Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 06/12/2022, n. 46095

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 06/12/2022, n. 46095
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46095
Data del deposito : 6 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FACCHIANO PASQUALE nato a FOIANO DI VAL FORTORE il 17/10/1950 avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale F L che ha concluso chiedendo che il ricorso venga rimesso alle Sezioni Unite o, in subordine, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata relativamente al capo B lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. M C I del Foro di Benevento, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso,

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Napoli, in data 9 marzo 2022, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Benevento, in data 25 maggio 2021, aveva condannato P F alla pena ritenuta di giustizia in relazione al delitto p. e p. dall'art. 387-bis cod. pen. (violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa E M I: capo A della rubrica), al delitto p. e p. dall'art. 624-bis cod. pen. (furto con strappo di un apparecchio cellulare in uso alla Eremia: capo B) e al delitto di lesioni personali aggravate (artt. 582 - 585 in relazione agli artt. 576, comma 1, n. 1, e 577 comma 1 n. 1 cod. pen.: capo C): reati contestati come commessi in Reino il 13 gennaio 2020. 2. Avverso la prefata sentenza ricorre il F, deducendo sostanzialmente un unico motivo di doglianza, teso a contestare la qualificazione giuridica del fatto di cui al capo B come furto con strappo. Il ricorrente, non contestando sostanzialmente la ricostruzione del fatto (ossia, in primo luogo, la violazione del divieto di avvicinamento alla moglie E M I;
in secondo luogo, lo spossessamento del cellulare, con movimento istintivo, ma con immediata restituzione dell'apparecchio;
in terzo luogo, le lesioni riportate dalla Eremia, nel tentativo di recuperare il telefono), lamenta che il delitto contestato al capo B non sia stato diversamente qualificato come furto d'uso (art. 626 cod. pen.), ipotesi che secondo la Corte di merito non sarebbe compatibile con il reato contestato, ostandovi l'ultimo comma dell'art. 626 cod. pen., che in realtà fa riferimento ad alcune circostanze aggravanti previste dall'art. 625 e non può essere esteso all'ipotesi oggetto di addebito;
il ricorrente lamenta altresì che sia stato ravvisato un fine di profitto anche nella condotta tenuta dall'imputato: si evidenzia nel ricorso che una parte della giurisprudenza ritiene che tale finalità non sia ravvisabile laddove essa non possa dirsi primariamente patrimoniale;
e si sottolinea che la finalità patrimoniale deve ritenersi nella specie inesistente.
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