Cass. civ., sez. I, sentenza 11/08/2009, n. 18218

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime2

In tema di contratti c.d. di sponsorizzazione - nei quali beni particolarmente noti ed ammirati, inseriti in circuiti di manifestazioni, corse o regate seguite da un vasto pubblico ed utilizzati come veicolo di diffusione di messaggi pubblicitari, essendo corredati dal marchio o dalla denominazione dell'impresa che si vuole pubblicizzare - la tutela dei diritti all'immagine e alla denominazione del bene risulterebbe pregiudicata qualora si consentisse a chiunque di appropriarsene a scopi pubblicitari, senza ottenere il consenso dei titolari e senza pagare le dovute "royalties". Il danno, patrimoniale e non, causato da tale comportamento illecito è risarcibile, ai sensi degli artt. 2043 e 2059 cod. civ., sotto il profilo sia del c.d. annacquamento della denominazione e dello svilimento dell'immagine del bene, sia del pregiudizio economico per il mancato esborso del prezzo, che comunemente è dovuto per simili campagne pubblicitarie, mentre non è applicabile la tutela di cui all'art. 2598 ss. cod. civ., in tema di concorrenza sleale, per la mancanza di un rapporto di concorrenzialità tra le imprese.

La tutela civilistica del nome e dell'immagine, ai sensi degli artt. 6, 7 e 10 cod. civ., è invocabile non solo dalle persone fisiche ma anche da quelle giuridiche e dai soggetti diversi dalle persone fisiche e, nel caso di indebita utilizzazione della denominazione e dell'immagine di un bene, la suddetta tutela spetta sia all'utilizzatore del bene in forza di un contratto di "leasing", sia al titolare del diritto di sfruttamento economico dello stesso. (Principio affermato dalla S.C. in una fattispecie in cui una società, senza ottenere il consenso dell'avente diritto e senza pagare il corrispettivo dovuto, aveva indebitamente riprodotto nel proprio calendario l'immagine e la denominazione di un'imbarcazione altrui, usata a fini agonistici o come elemento di richiamo nell'ambito di campagne pubblicitarie o di sponsorizzazione, inserendo nella vela il proprio marchio).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 11/08/2009, n. 18218
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18218
Data del deposito : 11 agosto 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo - Presidente -
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -
Dott. TAVASSI Marina Anna - rel. Consigliere -
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IM AI DI EN GR (P.I. 02458380405), in persona del titolare pro tempore, IN.CO. IM S.R.L. (c.f. e P.I. 01883050401), in persona dell?amministratore unico pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 88, presso l?avvocato GUALTIERI CARLO, che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati COSTA PIER LUIGI, GREGORI CLAUDIO, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrenti ?
contro
TI FR & C. S.P.A., GO TI S.P.A.;

- intimate -
e sul ricorso n. 4719/2005 proposto da:
TI GO & C. S.P.A., GO TI S.P.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZALE DON MINZONI 9, presso l?avvocato MARTUCCELLI CARLO, che le rappresenta e difende unitamente all?avvocato SIMEONI PAOLO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
IM AI DI EN RG, INCO IM S.R.L.;

- intimate -
avverso la sentenza n. 525/2003 della CORTE D?APPELLO di TRENTO, depositata il 09/12/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 22/04/2009 dal Consigliere Dott. TAVASSI Marina;

udito, per le ricorrenti, l?Avvocato CARLO GUALTIERI che ha chiesto l?accoglimento del ricorso principale (e deposita note spese);

udito, per le controricorrenti e ricorrenti incidentali, l?Avvocato PAOLO SIMEONI che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l?accoglimento di quello incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per l?accoglimento del primo, del secondo e del terzo motivo, assorbito il quarto motivo del ricorso principale e l?accoglimento del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 9.01.01, la IM AI di NU RG e la s.r.l. IN. CO. IM, rispettivamente utilizzatrice in forza di leasing e titolare del diritto di sfruttamento economico dell?imbarcazione denominata "Riviera di IM", convenivano in giudizio, avanti al Tribunale di Rovereto, le societa? RT IG & C. s.p.a. e IG AR s.p.a. al fine di conseguire il ristoro dei danni connessi all?indebita utilizzazione da parte delle stesse dell?immagine di detta imbarcazione, sulla cui vela era stato inserito il marchio figurativo delle societa? convenute, nella realizzazione di un calendario pubblicitario per l?anno 2000.
Si costituivano entrambe le convenute e, in particolare, la IG RT s.p.a. eccepiva, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, dichiarandosi del tutto estranea ai fatti esposti dalle attrici.
Nel merito eccepivano di aver realizzato il calendario in un limitato numero di copie, essendo diretto ad una distribuzione gratuita nell?ambito interno del settore, e di aver scelto tale imbarcazione a prescindere dalla notorieta? della stessa, ma in quanto rispondente ai ricercati requisiti di bellezza idonei a rappresentare metaforicamente il positivo andamento dell?azienda. In ogni caso contestavano l?esistenza di un diritto tutelabile in capo alle societa? attrici. Il Tribunale di Rovereto, con sentenza n. 316/02 dell?8.8.2002, dichiarava il difetto di legittimazione attiva della IM AI di NU Giogo, in quanto questa aveva ceduto alla In.Co. i diritti patrimoniali di sfruttamento dell?imbarcazione, e respingeva le domande della In.Co. affermando che non poteva essere tutelata l?immagine di oggetti famosi alla pari dell?immagine di una persona fisica e che neppure la clausola generale ex art. 2043 c.c. sarebbe stata applicabile, non integrando l?aspettativa di sfruttamento patrimoniale di un oggetto famoso un interesse meritevole di tutela.
Concludeva compensando integralmente le spese di lite tra le parti. Avverso tale sentenza interponevano appello IM AI di NU RG e IN. CO. IM s.r.l. ritenendo la stessa ingiusta e chiedendo, previa ammissione delle ulteriori richieste istruttorie necessarie alla quantificazione del danno, che venissero accolte le conclusioni formulate in primo grado, anche a titolo di ingiustificato arricchimento.
Le convenute resistevano al gravame rilevando che la pretesa avversaria, riguardando una lesione patrimoniale connessa all?utilizzo dell?immagine della barca, non poteva che essere azionata dalla societa? cui era stato ceduto il diritto di sfruttamento commerciale della stessa e che la pretesa, nel merito, risultava infondata.
Eccepivano, altresi?, la nullita?, inammissibilita? e infondatezza dell?azione di indebito arricchimento menzionata solo nelle conclusioni dell?atto di appello, evidenziando l?esorbitanza dell?importo indicato dalle attrici come risarcimento del danno. Con sentenza 20.11.03 - 09.12.03, la Corte d?Appello di Trento confermava la sentenza di primo grado, rigettando l?appello, e condannava la IM AI di NU RG e la IN. CO. IM s.r.l. al pagamento, in solido, delle spese.
La Corte riteneva l?appello infondato rilevando che nella fattispecie concreta non potevano trovare applicazione le norme invocate dalle attrici appellanti, l?art. 10 c.c. e la L. n. 633 del 1941, art. 96 dirette a disciplinare la tutela di immagini solo delle persone fisiche.
Andava verificato se sussistevano i presupposti giustificanti la pretesa risarcitoria in base a quanto previsto sul piano normativo per la tutela dell?utilizzo dell?immagine fotografica di un oggetto materiale e, quindi, assumevano rilievo le norme contenute nella L. n. 633 del 1941, artt. 2, 87 e segg. come modificata dal D.P.R. n. 19 del 1979. Da tali norme si desumeva che le fotografie erano tutelate
dal diritto d?autore solo quando fossero state catalogabili come opere artistiche, espressione, cioe?, di originalita? e creativita?. In caso contrario, avrebbero beneficiato della piu? limitata tutela dei diritti connessi, consistenti nel diritto esclusivo di utilizzazione economica da parte dell?autore, con esclusione delle foto di oggetti materiali e quant?altro specificato nelle norme. Solo l?elaborazione giurisprudenziale della Suprema Corte aveva finito per riconoscere una forma di tutela minore anche alle foto di oggetti materiali, a condizioni che le stesse non avessero mera funzione documentale, ma un quid pluris consistente in una funzione aggiuntiva, come quella commerciale o quella editoriale. Alla luce di cio? era palese che gli unici legittimati a chiedere la tutela di tali diritti erano il fotografo, che aveva scattato la foto, o l?agenzia in cui lo stesso era inserito.
La IM AI di NU RG e la IN. CO. IM s.r.l. non potevano, quindi, avanzare alcuna pretesa in relazione all?utilizzazione dell?immagine fotografica dell?imbarcazione Riviera di IM.
L?ulteriore doglianza delle attrici in merito ad una violazione generale del precetto di cui all?art. 2043 c.c. era venuta meno, risultando esclusa l?illiceita? della condotta delle convenute e mancando cosi? la causazione di un danno ingiusto. Tale danno era stato indicato dalle appellanti nel mancato guadagno connesso alle cessione di spazi pubblicitari oggetto del contratto in vigore fra loro, operando un?indebita confusione tra spazi materiali dell?imbarcazione in occasione delle gare veliche, ceduti dietro corrispettivo ai vari sponsor e l?intervento di mero fotomontaggio effettuato dalle controparti, con l?inserimento del proprio logo sulla vela della predetta imbarcazione nella realizzazione del calendario distribuito ai collaboratori delle due aziende. Non era ipotizzabile neppure un risarcimento del danno alla loro immagine in quanto, sotto questo profilo, nulla era stato dimostrato o era comunque ravvisabile nell?operato delle appellate. Andava, altresi?, escluso che sussistessero i presupposti di cui all?azione di indebito arricchimento avanzata solo nelle conclusioni di secondo grado, sulla base del suggerimento contenuto nella sentenza di primo grado, data la mancanza di argomentazioni in relazione ai presupposti che potessero in qualche modo legittimarla. Avverso tale sentenza IM AI di NU RG e IN. CO. IM s.r.l. proponevano ricorso per Cassazione, notificato in data 24.01.05, esponendo quattro motivi di doglianza illustrati dalla memoria ex art. 378 c.p.c.. RT IG & C. s.p.a. e GO RT s.p.a. proponevano controricorso contenente ricorso incidentale condizionato, notificato in data 22.02.05, supportato da memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. - Dopo aver riassunto lo svolgimento del processo, NU RG, quale titolare della ditta individuale IM AI, e la s.r.l. IN.CO. IM deducevano, come primo motivo di ricorso, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonche?
l?insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione agli artt. 6, 7, 10, 2043 c.c., al D.P.R. n. 633 del 1941, art. 96, art. 12 disp. gen. e art. 115 c.p.c., il tutto ai sensi dell?art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.
Per le ricorrenti, la Corte di merito aveva errato nell?affermare, con motivazione contraddittoria, la impossibilita? dell?applicazione delle norme di cui all?art. 10 c.c. e art. 96 L. dir. autore e nel negare la sussistenza dei presupposti giustificanti una pretesa risarcitoria, in base a quanto previsto per la tutela dell?immagine di un oggetto materiale, in favore di colui cui sarebbe spettato prestare il proprio consenso.
In primo luogo sottolineavano che i diritti di cui agli artt. 6, 7 e 10 c.c. era attribuibili anche alle persone giuridiche, applicandosi per analogia tali norme sulla base del principio generale di giustizia di cui all?art. 12 disp. gen..
Erroneo era quindi il rilievo secondo cui l?art. 10 c.c. era applicabile solo alla persona fisica.
Il diritto alla propria identita? contro qualsiasi lesione pregiudizievole di diritti morali o patrimoniali legati al nome o all?immagine della societa? era ritenuto meritevole di tutela sulla base dell?art. 2 Cost., anche indipendentemente da una lesione all?onore, al decoro o alla reputazione della persona. La stessa Suprema Corte si era espressa affermando che, pur mancando una lesione all?onore o alla reputazione, "... la divulgazione inautorizzata del ritratto di una persona puo? ledere il suo diritto alla riservatezza, producendo l?effetto non desiderato della strumentalizzazione dell?immagine per la penetrazione sul mercato del prodotto o servizio cui l?immagine medesima e? ricollegata..." (Cass.n. 3769/85). Tale lesione poteva avvenire anche attraverso un qualsiasi uso indebito del nome o dell?immagine altrui, consistente nel far credere l?esistenza di un qualsiasi collegamento tra usurpatore e titolare del diritto.
La giurisprudenza di merito aveva, infatti, piu? volte statuito che "...la riproduzione non autorizzata di personaggi, opera dell?ingegno, su prodotti commerciai i...costituisce di per se? un illecito sfruttamento del diritto patrimoniale dell?autore..." (Pret. Milano, 10 luglio 1989). In assenza del consenso di colui che deteneva il diritto sul nome e sull?oggetto fotografato, qualsiasi utilizzo al di fuori dei casi previsti dalla L. n. 633 del 1941, art.97 diveniva abusivo e, quindi, lo era sicuramente l?uso che avveniva
a fini preminenti di lucro e pubblicitari. Tali circostanze obbligavano al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c., come ogni altra ipotesi di uso non autorizzato di un bene altrui. Doveva, infatti, ritenersi abusivo e lesivo l?utilizzo non consentito del nome dell?imbarcazione "Riviera di IM", visibile nel catalogo delle IG, e dell?immagine dell?imbarcazione artefatta allo specifico scopo di trame vantaggio ancora maggiore, facendo credere al pubblico con l?inganno che tra le societa? IG e l?imbarcazione "Riviera di IM" ci fosse un rapporto di sponsorizzazione.
Era stato leso anche il diritto dei titolari di sfruttare i propri segni distintivi, il nome, l?immagine e la notorieta? della propria imbarcazione e dell?equipaggio, pregiudicandone cosi? il valore commerciale, in quanto le societa? convenute si erano avvantaggiate indebitamente del successo e della notorieta? della "Riviera di IM", trasponendoli nella propria attivita? imprenditoriale. Era errata l?affermazione della Corte di merito secondo cui, in violazione dell?art. 115 c.p.c., i diritti sulla fotografia abusivamente utilizzata dalle societa? IG sarebbero stati del fotografo e/o dell?agenzia. Nulla era emerso circa la pretesa titolarita? di diritti sulla fotografia in capo al fotografo o all?agenzia, dato che il legale rappresentante della IG aveva esclusivamente affermato che la foto in questione gli era stata fornita dal nipote fotografo, TI UI.
In ogni caso non era in questione l?individuazione dei soggetti che potevano avvalersi della tutela dell?immagine, ma la lesione dei diritti delle ricorrenti sul nome e sull?immagine dell?imbarcazione, sulla quale vantavano diritti in esclusiva.
1.2. - Come secondo motivo di gravame veniva dedotta la violazione e falsa applicazione dell?art. 113 c.p.c., ai sensi dell?art. 360 c.p.c., n. 3, per mancata applicazione del principio iura novit
curia. Le ricorrenti sottolineavano che, per principio pacifico e consolidato, il giudice non era vincolato alla qualificazione giuridica della fattispecie controversa prospettata dalla parte, ma era libero di discostarsene nell?esercizio del potere - dovere di autonoma qualificazione discendente dal principio iura novit curia (ex plurimis Cass. n. 148521/04 e n. 10009/03). Tale principio era stato trascurato dal collegio di merito, che si era limitato a generiche affermazioni sulla tutela dell?uso dell?immagine di un oggetto materiale e sulla pretesa titolarita? in capo al fotografo dei diritti sull?immagine, senza approfondire il tema, allo scopo di procedere alla qualificazione della fattispecie ritenuta piu? corretta e, soprattutto, senza giustificare e motivare il proprio convincimento circa l?assenza di norme, che consentano la tutela giuridica in situazioni come quella in esame. La clausola generale di cui all?art. 2043 c.c. poteva trovare piena applicazione a causa dell?utilizzo non autorizzato del nome, dell?immagine del Riviera di IM e del suo equipaggio, costituenti l?immagine stessa della societa? armatrice dell?imbarcazione: la IM AI e la sua avente causa In. Co. IM s.r.l.. Non vi erano ostacoli alla tutelabilita? della persona giuridica e tale assunto aveva trovato conferma nella giurisprudenza di legittimita?, la quale aveva ribadito che "...la persona giuridica, per sua natura, non puo?
subire dolori, turbamenti ed altre similari alterazioni, ma e?
portatrice di quei diritti di personalita?, ove compatibili con l?assenza della fisicita? e, quindi, dei diritti all?esistenza all?identita?, al nome, all?immagine e alla reputazione..." (Cass. n. 11592/02). Non era possibile condividere l?affermazione del giudice di primo grado, fatta propria dalla Corte d?Appello con motivazione insufficiente, circa la mancanza di un right of publicity con riferimento alle cose famose.
Il diritto all?immagine aveva, anche e soprattutto, la finalita? di reprimere l?indebito sfruttamento commerciale di un?immagine. Le ricorrenti evidenziavano che, parte della dottrina, aveva classificato il diritto all?immagine tra i diritti assoluti patrimoniali.
Riconosciuta, quindi, la lesione di tale diritto anche nei confronti di una persona giuridica e considerato lo stesso diritto anche secondo una componente patrimoniale, le ricorrenti non vedevano come si fosse potuto escludere dall?ambito della tutela anche le cose materiali, specialmente se di alto valore economico e pubblicitario come nel caso di specie.
Nulla vietava che le cose materiali potessero assumere autonoma rilevanza in virtu? di un processo di personalizzazione estremo che aveva portato a qualificare le cose come elementi di identificazione della persona nota: cosa e persona (giuridica) diventavano inseparabili.
Alla luce di tali considerazioni era indubbio l?obbligo esistente di risarcire i danni conseguenti a tale illegittimo utilizzo di un bene altrui, anche ex art. 2043 c.c.. 1.3. - Come terzo motivo di ricorso veniva dedotta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonche? l?insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all?art. 2043 c.c., ai sensi dell?art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Dopo aver richiamato le medesime argomentazioni gia? svolte nei precedenti motivi, le ricorrenti sottolineavano che nessun dubbio poteva esistere sul diritto esclusivo, in capo alle stesse, allo sfruttamento economico del "Riviera di IM" e sull?illiceita?
della abusiva utilizzazione della sua immagine e del suo equipaggio da parte delle societa? IG, nonche? sull?obbligo di risarcire i danni conseguenti a tale illegittima condotta.
Non vi era dubbio che attraverso l?uso della foto e la conseguente creazione di un falso collegamento come sponsor della barca era stato leso il diritto dei titolari allo sfruttamento del proprio nome o segno distintivo e il diritto di sfruttare economicamente l?immagine e la notorieta? dell?imbarcazione e dell?equipaggio, pregiudicandone il valore commerciale in quanto le IG, realizzando i calendari contestati e distribuendoli ai propri clienti in Italia e all?estero, si erano avvantaggiare indebitamente del successo e della notorieta?
del Riviera di IM trasponendoli sulla loro attivita?
imprenditoriale. La stessa Corte di Cassazione, tra le tante sent. n. 1503/93, aveva gia? statuito che ?...in assenza del consenso del soggetto interessato e? illecita la riproduzione dell?immagine di un personaggio celebre a fini pubblicitari, ed il danno derivante era presumibile e ricollegabile alla impossibilita? di fare uso del proprio ritratto a fini pubblicitari, essendo stato da altri utilizzato, e alla riduzione del valore commerciale... il comportamento illecito della divulgazione non autorizzata dell?immagine di persona notoria - al pari di ogni altra ipotesi di non autorizzata utilizzazione di bene altrui - faceva sorgere l?obbligazione di risarcire il danno ai sensi dell?art. 2043 c.c....". L?uso della fotografia aveva determinato un grave inganno per il pubblico, cui era stato fatto credere che le IG avevano sponsorizzato una barca vincente come il "Riviera di IM". Contrariamente a quanto statuito dalla Corte di merito, la divulgazione non autorizzata dell?immagine di soggetto notorio per fini pubblicitari violava il diritto di esclusiva e di sfruttamento commerciale dell?immagine e faceva presumere la verificazione di un danno di natura patrimoniale, consistente sia nella privazione del legittimo compenso che le attrici avrebbero potuto ottenere con la concessione a terzi dello sfruttamento pubblicitario dell?immagine sia con la conclusione di un contratto di sponsorizzazione sia nella diminuzione di valore dell?immagine. Evidenziavano le ricorrenti che, nella quantificazione del danno si sarebbe dovuto tener conto del valore dell?immagine vincente del "Riviera di IM", confermata inequivocabilmente dal fatto che molte e importanti imprese promuovevano e pubblicizzavano i propri prodotti attraverso la sponsorizzazione dell?imbarcazione.
A fini risarcitori rilevava proprio la notorieta? cui si ricollegava la consuetudine dello sfruttamento remunerativo dell?immagine. L?abusiva pubblicazione dell?immagine determinava il danno patrimoniale e la notorieta? del bene attribuiva al titolare la possibilita? di trarre da nome e immagine vantaggi patrimoniali consentendo a terzi l?uso pubblicitario dell?immagine (Cass. n. 4785/91). Non erano condivisibili i riferimenti della Corte di merito al fatto che le IG non avrebbero menomato i diritti delle attrici e all?irrilevanza del fotomontaggio operato. Le ricorrenti evidenziavano che le aziende che sponsorizzavano il "Riviera di IM" corrispondevano somme elevatissime a causa dell?altissimo valore economico dell?immagine di una imbarcazione vincente come il Riviera di IM.
Nel valutare il risarcimento, infine, si sarebbe dovuto tener conto del numero di calendari distribuiti destinati per loro stessa natura ad essere esposti al pubblico ed utilizzati, presso le imprese clienti delle societa? IG, quanto meno per tutto l?anno 2000, ma quasi certamente utilizzati come poster permanenti, essendo questo l?uso comune delle immagini piu? belle dei calendari. 1.4. - Come quarto motivo di ricorso la difesa delle ricorrenti deduceva la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonche? l?insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione agli artt. 2041 c.c. e 99 c.p.c., il tutto ai sensi dell?art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, ove era
stato sostenuto che l?azione di indebito arricchimento non era stata supportata da alcuna argomentazione in relazione ai richiesti presupposti.
Per le ricorrenti la Corte d?Appello aveva erroneamente escluso la sussistenza dei presupposti di cui all?azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.. La costante giurisprudenza aveva piu? volte ribadito che, proprio per la natura residuale dell?azione ex art. 2041 c.c., "...la domanda di arricchimento senza giusta causa, puo? essere proposta per la prima volta in appello, purche? prospettata sulla base delle medesime circostanze di fatto, fatte valere in primo grado..." (ex plurimis, Cass. nn. 8110/04, 6409/98, 12009/97, 3228/95). Non poteva, altresi?, ritenersi domanda nuova, agli effetti della preclusione di cui all?art. 345 c.p.c., la richiesta di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., per l?abusivo sfruttamento dell?immagine del Riviera di IM, essendo stato, tale profilo, ampiamente dedotto nel giudizio di primo grado. Neppure se la qualificazione giuridica dei fatti denunciati fosse stata variata in appello, si avrebbe avuto domanda nuova, data la costante giurisprudenza sul punto, secondo cui "...se ha mutamento di causa pretendi...quando il fatto costitutivo della pretesa sia modificato nei suoi elementi materiali... e non anche quando sia modificato soltanto il profilo giuridico o la norma alla stregua della quale il fatto costitutivo venga dedotto;
pertanto ove siano rimasti immutati i presupposti di fatto gia? prospettati, anche per implicito, in primo grado, al giudice di appello e? consentito di accogliere in base ad una diversa norma giuridica la domanda proposta in base ad altra norma al giudice di primo grado..." (Cass. n. 3896/84). Appariva, infine, oscuro il riferimento del collegio di merito alla mancata argomentazione in relazione ai presupposti che avrebbero legittimato la domanda di indennizzo ex art. 2041 c.c.. Concludevano le attrici chiedendo l?accoglimento del ricorso, con decisione della causa nel merito o rinvio ad altro giudice e con ogni consequenziale provvedimento nonche? vittoria di spese ed onorari. 2.1 - RT IG & C. s.p.a. e IG RT s.p.a., con il proprio controricorso, sottolineavano innanzitutto che la tesi delle controparti in merito alla legittimazione ad agire di entrambe le appellanti - ricorrenti per la tutela dei rispettivi interessi patrimoniali non era condivisibile. Sul punto la sentenza di appello aveva integrato opportunamente la sentenza di primo grado senza motivare diversamente, come prospettato dalle attrici. La conferma delle statuizioni del Giudice di prime cure ricomprendeva anche il capo in cui il Tribunale di Rovereto, con chiarissima motivazione e sulla base di precisi elementi di prova assunti in corso di causa, aveva dichiarato il difetto di legittimazione attiva del sig. NU RG, titolare della ditta individuale IM AI. Era stata la stessa prospettazione fornita dalle attrici ad escludere tale titolarita?, posto che nell?atto di citazione di primo grado, le stesse avevano precisato, da un lato di azionare i diritti patrimoniali relativi all?imbarcazione e, dall?altro, che tali diritti erano stati ceduti dalla IM AI alla In. Co. IM s.r.l..
Replicavano, quindi, ai motivi di censura articolati dai ricorrenti, sostenendone l?infondatezza.
2.2 - Deducevano, come motivo di ricorso incidentale condizionato, la violazione e falsa applicazione dell?art. 99 c.p.c., in relazione all?art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte d?appello ritenuto che entrambe le appellanti "in linea teorica" fossero "legittimate ad agire a tutela dei rispettivi diritti". Rilevava la difesa delle resistenti che il principio della legittimazione ad agire era stato richiamato a livello teorico, senza alcuna applicazione alla fattispecie che consentisse di affermare che il giudice dell?appello avesse positivamente accertato in concreto la sussistenza della legittimazione di IM AI. Per scrupolo di difesa, ove si ritenesse che l?insussistenza del diritto risarcitorio azionato da IM AI fosse stata ritenuta dalla Corte d?appello questione di merito e non di legittimazione, nel presupposto che la prospettazione attorea non comportasse di per se? la conferma della non titolarita?
in capo a IM AI del diritto azionato, la difesa delle societa?
IG proponeva ricorso incidentale condizionato sul punto, chiedendo disporsi la cassazione della sentenza della Corte d?Appello nella parte in cui non aveva dichiarato la carenza di legittimazione attiva della IM AI di RG NU.
2.3 - La difesa IG deduceva, quindi, quale ulteriore motivo di ricorso incidentale condizionato la violazione e falsa applicazione dell?art. 345 c.p.c. e dell?art. 2041 c.c., in relazione all?art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5. Le profonde differenze tra l?azione
risarcitoria promossa dalle attrici e l?azione di arricchimento senza giusta causa, sia sotto il profilo della causa petendi sia sotto quella del petitum, sembravano confermare come la seconda avesse introdotto un tema di indagine e di decisione diverso da quello introdotto con la prima.
Concludeva chiedendo di rigettare il ricorso e di accogliere il ricorso proposto in via incidentale condizionata e, per l?effetto, cassare la sentenza della Corte d?Appello nella parte in cui non aveva dichiarato la carenza di legittimazione attiva della IM AI e nella parte in cui non aveva dichiarato la irritualita?, tardivita? ed inammissibilita? della domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. formulata da IM AI di NU RG e da In.Co. IM s.r.l. per la prima volta nel giudizio d?appello, con ogni consequenziale pronuncia sulle spese. 3.1 - I due ricorsi proposti avverso la medesima sentenza devono essere riuniti a norma dell?art. 335 c.p.c.. Questa Corte ritiene che il ricorso principale sia fondato e meriti accoglimento.
Ragioni di logica impongono di esaminare per primo il secondo motivo del ricorso, con il quale si invoca il principio iura novit curia, lamentandosi che i giudici dell?appello non ne abbiano fatto applicazione. Deve essere ritenuto possibile per il giudice operare, in base alla fattispecie dedotta dalla parte ed alle deduzioni in fatto riferite, l?esatta qualificazione giuridica del caso in relazione al quale si invoca la tutela dei diritti fatti valere in causa. L?affermazione di tale principio e? particolarmente puntuale nella specie, dove, in considerazione della peculiarita? della fattispecie e della prospettazione delle ricorrenti, le stesse hanno proposto un?alternativa fra l?azione fondata sul diritto all?immagine e sul diritto d?autore, l?affermazione di una responsabilita?
extracontrattuale, fondata sul principio del neminem laedere, articolando infine, in via residuale, anche l?azione di indebito arricchimento.
E? tuttavia indubbio che nella specie i fatti riferiti siano stati sempre gli stessi e che parimenti identici siano rimasti i diritti della cui lesione ci si doleva e le domande svolte. A fronte di tale situazione, l?inquadramento della fattispecie nell?ambito delle diverse norme poste a tutela dall?ordinamento spetta al giudice. Tale principio e? stato piu? volte espresso dalla giurisprudenza di questa Corte con riferimento ai casi, simili a quello di specie, in cui era stata richiesta la condanna del convenuto per atti di concorrenza sleale o comunque di responsabilita? extracontrattuale, non altrimenti inquadrata dalla parte, e ricondotta dai giudici all?una o all?altra previsione dell?art. 2598 c.c. (Cass. n. 13423 del 20.7.2004, rv. 574696;
n. 6310 del 2003, rv. 562325;
n. 3195 dell?1.10.76 rv. 381983). Analogamente tale principio e? stato applicato laddove, dedotti atti di concorrenza sleale, a fronte della mancanza di un rapporto concorrenziale tra l?autore del fatto e l?imprenditore che si assumeva danneggiato, nei confronti del primo la responsabilita? veniva configurata ai sensi dell?art. 2043 c.c. (Cass. 21392 del 4.11.2005, rv. 586142;
n. 16156 del 18.8.2004
, rv. 575837;
13071 dell?8.9.2003, rv. 566623).
Quando si sia in presenza di una pretesa giudiziale fondata sugli stessi presupposti dedotti dalla parte, risulta pienamente legittima l?applicazione di norme diverse, ancorche? non richiamate dalla parte, ovvero la scelta dell?esatta qualificazione giuridica a fronte delle diverse alternative prospettate dalla parte (ed e? quanto accade nella specie), in base al fatto costitutivo posto a fondamento della domanda. Nella specie, restando immutati i fatti costitutivi in base ai quali era stata chiesta la condanna delle societa? convenute al risarcimento dei danni derivanti dal comportamento denunciato, spettava ai giudice del merito definire l?azione proposta nell?ambito della tipizzazione legislativa che le e? propria.
3.2 -Esaminando quindi gli altri motivi articolati dalle ricorrenti principali, si deve innanzitutto affermare la fondatezza delle censure formulate avverso la sentenza impugnata con i motivi primo e terzo del ricorso principale. Ritiene, infatti, questo Collegio che erroneamente la Corte d?appello abbia disatteso la prospettazione di parte attrice - appellante circa la sussistenza di un proprio diritto sull?immagine dell?imbarcazione (diritto che, come si dira?, e? stato rivendicato e fa capo ad entrambe le attrici oggi ricorrenti). Correttamente la Corte d?appello ha rilevato che il termine "immagine" e? stato dalle attrici - appellanti utilizzato come mera identificazione della riproduzione materiale della foto dell?imbarcazione, di cui le stesse rivendicano il diritto a consentirne l?utilizzo, nonche? come equivalente del buon nome della ditta e della societa?, che si assume essere stato leso dall?operato delle appellate.
Ritiene questo Collegio che tale duplice prospettazione abbia una sua ragion d?essere, essendo stati effettivamente rappresentati entrambi i profili di danno da parte delle attrici ed essendo in astratto entrambi tutelabili.
In via generale, facendo riferimento alle norme civilistiche di cui agli artt. 6, 7 e 10 c.c., deve affermarsi che possono essere titolari di diritti della personalita? non solo le persone fisiche, ma anche le persone giuridiche o i soggetti diversi dalle persone fisiche. Cosi? la ditta individuale IM AI di NU RG e per essa la persona fisica di RG NU, quale utilizzatore in forza di leasing dell?imbarcazione, ma anche la societa? titolare del diritto di sfruttamento economico dell?imbarcazione stessa (la In.Co. IM s.r.l.) possono vantare il diritto ad agire per l?indebito sfruttamento dell?immagine del bene e della denominazione dell?imbarcazione, potendo entrambi vantare il diritto a detto utilizzazione. Si trattera? poi di verificare in sede di liquidazione del risarcimento richiesto se effettivamente dall?uso fattone l?immagine

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi