Cass. pen., sez. IV lav., ordinanza 08/11/2018, n. 50710

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV lav., ordinanza 08/11/2018, n. 50710
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 50710
Data del deposito : 8 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: G R M S nato il 10/11/1982 avverso la sentenza del 22/03/2018 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere E S;
lette/sentite le conclusioni dei" Motivi della decisione 1. G R M S ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma indicata in epigrafe con la quale, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata la pena concordata dalle parti in ordine al reato di cui agli artt.99,110,624 e 625 n.2 cod. pen. commesso in Roma il 14 settembre 2017. L'esponente deduce omessa pronuncia del proscioglimento ai sensi dell'art.129 cod.proc.pen.

2. Il ricorso è inammissibile. Si osserva, con rilievo di ordine dirimente, che l'impugnazione risulta proposta per motivi non consentiti, ai sensi dell'art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., per le sentenze emesse ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. su istanza di patteggiamento proposta in data successiva al 3 agosto 2017. Da tale data è entrata in vigore la legge 23 giugno 2017, n.103, il cui art.1, comma 50, ha modificato l'art.448 cod. proc. pen., contemplando al comma 50 una disciplina transitoria, cosicchè per le istanze di patteggiamento proposte successivamente al 3 agosto 2017 valgono i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione previsti dal citato art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che non ammette tale impugnazione per i vizi qui dedotti.
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