Cass. pen., sez. III, sentenza 09/01/2024, n. 10690

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Sentenza
9 gennaio 2024
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Non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la ritenuta configurabilità dell'aggravante dell'ingente quantità del materiale pedopornografico detenuto, di cui all'art. 600-quater, comma secondo, cod. pen., a fronte di un'imputazione in cui, senza richiamare espressamente tale previsione, si contesti la detenzione di tal genere di materiale con riferimento a centinaia di immagini e di video", posto che la concreta formulazione dell'addebito, incentrando il disvalore della condotta anche sull'ingente dato quantitativo, consente all'imputato un adeguato esercizio dei diritti di difesa.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 09/01/2024, n. 10690
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10690
Data del deposito : 9 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

1 069 0-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sez. 13 Donatella Galterio - Presidente - Sent. n. sez. UP - 09/01/2023 Antonella Di Stasi - Consigliere - R.G.N. 31758/2023 Alessio Scarcella - Consigliere - Gianni Filippo Reynaud - Relatore - -Consigliere -Maria Beatrice Magro In a d ifusione del ha pronunciato la seguente presente Janto SENTENZA sul ricorso proposto da D.L. n. in omissis avverso la sentenza del 26/05/2023 della Corte di appello di Bari: visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore dell'imputato, avv. Marco Livi, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 26 maggio 2023, la Corte d'appello di Bari, accogliendo soltanto in punto trattamento sanzionatorio il gravame proposto dall'odierno ricorrente, giudicato con rito abbreviato, ha ridotto la pena principale inflitta in primo grado ad anni cinque e mesi due di reclusione ed euro 18.600 di multa, applicando all'imputato le conseguenti pene accessorie, in ordine ai reati, riuniti nel vincolo della continuazione, di produzione, anche tentata, di divulgazione e detenzione di materiale pedopornografico, nonché di istigazione a pratiche di pedofilia e pedopornografia.

2. Avverso la sentenza di appello, a mezzo del difensore fiduciario, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con il primo motivo, la violazione della legge penale ed il vizio di motivazione per essere stata illegittimamente ritenuta la circostanza aggravante di cui all'art. 600 quater, secondo comma, cod. pen. della detenzione di materiale pedopornografico in ingente quantità senza che detta circostanza fosse stata contestata nel capo d'imputazione. In violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza si lamenta la Corte territoriale, - - invece di dichiarare la nullità in parte qua della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 522 cod. proc. pen. tenendone conto nella determinazione dell'aumento praticato a titolo di continuazione per detto reato satellite, aveva illogicamente ritenuto che la mancata contestazione potesse ritenersi superata dal mero dato quantitativo del materiale detenuto.

3. Con il secondo motivo di ricorso si deducono la violazione dell'art. 62 bis cod. pen. e la contraddittorietà della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche pur avendo la Corte territoriale riconosciuto - tenendone conto ai fini della determinazione della pena che sussistevano elementi di favorevole valutazione come l'incensuratezza, la giovane età, il positivo comportamento processuale e le dichiarazioni confessorie rilasciate. Si era inoltre illogicamente rilevato che l'opzione processuale per il rito abbreviato era già stata autonomamente "premiata" con la riduzione della pena prevista dalla legge, omettendo di considerare che i due benefici hanno presupposti logico- giuridici assolutamente differenti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso non è fondato, dovendosi escludere il difetto di correlazione tra accusa e sentenza, con conseguente nullità ex art. 522, comma 2 2, cod. proc. pen., laddove sia ritenuta la circostanza aggravante di cui all'art. 600 quater, secondo comma, cod. pen. a fronte di una imputazione che, senza espressamente richiamare detta previsione, specificamente contesti la detenzione di materiale pedopornografico con riferimento a centinaia di immagini e video pur senza qualificare come "ingente" detta quantità.

1.1. Secondo il consolidato orientamento interpretativo di questa Corte, condiviso dal Collegio, ai fini della contestazione di una circostanza aggravante non è infatti indispensabile una formula specifica espressa con una particolare enunciazione letterale, né l'indicazione della disposizione di legge che la prevede, essendo sufficiente che, conformemente al principio di correlazione tra accusa e decisione, l'imputato sia posto nelle condizioni di espletare pienamente la difesa sugli elementi di fatto che la integrano (Sez. 1, n. 51260 del 08/02/2017, Archinito, Rv. 271261, con riguardo alla premeditazione). A tal fine, dunque, rileva la precisa enunciazione, in imputazione, degli elementi di fatto che integrano la fattispecie circostanziale (Sez. 2, n. 14651 del 10/01/2013, Chatbi, Rv. 255793), ciò che si verifica quando vengano valorizzati comportamenti individuati nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o ad oggetti determinati nelle loro caratteristiche, idonei a riportare nell'imputazione tutti gli elementi costitutivi della fattispecie aggravatrice, rendendo così possibile l'adeguato esercizio del diritto di difesa (Sez. 2, n. 15999 del 18/12/2019, dep. 2020, Saracino, Rv. 279335). Del resto, questa Corte nella sua più autorevole composizione ha da tempo affermato che il

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