Cass. civ., sez. II, ordinanza 08/08/2018, n. 20642

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 08/08/2018, n. 20642
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20642
Data del deposito : 8 agosto 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 915-2014 proposto da: DI DONATO MICHELE, K M, elettivamente domiciliati in ROMA,

VA DI PIETRALATA

320/D, presso lo studio dell'avvocato G M R, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato M K;

- ricorrenti -

contro

T L, domiciliato ex lege in ROMA, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati P Z e VTTORIO PROVERA;
- cwatraricorrentí - avverso la senter17,=ì n, 114/2(112 dlla CORTE D'APPW,LLO • di BRESCIA, depositata il 16/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2017 dal Consigliere A O.Rilevato che : è stata impugnata da D D M e K M la sentenza n. 1145/2012 della Corte di Appello di Brescia con ricorso fondato su quattro ordini di motivi e resistito con controricorso dell'intimato T L G, anche al fine di una migliore comprensione della fattispecie in giudizio, riepilogare , in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue. La succitata K, quale comproprietaria del compendio immobiliare sito in Isso ed in atti specificamente individuato, conveniva l'odierno controricorrente, proprietario di fondo a ridosso di comune strada destinata a comune passaggio, innanzi al Tribunale di Bergamo - Sezione Distaccata di Treviglio. L'attrice lamentava l'uso improprio di detta strada ad opera del convenuto e chiedeva di acce'-tare l'uso commerciale della strada de qua con condanna per la diminuzione del valore del proprio immobile. La domanda era resistita dal convenuto. Nel corso del giudizio di primo grado l'originario difensore e marito della Ks rinunciava al mandato ed interveniva nel processo per chiedere la cancellazione di frasi ingiuriose profferte nei suoi confronti. Il Tribunale adito, con sentenza del 5 aprile 2006, accoglieva parzialmente la domanda attrice relativamente all'accertamento della destinazione esclusiva a passaggio della strada in oggetto, rigettando ogni altra pretesa. La sentenza del Tribunale di prima istanza era gravata, in via principale dalla originaria attrice e dall'intervenuto e,in via incidentale, dal Trapattoni, che„ insistendo -in via incidentale- sulla carenza di interesse ad agire, chiedeva altresì la condanna degli appellanti ex art.96 c.p.c.. L'adita Corte di Appello, con la decisione innanzi citata, rigettava le domande tutte avanzate dalle parti appellanti e la domanda incidentale di condanna ex art. 96 c.p.c., condannando la Ks ed il Di Donato alla refusione delle spese del doppio grado del giudizio. Sia le parti ricorrenti che quella contro—ricorrente hanno depositato memoria. Il ricorso viene deciso ai sensi dell'art. 375, ult. co . c.p.c. con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in ordine alle quali la Corte deve prontinciare.
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