Cass. civ., sez. II, ordinanza 28/03/2022, n. 09970
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10918/2017 R.G. proposto da P P, in proprio e quale legale rappresentante p.t. dell’ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE STUDIO TECNICO AZ, rappresentati e difesi dall’avv. G C e dall’avv. A B, con domicilio eletto in Roma, Via Postumia n. 3. – RICORRENTI– contro IMMOBILIARE DRAGONI S.A.S, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. A A, con domicilio eletto in Roma, Piazza Giovine Italia n. 7, presso l’avv. R C. -CONTRORICORRENTE – e GREZ GIORGIO E MACCHIA GIULIANO. -INTIMATI- avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 1520/2016, pubblicata in data 26.9.2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 23.2.2022 dal Consigliere G F. F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 10918/2017 Numero sezionale 391/2022 Numero di raccolta generale 9970/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. L’Immobiliare Dragoni s.a.s. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso a favore dell’Associazione Professionale Studio Tecnico AZ, per l’importo di £. 30.671.410, a saldo delle prestazioni di progettazione e direzione dei lavori di ristrutturazione e restauro del Palazzo Dragoni di Spoleto, effettuate dagli arch. Giuliano M, Paolo P e P G, eccependo ritardi e inadempienze nello svolgimento dell'incarico e la mancata redazione del progetto esecutivo. I convenuti si sono costituiti, chiedendo la conferma dell’ingiunzione. Esaurita la trattazione, il Tribunale di Spoleto ha accolto parzialmente l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e condannando l’opponente al pagamento della minor somma di £. 18.088.607, oltre interessi. La sentenza è stata impugnata in via principale dallo Studio professionale ed in via incidentale dalla società Immobiliare Dragoni. A seguito del decesso P G, il processo è stato interrotto e quindi riassunto nei confronti degli eredi. All’esito, la Corte di Appello di Perugia ha riformato la sentenza di primo grado e ha condannato l’Immobiliare Dragoni al pagamento di € 1.376,20, oltre interessi dalla domanda e spese dei due gradi di giudizio, ritenendo non dovuti i compensi relativi alla redazione del progetto esecutivo. La sentenza è stata impugnata per revocazione dallo Studio professionale e dagli arch. P e M ai sensi dell’art. 395, n. 4 c.p.c., sostenendo che il giudice di appello non aveva tenuto conto che le tavole della progettazione esecutiva erano sottoscritte dal legale rappresentante della Immobiliare Dragoni, a riprova del fatto che tale progettazione era stata effettuata e consegnata alla committenza. F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 10918/2017 Numero sezionale 391/2022 Numero di raccolta generale 9970/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 L’impugnazione per revocazione è stata ritenuta infondata dalla Corte d’appello, con sentenza n. 88/2006. Lo Studio tecnico Az e Paolo P in proprio hanno proposto ricorso in cassazione avverso entrambe le decisioni. Con sentenza n. 9637/2013, questa Corte di legittimità ha respinto il ricorso avverso la sentenza sulla revocazione, mentre ha accolto il secondo motivo avverso la sentenza di appello, ritenendo sussistente il denunciato vizio di motivazione, osservando che, “essendo controverse proprio la redazione e consegna da parte dello Studio professionale del progetto esecutivo dei lavori durante la vigenza del rapporto, la circostanza che le tavole recanti tale progetto portavano la firma del cliente era elemento probatorio potenzialmente decisivo per dimostrare che la relativa prestazione era stata da questi accettata, con conseguente diritto del professionista al pagamento del compenso previsto, per cui su tale aspetto la Corte di merito avrebbe dovuto pronunciarsi”. Dichiarato l’assorbimento delle altre censure, la pronuncia di legittimità ha rimesso al giudice del rinvio il compito di accertare la riferibilità della sottoscrizione presente sulle tavole progettuali al legale rappresentante della società committente e l'effettivo contenuto ed oggetto di tali documenti. Riassunto ritualmente il giudizio, la Corte distrettuale di Firenze ha nuovamente respinto la domanda di pagamento del compenso per la progettazione esecutiva, ponendo in rilievo che, nonostante l’acquisizione del fascicolo di appello, risultavano prodotti solo i frontespizi delle tavole progettuali esecutive (sottoscritte dal legale rappresentante dell’Immobiliare Dragoni), ma non i documenti integrali, non essendovi elementi per ritenere che il c.t.u. avesse a disposizione i progetti nella loro interezza o che gli atti fossero stati rimossi dal fascicolo o fossero andati dispersi. F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 10918/2017 Numero sezionale 391/2022 Numero di raccolta generale 9970/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 La cassazione della sentenza è chiesta dallo Studio tecnico Az e da Paolo P, con ricorso in tre motivi. L’immobiliare Dragoni resiste con controricorso. Giuliano M e G G, erede di P G, non hanno svolto difese. In prossimità dell’adunanza camerale le parti hanno depositato memorie.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi