Cass. civ., sez. II, ordinanza 13/11/2024, n. 29315

CASS
Ordinanza
13 novembre 2024
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CASS
Ordinanza
13 novembre 2024

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In tema di sanzioni amministrative, l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto, ma introduce un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa, con l'ulteriore conseguenza che, in virtù dell'art. 23 della l. n. 689 del 1981, il giudice ha il potere-dovere di esaminare l'intero rapporto, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale del provvedimento, ma estesa - nell'ambito delle deduzioni delle parti - all'esame completo nel merito della fondatezza dell'ingiunzione, ivi compresa la determinazione dell'entità della sanzione, secondo i criteri stabiliti dall'art. 11 della legge citata, sulla base di un apprezzamento discrezionale insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato e immune da errori logici o giuridici.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 13/11/2024, n. 29315
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29315
Data del deposito : 13 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 14874/2022 Numero sezionale 2630/2024 Numero di raccolta generale 29315/2024 Data pubblicazione 13/11/2024 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SANZIONI AMMINISTRATIVE Dott. LORENZO ORILIA - Presidente - Dott. RICCARDO GUIDA - Consigliere - Dott. LUCA VARRONE - Rel. Consigliere - Ad. 08/10/2024 Dott. CRISTINA AMATO - Consigliere - R.G.N. 14874/2022 Dott. FRANCESCO GRAZIANO - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14874/2022 R.G. proposto da: ON CA, rappresentato e difeso dall'avvocato ANNA ROSSI unitamente all'avvocato FRANCESCO CAMERINI;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

- controricorrente -

avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 8045/2021 depositata il 02/12/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'08/10/2024 dal Consigliere LUCA VARRONE;

FATTI DI CAUSA

Ric. 2022 n. 14874 sez. S2 - ad. 08/02/2024 1 Numero registro generale 14874/2022 Numero sezionale 2630/2024 Numero di raccolta generale 29315/2024 Data pubblicazione 13/11/2024 1. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze impugnava la sentenza del Tribunale di Roma che, in accoglimento dell'opposizione proposta da AR AT, aveva annullato il decreto n° 400104/A del 23/9/2015 con cui il Ministero aveva irrogato all'opponente la sanzione amministrativa di € 68.354,00, perché, in violazione dell'art. 41 d.lgs. n. 231 del 2007, in qualità di commercialista depositario delle scritture contabili della ditta WU AN, aveva omesso di segnalare numerose operazioni finanziarie sospette poste in essere nell'anno 2008, consistite nell'ingiustificato impiego di denaro contante o di mezzi di pagamento non appropriati rispetto alla prassi comune, operazioni incongrue rispetto alle finalità dichiarate, ricorso ingiustificato a tecniche di frazionamento delle operazioni, ingiustificata interposizione di terzi, come accertato dalla Guardia di FI di Teramo con processo verbale elevato in data 6/10/2010 e notificato il 6/10/2010. 2. Il Tribunale aveva respinto l'eccezione di prescrizione della sanzione ed aveva accolto l'opposizione, sostenendo che nel testo dell'art. 41, in vigore prima del 2010, non era stabilito, in capo al professionista, alcun obbligo di segnalazione dell'operazione di pagamento in contanti e che tale obbligo era stato introdotto per effetto dell'entrata in vigore del decreto-legge n.78 del 2010. 3. Nel giudizio di appello si costituiva AR AT che contestava i motivi di appello chiedendone il rigetto.

4. La Corte d'Appello di Roma accoglieva il gravame. In particolare, il giudice del gravame dopo aver richiamato il contenuto dell'articolo 41 del decreto legislativo n.231/07, nella formulazione vigente all'epoca della condotta contestata, Ric. 2022 n. 14874 sez. S2 - ad. 08/02/2024 2 Numero registro generale 14874/2022 Numero sezionale 2630/2024 Numero di raccolta generale 29315/2024 Data pubblicazione 13/11/2024 evidenziava che l'esplicito riferimento introdotto dal decreto-legge 31 maggio 2010 n° 78, quale elemento di sospetto, al ricorso frequente ed ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all'articolo 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contanti con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro", non aveva comportato l'introduzione di una nuova fattispecie di illecito consistente nell'omessa segnalazione di operazioni caratterizzate dal ricorso frequente ed ingiustificato di operazioni in contante, poiché tale condotta era già disciplinata dalla prima parte dell'art. 41, trattandosi di operazioni che per loro natura inducevano il sospetto del riciclaggio, data la non tracciabilità del pagamento in denaro contante, chiaro sintomo della finalità di liberarsene e così di “ripulirlo”, in quanto provento di attività illecite. Il legislatore aveva solo voluto codificare un mero indicatore di sospetto, senz'altro il più significativo. Gli indicatori di sospetto avevano, peraltro, solo valore orientativo, non erano tassativi e rappresentavano un mero ausilio operativo per il professionista e pertanto, se il comportamento tenuto dal cliente era richiamato da un indicatore di anomalia ciò non significava che l'operazione fosse necessariamente sospetta e quindi da segnalare e, d'altro canto, anche se il comportamento tenuto dal cliente non poteva essere ricondotto ad alcun indicatore di anomalia, ciò non significava che l'operazione non andasse segnalata se in concreto il professionista aveva motivo di sospettare. Nel caso di specie occorreva valutare in concreto la rilevanza dei comportamenti del cliente con riferimento ai parametri generali Ric. 2022 n. 14874 sez. S2 - ad. 08/02/2024 3 Numero registro generale 14874/2022 Numero sezionale 2630/2024 Numero di raccolta generale 29315/2024 Data pubblicazione 13/11/2024 dettati dalla norma nella formulazione vigente all'epoca dei fatti e sopra riportati. Dal rapporto della Guardia di FI di Teramo in atti emergeva che la ditta Wu AN aveva sistematicamente fatto ricorso a tecniche di frazionamento delle operazioni non giustificate dall'attività svolta, considerato in particolare che, come accertato dalla Guardia di FI di Teramo, il volume d'affari nell'anno 2006 ammontava a € 113.006,00, per aumentare nel 2007 a € 476.449,00, per poi aumentare fino a € 848.212,00 nell'anno 2008 e, pertanto, appariva palesemente del tutto ingiustificato il pagamento di 11 fatture, tutte recanti il generico oggetto “prestazione servizio”, con 61 operazioni, frazionate nell'arco dell'anno 2008 ed effettuate mediante versamenti in contanti sempre ad una stessa ditta, la HO HA KA, che commercializzava confezioni come la ditta debitrice e non effettuava servizi, per l'ammontare complessivo di € 683.380,00. I pagamenti poi erano singolarmente di poco inferiori al limite consentito per i pagamenti in contanti di € 12.500 (eccezione fatta per il periodo di tempo dal 30/4/2008 al 25/6/2008 in cui l'importo era di €5000 e risultava anche superato). Il AT, professionista di fiducia della ditta Wu AN, della quale curava la tenuta della contabilità in regime di contabilità ordinaria, con registrazione delle operazioni economiche e delle movimentazioni finanziarie (Verbale della Guardia di FI in data 6/10/2010), avrebbe dovuto sospettare il compimento di attività di riciclaggio durante l'annualità 2008, con riferimento alle operazioni rilevate dalla Guardia di FI nel partitario di cassa e nel libro giornale, in ragione delle caratteristiche, dell'entità, della Ric. 2022 n. 14874 sez. S2 - ad. 08/02/2024 4 Numero registro generale 14874/2022 Numero sezionale 2630/2024 Numero di raccolta generale 29315/2024 Data pubblicazione 13/11/2024 natura delle operazioni e della capacità economica e dell'attività della cliente, come sopra descritte. La Guardia di FI aveva di fatto accertato che tutte le fatture in questione erano riconducibili ad operazioni inesistenti, per stessa ammissione della cliente del AT, Signora Wu AN, effettuate con il solo scopo di creare, nella contabilità della ditta, degli elementi passivi fittizi al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto (pag. 5 del verbale). Tali circostanze non erano state contestate dall'appellato, il quale si era limitato esclusivamente a lamentare la violazione del principio di legalità che, nel caso in esame non poteva ritenersi integrata. La Corte d'Appello demandava alla sentenza definitiva la determinazione della sanzione che poi rimodulava in euro 40.000/00. 5. AR AT ha proposto ricorso per cassazione avverso tanto la sentenza non definitiva quanto quella definitiva sulla base di tre motivi di ricorso.

6. Il Ministero dell'Economia e Finanze ha resistito con controricorso 7. Il ricorrente con memoria depositata in prossimità dell'udienza ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.

8. Il P.G. con conclusioni scritte ha chiesto rigettarsi tutti i motivi di ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsa applicazione dell'articolo 2 e dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 231/2007 e s.m.i., dell'art. 36 del D.L. 31.5.2010 n. 78, nonché Ric. 2022 n. 14874 sez. S2 - ad. 08/02/2024 5 Numero registro generale 14874/2022 Numero sezionale 2630/2024 Numero di raccolta generale 29315/2024 Data pubblicazione 13/11/2024 dell'art. 25 della Costituzione e dell'art. 1 l. n. 689/1981 (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.). La Corte territoriale ha accolto l'appello del Ministero avendo ritenuto che, benché l'art. 41 del d. lgs. n. 231 del 2007, vigente al momento dei fatti, non prevedesse, come elemento di sospetto, l'utilizzo frequente di operazioni di pagamento in contante, dato che tale elemento è stato introdotto solo dall'art. 36, comma primo, lettera b), del d.l. 31.5.2010 n. 78, tuttavia, tale novella legislativa non ha comportato l'introduzione di una nuova fattispecie di illecito, consistente nell'omessa segnalazione di operazioni caratterizzate dal ricorso frequente ed ingiustificato ad operazioni in contanti. La decisione sarebbe errata in quanto all'epoca cui si riferisce la contestazione di addebito, e cioè nel 2008, non era stato ancora considerato dal legislatore, tra le condotte “sospette”, l'utilizzo del contante, che infatti è stato introdotto solamente a far data dal 31.5.2010, per effetto dell'entrata in vigore del succitato D.L. 78/2010. Il d.m. Giustizia 16.4.2010, emanato solo pochi mesi prima della novella introdotta dal d.l. n. 78/2010 e concernente la “determinazione degli indicatori di anomalia di operazioni sospette di riciclaggio da

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