Cass. civ., sez. II, sentenza 13/06/2018, n. 15505
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Testo completo
iato la seguente SENTENZA sul ricorso 17318-2013 proposto da: I DI C T S, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAMILLO PENAO 18, presso lo studio dell'avvocato A B, rappresentato e difeso dall'avvocato E M S;- ricorrentei - contro M C, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SISTINA 121, presso lo studio dell'avvocato CARMELA MARGHERITA RODA', che lo rappresenta e difende;- controricorrente avverso la sentenza n. 163/2013 della CORTE D'APPELLO di P, depositata il 04/02/2013;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/2018 dal Consigliere A S;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale DOTT. PEPE ALESSANDRO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito l'Avvocato SINATRA E M, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;udito l'Avvocato RODA' Carmela Margherita, difensore del resistente che si è riportata ed ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni in atti. RG. 17318 del 2013 I.S.G.A. sas. - - C M Fatti di causa Il Tribunale di Trapani, con sentenza n. 714 del 2011, decidendo sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla I.S.G.A. s.a.s. di C T, nei confronti dell'architetto M C, legale rappresentante della ditta Saper, respingeva la anzidetta opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto e condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite. Avverso tale pronuncia ha proposto appello la società I.S.G.A., chiedendone la riforma. Si è costituita tempestivamente la appellata, chiedendo il rigetto dell'opposizione. All'udienza di prima comparizione avanti al Collegio, l'appellante ha chiesto ed ottenuto (con separata ordinanza) la sospensione dell'appellata sentenza. Espletata istruttoria la Corte di Appello di Palermo con sentenza n. 163 del 2013 rigettava l'appello e condannava l'appellante alle spese del giudizio di secondo grado. Secondo la Corte distrettuale, dalle risultanze probatorie era risultato con chiarezza che la Saper aveva svolto regolarmente il proprio lavoro e cioè quanto necessario per l'ammissione alle tariffe incentivanti per l'energia elettrica relativamente ad un albergo posseduto dalla I.S.G.A in Erice (Trapani). Né poteva essere addebitata alla Saper le inadempienze degli Uffici Pubblici, tanto più che, specificamente, nel contratto era previsto che "la Saper non può comunque essere ritenuta responsabile di RG. 17318 del 2013 I.S.G.A. sas. - - C M inadempienze degli uffici pubblici interessati e/o di soggetti terzi (art. 5B)". La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dalla società I.S.G.A con ricorso affidato a tre motivi. L'arch. Christine M (già Saper di arch. C. M) ha resistito con controricorso, illustrato con memoria. Ragioni della decisione 1.= la società I.S. G.A. s.a.s. di C T lamenta: a) Con il primo motivo di ricorso la violazione degli artt. 2224 e 2230 cod. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. Secondo la ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe deciso la causa, riferendosi alla motivazione della sentenza di primo grado che aveva escluso che, contrattualmente, la progettista avesse assunto l'obbligo "(...) di apprestare la propria attività per l'autorizzazione unica rilasciata da parte dell'Assessorato Industria" ed, invece, avrebbe dovuto verificare che tra gli obblighi assunti dall'arch. Manthaler vi era anche quello di predisporre l'istanza necessaria per ottenere l'autorizzazione unica e la documentazione a corredo. b).= Con il secondo motivo, violazione degli artt. 2697, 1218 e 1460 cod. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. Secondo la ricorrente, la Corte distrettuale non ha preso atto che la difesa dell'Arch. M non aveva dato prova dell'esatto adempimento della propria prestazione ed, in RG. 17318 del 2013 I.S.G.A. sas. - - C M particolare, che non aveva dato prova di avere non solo predisposto l'istanza per l'autorizzazione unica, ma, anche, di aver predisposto ed allegato tutta la necessaria documentazione nei termini necessari per non incorrere nella decadenza dell'ammissione alle tariffe incentivanti e, cioè, entro dodici mesi dal ricevimento della stessa. In verità, la Corte non considerato che in data 13 dicembre 2006 era stata predisposta solo una parte della documentazione mentre la documentazione integrativa fu depositata, solamente, con la nota del 25 luglio 2007 e, cioè, oltre l'anno dalla comunicazione dell'ammissione alle tariffe incentivanti da parte della GSE, con nota del 5 aprile 2006. c).= Con il terzo motivo, l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. Secondo la ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe esaminato un fatto diverso da quello decisivo. In particolare, la società I non avrebbe mai contestato la circostanza che l'arch. M avesse presentato la documentazione necessaria per la richiesta di autorizzazione e che l'assessorato, nonostante i solleciti non avesse rilasciato l'autorizzazione, bensì avrebbe contestato la circostanza che l'architetto non avesse presentato la documentazione completa e non avrebbe provveduto a integrarla nei termini. RG. 17318 del 2013 I.S.G.A. sas. - - C M 1.1.= I motivi, che per la loro innegabile connessione vanno esaminati congiuntamente sono fondati ed essenzialmente perché la Corte distrettuale nell'accertare l'esatto adempimento dell'incarico assunto dall'Arch. M non ha correttamente valutato tutti i dati processuali acquisiti al processo e, sostanzialmente, ha reso una motivazione solo apparente. E' affermazione pacifica in dottrina e nella giurisprudenza di questa Corte che il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, ove previsto, del termine di scadenza, e può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte. Sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Ora, nel caso in esame, posto che la società I.S.G.A. sas ha dato prova di "(....) aver conferito incarico alla Saper, ditta di proprietà dell'arch. M, di predisporre progetto preliminare per la l'ammissione della tariffa incentivante per l'energia elettrica, relativamente ad un albergo posseduto dalla I in Erice, e nel caso di ammissione della suddetta società di redigere il progetto esecutivo ed assumere la direzione dei lavori, nonché di apprestare le prestazioni accessorie meglio definite nell'art. 5 della suddetta convenzione e consistenti nella presentazione della domanda di ammissione alle tariffe RG. 17318 del 2013 I.S.G.A. sas. - - C M incentivanti previste dal decreto ministeriale 18 luglio che avrebbe dovuto essere predisposto entro la data del 30 settembre 2005 (....)", di aver dedotto l'inadempimento dell'arch. M, per non aver la società Saper provveduto a trasmettere i documenti necessari per l'approvazione da parte dell'Assessorato Regionale Industria per il rilascio dell'autorizzazione unica, era onere dell'arch. M dimostrare di avere espletato correttamente l'incarico di cui si dice. Epperò, la Corte distrettuale, nell'accertare se l'arch. M avesse adempiuto esattamente, non ha valutato un'emergenza istruttoria e, cioè, che come risulta dalla stessa sentenza "(.....) il 10 settembre 2007 l'Assessorato Industria rispose, accusando ricevuta dei precedenti solleciti ma facendo presente che nessuna istanza per l'Autorizzazione Unica sarebbe pervenuta e conseguentemente che non erano pervenuti neppure i su elencati documenti che altri menzionati e richiesti a titolo di integrazione dei documenti in data 19 luglio 2007 con nota protocollo n. 28 luglio 2013 (...)" E di più, a fronte di una richiesta da parte dell'Ufficio competente di documenti integrativi, non sembra, o non risulta dalla sentenza, che l'arch. M abbia provato che quei documenti erano stati prodotti ovvero, di aver previsto ed allegato tutta la necessaria documentazione nei termini necessari per non incorrere nella decadenza dell'ammissione alle RG. 17318 del 2013 I.S.G.A. sas. - - C M tariffe incentivanti e, cioè, entro dodici mesi dal ricevimento della stessa, insomma di aver espletato correttamente il proprio incarico. Senza dire che la Corte distrettuale sembra abbia omesso di dar conto della deduzione formulata dall'attuale ricorrente e indicata con l'atto di ricorso e cioè: "(....) questi ultimi due documenti (all. 6 e all 7 del fascicolo monitorio ed allegato E6 ed E7 del fascicolo di parte del presente giudizio) risultano protocollati presso le relative amministrazioni solo il 26 luglio 2007 (cioè, già scaduto il termine di un anno dalla comunicazioni dell'ammissione alle tariffe incentivanti da parte della GSE con nota del 5 aprile 2006 ) pertanto, fino a tale data l'arch. non vi aveva provveduto (....)" (ricorso pag. 27). Inconferenti, e/o comunque, insufficienti a dimostrare l'esatto adempimento di cui si dice, sono i diversi solleciti effettuati dall'arch. M perché i solleciti mostrano un qualche interesse dell'architetto all'incarico ricevuto, ma non sono dimostrazione di un esatto adempimento dell'obbligazione assunta. In definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo per una nuova valutazione dei dati processuali, nonché perché venga accertato l'esatto adempimento da parte dell'arch. M, secondo i principi già prima espressi.RG. 17318 del 2013 I.S.G.A. sas. - - C M
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