivi" - in senso stretto - dell'imposta medesima (tra le molte, v. Sez. 5 - , Ordinanza n. 17357 del 19/08/2020, Rv. 659509 - 01 ;
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5016 del 12/03/2015, Rv. 634742 -01 ). Al notaio va invece attribuita la qualifica di "responsabile di imposta" (tra le molte, v. Sez. 5 - , Ordinanza n. 9538 del
–ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
Oggetto: imposta di registro - avviso di liquidazione - verbale di assemblea straordinaria societaria- atti enunciati - tassazione –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 6089/52/16, depositata il 27 giugno 2016. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 9 maggio 2023 dal Consigliere E M;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale S D M, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con enunciazione del principio di diritto indicato nella requisitoria scritta, alla quale si riporta. uditi gli Avv.F F e G D B;
FATTI DI CAUSA
1. Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello proposto da N C avverso la sentenza n. 31535/29/2014 della Commissione tributaria provinciale di Napoli, che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di liquidazione per imposta di registro e sanzioni relative ad un atto che aveva rogato in qualità di notaio, registrato in via telematica.
2. La CTR osservava in particolare: -che l'atto de quo riguardava un'assemblea straordinaria dei soci di Jengo spa nella quale era stato deliberato l'aumento del capitale sociale, anche mediante rinuncia di uno dei soci , per l'importo di euro 93.000, ad un proprio credito, già contabilmente appostato quale "finanziamento" alla società, con contestuale estinzione per equivalente del più ampio debito per tale titolodella società;
-che nel rogito si erano quindi "enunciati", ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22, dPR 131/1986 (in seguito, TUR), il contratto di finanziamento alla società e la parziale rinuncia al credito di restituzione relativo;
-che per l'imposta proporzionale di registro così generata doveva rispondere, anche, il notaio rogante, come preteso con l'atto impositivo impugnato.
3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Capuano deducendo tre motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate, che successivamente ha depositato una memoria.
4. Con ordinanza n. 11118/2022, depositata il 6 aprile 2022, la Sezione tributaria ha rimesso la causa al Primo Presidente per valutare l'opportunità dell'assegnazione della medesima alle Sezioni Unite civili, in quanto riguardante una questione di massima di particolare importanza, posta con il terzo motivo del ricorso , in ordine alla responsabilità del notaio rogante un atto pubblico ovvero autenticante una scrittura privata relativamente agli atti "enunciati" ex artt. 22, comma 1, e 57, comma 1, TUR. Il Primo Presidente ha quindi disposto l'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- il ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per vizio motivazionale (motivazione apparente). La censura è infondata. Va infatti ribadito che «La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (tra le molte, Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 -01). La motivazione della sentenza impugnata non corrisponde ai paradigmi invalidanti di cui al citato consolidato arresto giurisprudenziale, contenendo una puntuale argomentazione circa le statuizioni assunte, così collocandosi al di sopra del "minimo costituzionale" richiesto (v. Sez. U, 8053/2014). Il giudice tributario di appello infatti ha basato la propria statuizione di rigetto dell'appello, quindi, per l'effetto, del ricorso introduttivo della lite, sulla considerazione, chiaramente espressa, che gli atti "enunciati" nel verbale di assemblea straordinaria di Jengo spa dovessero sussumersi nella fattispecie astratta di cui agli artt. 22, TUR, e 9, tariffa allegata al TUR98, anche per il principio di autonomia dei singoli negozi, sicché non risulta carente la valutazione in fatto della fattispecie concreta, spostandosi necessariamente la critica della decisione sul piano della valutazione in diritto, come del resto il ricorrente deduce con il terzo motivo. Ne deriva l'irrilevanza della coincidenza formale delle motivazioni della CTP e della CTR.
2. Con il secondo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- il ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione dell’art. 112, cod. proc. civ., poiché la CTR ha omesso di pronunciarsi sulla propria eccezione di mancanza di responsabilità rispetto a detti atti "enunciati". La censura è manifestamente infondata. Come già rilevato in relazione al dedotto vizio motivazionale, la CTR campana, diversamente da quanto opinato dal ricorrente, ha chiaramente ed univocamente espresso il proprio convincimento in relazione a tale eccezione, dedotta sia come motivo di impugnazione dell'atto impositivo sia come motivo di gravame della pronuncia della CTP napoletana.
3. Con il terzo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- il ricorrente si duole della violazione/falsa applicazione degli artt. 10, 22, 57, TUR, poiché la CTR ha affermato la sussistenza dell'obbligazione tributaria dedotta nell'avviso di liquidazione impugnato, appunto in relazione ad atti "enunciati" nel rogito in questione. La censura è infondata. Emerge dagli atti che: -in data 29 dicembre 2011 il ricorrente ha rogato un verbale di assemblea straordinaria della Jengo spa nella quale si deliberava l'aumento di euro 93.000 del capitale sociale, che veniva contestualmente sottoscritto dal socio Bruno D M, mediante rinuncia per l'importo equivalente ad un maggior credito di euro 693.307 appostato nel bilancio societario a titolo di finanziamento;
-che il rogito è stato registrato telematicamente il 12 gennaio 2012;
-che con l'atto impositivo impugnato l'Agenzia delle entrate, ufficio locale, in relazione alla "enunciazione" del finanziamento alla società e della remissione parziale del debito societario correlativo pretende dal ricorrente l'imposta di registro proporzionale (rispettivamente 3 e 0,5 %), in base agli artt. 22, TUR, 9, 6, tariffa allegata al TUR.
4. Ciò posto in fatto, risulta necessario sviluppare alcune sintetiche premesse generali in ordine alla responsabilità fiscale del notaio a titolo di imposta di registro. Anzitutto non può esservi dubbio circa l'estraneità del professionista rispetto al "presupposto" di tale imposta, essendo chiaro che lo stesso va riferito - esclusivamente - ai soggetti che a lui si rivolgono per ottenerne il ministero, in quanto "parti" degli atti notarili richiesti, che quindi sono gli unici ad assumere la qualità di "soggetti passivi" - in senso stretto - dell'imposta medesima (tra le molte, v. Sez. 5 - , Ordinanza n. 17357 del 19/08/2020, Rv. 659509 - 01 ;
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5016 del 12/03/2015, Rv. 634742 -01 ). Al notaio va invece attribuita la qualifica di "responsabile di imposta" (tra le molte, v. Sez. 5 - , Ordinanza n. 9538 del
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