Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/04/2004, n. 6455

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/04/2004, n. 6455
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6455
Data del deposito : 1 aprile 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S G - Presidente -
Dott. M E - Consigliere -
Dott. R F - Consigliere -
Dott. D R A - Consigliere -
Dott. A G - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO ALESSANDRIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

SOMA VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;



- ricorrente -


contro
BUCCI GIOVANNI, GESTOR S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in

ROMA VIALE DELLE MILIZIE

1, presso (STUDIO GHERA GAROFALO), rappresentati e difesi dall'avvocato D G, giusta delega in atti;



- controricorrenti -


avverso la sentenza n. 466/01 del Tribunale di ALESSANDRIA, depositata il 17/07/01 R.G.N. 1061/98;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/03 dal Consigliere Dott. G A;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. F R che ha concluso per l'inanmmissibilità del ricorso in subordine il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


1. Con due ricorsi entrambi depositati in data 23.7.1998 la GESTOR S.p.a. ed il Sig. Giovanni Bucci proponevano opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni nn. 52/98 e 52 bis/98 in data 23.6.1998, elevate ai ricorrenti dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Alessandria per violazione degli artt. 11, 13 e 18 L. 29.04.1949 n. 264 e degli artt. 3 e 4 L. 10.01.1935 n. 112.
Si costituiva ritualmente nei termini la Direzione prov.le del lavoro di Alessandria tramite un funzionario all'uopo delegato, il quale depositava comparsa di costituzione e risposta e gli atti relativi all'accertamento.
All'udienza di discussione i due ricorsi venivano riuniti stante la loro connessione. Veniva esperita istruttoria, nel corso della quale venivano sentiti i testi indicati dalle parti. Con sentenza del 5-7 luglio 2001 l'adito tribunale di Alessandria accoglieva il ricorso compensando le spese.
Osservava in particolare il tribunale che appariva meritevole di accoglimento la doglianza di merito relativa all'origine del procedimento sanzionatone Ed infatti il tribunale riteneva che la prospettazione difensiva della ricorrente società aveva trovato riscontro dell'esperita istruttoria, nel senso che nella specie si trattava di avviamento per assunzione obbligatoria (legge n. 482/1968). In tal senso convergevano - secondo il tribunale - sia le
circostanze di fatto emerse in causa, sia tutte le dichiarazioni testimoniali, compresa quella resa dall'ispettore verbalizzante;

conseguentemente il tribunale ha ritenuto che la presenza in azienda del lavoratore avviato si giustificava nel contesto di una visita preassuntiva.
Avverso questa pronuncia ricorre in Cassazione l'Ispettorato con un unico motivo di impugnazione.
Resistente controricorso la società intimata ed il Bucci. MOTIVI DELLA DECISIONE

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