Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/01/2021, n. 01873

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/01/2021, n. 01873
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 01873
Data del deposito : 28 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 847'2013 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 Cons. Est.Luigi D'Ozio RGN 8471 2013

- ricorrente -

contro

P G, rappresentato e difeso dall'Avv. M A V, unitamente e disgiuntamente all'Avv. F B, presso il cui studio in Roma, Via Di Vigna Fabbri, n. 29, Scala A, int. 4, è elettivamente domiciliato giusta procura speciale a margine del controricorso -controricorrente- E Equitalia Nord (già Equitalia Nomos s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, n. 49/05/2012 depositata il 26 settembre 2012. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 1 dicembre 2020 dal Consigliere Luigi D'Ozio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. S D M, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso c v Avv 7_>z- Cegrri's udito l'Avv. P Pr l'Avvocatura Generale dello Stato, per l'Agenzia delle entrate

FATTI DI CAUSA

1.La Commissione tributaria regionale del Piemonte accoglieva l'appello proposto da G P, socio illimitatamente responsabile, unitamente ad Ildi Esterina della Edil GMP di P G & C. s.n.c., avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Torino n. 35/09/2011, che aveva rigettato il ricorso del contribuente contro la cartella emessa nei suoi confronti Cons. Est.Lyiigi D'Ozio RGN 8471 2013 dall'Amministrazione per l'anno 2003 (dopo la notifica di avviso di accertamento), in quanto, per quel che ancora qui rileva, dopo avere aderito ad un accordo con il Fisco, in sede di accertamento con adesione, aveva pagato nei termini la prima rata, ma non aveva depositato la fideiussione, a garanzia del pagamento delle rate successive, poi pagate anche se in ritardo, in violazione dell'art. 8, comma terzo, del d.lgs. 218/1997. L'altra socia incorreva nella medesima irregolarità, mentre la società non versava quanto dovuto con l'accertamento con adesione, ma lo compensava con un credito Iva inesistente. Il giudice di appello, in particolare, evidenziava che, in base alla circolare n. 65/E del 2001, l'Agenzia avrebbe dovuto invitare il contribuente a perfezionare l'adesione entro un breve termine, mentre si era limitata ad iscrivere a ruolo le imposte relative agli avvisi di accertamento originari. Il contribuente, benché non avesse tempestivamente consegnato la fideiussione (solo in data 21-4- 2010), aveva però pagato le rate stabilite nell'adesione, mentre il termine stabilito dalla legge per la consegna della fideiussione era solo ordinatorio. Con il pagamento delle rate era venuta meno la funzione della fideiussione.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi