Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 29/11/2022, n. 35111

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 29/11/2022, n. 35111
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35111
Data del deposito : 29 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29294/2017 R.G. proposto da: R M, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA DEI GRACCHI

209, presso lo studio dell’avvocato C C (CRDCSR69R23M082X) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato C G (CNTGDU61B04M082M) -ricorrente-

contro

D D M A, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA MAZZINI N.

4, presso lo studio dell’avvocato F A (FRTLSN66H11H501J) rappresentato e difeso dagli avvocati SPADAFORA PILERIO (SPDPLR44P08D086C), B G (BRLGRG40T14M082W) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 4992/2016 depositata il06/12/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/10/2022 dal Consigliere F G.

FATTI DI CAUSA

1. M R convenne in giudizio M A D D per sentir accertare e dichiarare l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato dal 26.1.1998 al 5.3.2007 e condannare la convenuta al pagamento della somma di € 140.809,53 per differenze retributive.

2. Il Tribunale di Viterbo accolse in parte la domanda e, dichiarata l’esistenza del rapporto di lavoro tra le parti per il periodo dedotto, condannò la convenuta a pagare al R la somma di € 35.125,57 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali a titolo di differenze retributive e t.f.r. rigettando le domande relative all’indennità sostitutiva di festività, ferie e permessi non goduti oltre che dei compensi chiesti a titolo di lavoro straordinario.

3. La Corte di appello di Roma, investita del gravame da parte di M R lo rigettò confermando la sentenza di primo grado.

4. Il giudice di secondo grado ha ritenuto che il lavoratore, sul quale gravava l’onere, non avesse provato di aver lavorato oltre il normale orario di lavoro ed inoltre non aveva dimostrato di aver svolto la sua attività nei giorni dedicati al riposo ed anzi neppure aveva allegato a quali giorni intendesse riferirsi osservando che la presenza sul luogo di lavoro (l’Isola Bisentina) trovava giustificazione anche nel fatto che egli vi dimorava.

5. Per la cassazione della sentenza propone ricorso M R affidato a due motivi cui resiste con controricorso M A D D. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. Con il primo motivo di ricorso è denunciata, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza. Deduce il ricorrente che la Corte territoriale non si sarebbe avveduta del fatto che il Tribunale di Viterbo - pur avendo rigettato la
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