Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/12/2010, n. 24303

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L'indennità di occupazione legittima, che, in base al terzo comma dell'art. 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è pari, per ciascun anno di occupazione, ad un dodicesimo dell'indennità che sarebbe dovuta per l'espropriazione dell'area da occupare, "calcolata a norma dell'art. 16" della stessa legge, va commisurata alla definitiva indennità di espropriazione effettivamente dovuta, dovendo ad essa attribuirsi quella stessa qualificazione di indennità provvisoria che si rinviene nell'art. 12, comma primo, della medesima legge n. 865, il quale rinvia, per la relativa determinazione, proprio all'art. 16 anzidetto. Siffatta determinazione non trova deroga nell'ambito della disciplina indennitaria posta dall'art. 80 della legge 14 maggio 1981, n. 219, il cui carattere speciale non è elemento sufficiente a spezzare il nesso logico ed economico che, per legge, lega tutte le indennità, sia di espropriazione che di occupazione legittima, posto che la anzidetta normativa di riferimento, fissa l'entità delle indennità di occupazione in misura strettamente percentuale all'indennità di espropriazione parimenti dovuta.

In tema di espropriazione per pubblica utilità, l'art. 23 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (abrogato dall'art. 58 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, a decorrere dal 30 giugno 2003; abrogazione ribadita dall'art. 24 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133), accordando all'espropriato la facoltà di richiedere che l'espropriazione venga estesa alle frazioni residue dei beni non più suscettibili di un'utile destinazione, gli conferisce non già una posizione di diritto soggettivo, bensì di interesse legittimo, atteso il carattere discrezionale delle valutazioni necessarie per l'applicazione della menzionata disposizione normativa, la quale presuppone e richiede, oltre l'accertamento della solo parziale inclusione dei fondi nel piano d'esecuzione, anche la valutazione della loro inutilità in relazione alla estensione o della necessità di lavori considerevoli. Ne consegue che il giudice ordinario è carente del potere di conoscere sia dell'adempimento in forma specifica del preteso obbligo di estensione, che della connessa responsabilità risarcitoria della P.A. espropriante, mentre l'eventuale decremento di valore derivato alla frazione residua dall'esecuzione dell'opera pubblica può essere fatto valere dal proprietario solo in sede di opposizione alla stima, quale diritto ad un'indennità comprensiva del suddetto decremento.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/12/2010, n. 24303
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24303
Data del deposito : 1 dicembre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Primo Presidente f.f. -
Dott. PROTO Vincenzo - Presidente di Sezione -
Dott. D'ALONZO Michele - rel. Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere -
Dott. SALMÈ Giuseppe - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OM Carmine, elettivamente domiciliato in Napoli al Corso Arnaldo Lucci n. 121 presso lo studio dell'avv. OLIVERIO Luigi che lo rappresenta e difende in forza della procura speciale rilasciata a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
la s.p.a. Azienda Risorse Idriche di Napoli (IN), con sede in *Napoli alla Via Argine n. 929*, in persona del "procuratore speciale" ("procura ... per notar Luca Cannaviello . . . del 23 giugno 2006"), elettivamente domiciliata in Pomigliano d'Arco (NA) alla Via Brindisi n. 2 presso lo studio dell'avv. SILVESTRI Gaetano che la rappresenta e difende "in virtù di procura a margine" del controricorso;

- controricorrente -

Avverso la sentenza n. 95/2009 depositata dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche il 26 maggio 2009;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 ottobre 2010 dal Cons. Dott. D'ALONZO Michele;

sentite le difese del ricorrente, svolte dall'avv. Luigi OLIVERIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, il quale ha concluso per l'accoglimento del primo e del terzo motivo di ricorso e per il rigetto degli altri. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla s.p.a. Azienda Risorse Idriche di Napoli (IN), OM Carmine - premesso che: (1) "con ordinanza ... 11 maggio 1987" il Commissario Straordinario per il Governo ("con i poteri di cui alla L. n. 219 del 1981, art. 84") aveva "sottoposto ad occupazione permanente preordinata all'esproprio per m. 420 e per pari superficie a occupazione temporanea per le esigenze di cantiere" un suo fondo "di mq. 2.254";
2) il "decreto di esproprio" ("decreto di acquisizione") era stato emesso il "29 agosto 2003", quindi "a distanza di sedici anni e quattro mesi";
3) avendo ricevuto "le indennità a saldo per la superficie in occupazione permanente preordinata all'esproprio, ma nessuna indennità ne' per le fasce laterali in occupazione temporanea ne' per l'occupazione legittima della superficie in esproprio e tanto meno . . . alcunché per il ripristino della superficie delle fasce laterali e per il reimpianto del noccioleto esistente al momento dell'occupazione", aveva convenuto in giudizio innanzi al competente Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche detta società nonché la Scarl GOI al fine di conseguire (una volta espletata consulenza tecnica "per la determinazione dei danni . . . nonché per la rideterminazione dell'indennità di esproprio ..., per la rivalutazione della stessa" e "per il ripristino dei confini tra i fondi limitrofi") (a) il "pagamento dell'indennità legittima della superficie espropriata L. n. 865 del 1971, ex art. 20", (b) "l'adeguamento dell'indennità di
esproprio già percepita al valore della moneta al momento dell'emissione del decreto definitivo di esproprio", (c) "le indennità per l'occupazione temporanea delle fasce laterali dalla data di emissione dell'ordinanza ... fino alla data del decreto di acquisizione e il risarcimento danni" e (d) "disporre servitù di passaggio sulla fascia di esproprio ... per il passaggio da una parte all'altra del fondo rimasto diviso in due parti . . ., nel caso di mancata acquisizione del reliquato";
(4) "il contraddittorio" si era stabilito "con la costituzione della GOI scarl e dell'IN, che aveva chiamato in causa la P.C.M." (Presidenza del Consiglio dei Ministri) "Funzionario CIPE" -, in forza di cinque motivi, chiedeva di cassare la sentenza n. 95/2009 depositata il 26 maggio 2009 con la quale il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche aveva parzialmente accolto sia l'appello della spa IN che la sua impugnazione incidentale della decisione (11/08) con cui il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli ("espletata la consulenza "tecnica") aveva (giusta quanto si legge nella sentenza impugnata): (1) "rigettato la domanda" (a) "dell'IN nei confronti della PCM" ("per carenza di legittimazione della PCM nei confronti del OM") e (2) "della società GOI" ("per sopravvenuta mancanza di legittimazione passiva, essendo succeduta nel corso del giudizio a tale concessionario l'IN");
(2) "ritenuto legittimamente prorogata l'occupazione ed emesso tempestivamente, in data 29 agosto 2003, il decreto di esproprio";
(3) "accolto la domanda del OM relativamente" (a) "alla indennità di occupazione delle fasce laterali" e (b) "alla indennità di occupazione legittima della superficie espropriata" ("escludendo che l'accettazione dell'indennità di esproprio potesse ricomprendere anche la liquidazione delle indennità di occupazione, e ... escludendo altresì che potessero essere erogate altre somme in relazione all'esproprio, avendo l'attore accettato a suo tempo tale indennità, con rinuncia a far valere ulteriori pretese") liquidando "per l'occupazione delle fasce laterali" ("la cui superficie è uguale a quella espropriata") "Euro 1.643,22" "pari ad un dodicesimo del valore dell'indennità di espropriazione (Euro 1.272,18/12)" "moltiplicato per quindici anni e sei mesi, a decorrere dal 5 febbraio 1988, data del verbale di consistenza" e calcolando "analogamente in Euro 2.385,33" l'"indennità di occupazione per la superfici e espropriata", "il tutto con gli interessi legali dalla relativa scadenza (31 dicembre 1988;
31 dicembre 1989) fino al saldo";
4) negato ogni "risarcimento in relazione agli allegati danni, in quanto non provati".
Nel proprio controricorso la s.p.a. Azienda Risorse Idriche di Napoli (IN) instava per il rigetto dell'avversa impugnazione. MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare va disattesa la ("inammissibilità e/o improponibilità e/o improcedibilità dell'avverso ricorso" per) "carenza di contraddittorio nei confronti della ... GOI scarl" - eccepita dalla spa IN sull'assunto che la "convenzione" ("rogito ... del 16 maggio 2007") - per effetto della quale essa società "è subentrata a GOI scarl negli obblighi su quest' ultima gravanti e derivanti" dall'"opera di trasformazione in pressione dell'acquedotto del *Serino*, ... affidata al Consorzio GOI quale impresa concessionaria con i poteri previsti dagli artt. 80 e seguenti" della "L. 14 maggio 1981, n. 219" - ha "valenza ... sul piano del diritto sostanziale ed ... efficacia meramente interna nei rapporti tra essa IN, GOI e Commissario straordinario di Governo".
Nessuna delle parti (in particolare la stessa IN, unica avente interesse ex art. 100 c.p.c.), infatti, ha impugnato il punto della sentenza di primo grado (richiamato espressamente anche nella decisione qui gravata) con il quale il Tribunale Regionale ha rigettato ("deve essere rigettata") "la domanda proposta" (scilicet, dal OM) Avverso la GOI scarl per sopravvenuta carenza di legittimazione passiva, attesa la legittimazione passiva della spa IN, che è subentrata nella medesima posizione giuridica della GOI scarl": di conseguenza, deve ritenersi ormai irreversibilmente statuita, con efficacia di giudicato inter partes, la legittimazione passiva esclusiva della spa IN a riguardo della domanda proposta dal OM.
Nessuna delle parti, inoltre, ha contestato la "mancanza di legittimazione passiva dello Stato nei confronti dell'espropriato" ("avendo l'IN dedotto in giudizio un rapporto di garanzia impropria, cioè attivo solo nei suoi confronti e non ... del OM, cui non poteva estendersi automaticamente la domanda perché la chiamata in causa del terzo non presupponeva, nella specie, l'individuazione del comma 3 unico obbligato nei confronti dell'attore, ma configurava un rapporto diverso ... intervenuto fra altri soggetti, che l'IN potrà sempre far valere in separato giudizio") - affermata dal giudice di appello - per cui va esclusa la sussistenza anche di qualsivoglia ipotesi di litisconsorzio necessario (e conseguente bisogno di integrazione del contraddittorio) con la Presidenza del Consiglio dei Ministri (PCM) - pur avendo la stessa preso parte ad entrambi gli anteriori gradi di merito -, attesa la scindibilità (cfr., Cass., 3^, 14 marzo 2006 n. 5444) - definitivamente statuita (per carenza di impugnazione del punto) dal Tribunale Superiore - della domanda proposta dalla s.p.a. IN contro detto Organo rispetto a quella (unica oggetto di questo giudizio di legittimità) spiegata solo contro la stessa società dal OM.

2. Con la sentenza gravata, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, - in accoglimento del "terzo motivo dell'appello principale e per quanto di ragione del primo motivo dello stesso appello nonché dell'appello incidentale", ha "condanna (to) l'IN a corrispondere al OM la complessiva somma di Euro 2.017,80 a titolo di indennità di occupazione legittima della superficie occupata e di occupazione delle fasce laterali" ("con gli interessi ...") "nonché al rimborso ... delle spese di CTU del giudizio di primo grado" osservando (per quanto ancora rileva):
- sull'"errato calcolo della indennità di occupazione legittima", denunziato dalla spa IN (appellante principale), (1) che quello "effettuato nella sentenza impugnata è contraddittorio" perché "il computo delle indennità di occupazione" ("un dodicesimo della indennità di esproprio" per "ciascuna annualità di occupazione") "comporta... un'analoga liquidazione sia per

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