Cass. pen., sez. III, sentenza 30/07/2020, n. 23198
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da C i E, nato a Viareggio il 15/03/1973 avverso la sentenza del 07/06/2019 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere S C;letta let.requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P F, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. TO RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Firenze confermava la pronuncia resa dal Tribunale di Lucca e appellata dall'imputato, la quale aveva condannato E C alla pena di giustizia per il reato ex artt. 6 e 30 I. n. 394 del 1991, così diversamente qualificatq,l'originaria imputazione ex art. 11 I. n. 394 del 1991 (capo A) e in esso assorbitq, l'ulteriore violazione all'art. 13, comma 1, della medesima legge (capo B). Al C, quale legale rappresentante della Maki Maki s.r.I ad oggetto la gestione dell'omonimo bar sito in Marina di Levante, in area soggetta al Piano del Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli e sottoposta alle norme del Fino di Gestione della Tenuta Borbone Macchi Lucchese, è contestato di aver organizzato nel predetto locale un'attività di discoteca estiva all'aperto (attività non consentita né autorizzabile secondo il Piano del Parco), installando un impianto di amplificazione e un impianto capace di proiettare luci colorate cangianti e fasci luminosi colorati rotanti, e di avere organizzato serate danzanti che si protraevano nella nottata (come da controlli eseguiti alle ore 1.30 e alle ore 1,10) con emissioni di forte consistenza, tali da impedire una normale conversazione tra persone e con diffusione di luci scenografiche, provocando emissioni sonore e luminose che si diffondevano nell'area retrostante il locale, classificata area regionale boscata del Piano del Parco. In Viareggio, frazione di Torre del Lago, il 21 e il 28 giugno 2015. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per il tramite dei difensori di fiducia, propone ricorso per Cassazione, affidato due motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 6 e 30, comma 1, I. n. 394 del 1991. Assume il ricorrente che, nel caso in esame, non sarebbe configurabile il reato contestato per mancanza di offensività delle condotta, inidonea ad incidere sulla morfologia e sugli equilibri del territorio;invero, la fattispecie in questione sarebbe ascrivile ai reati di pericolo concreto, in cui, pertanto, il pericolo, essendo elemento costituivo del fatto, deve essere oggetto di specifico accertamento nel singolo caso. Nel caso di specie, come emerge dal compendio testimoniale - largamente riportato, per stralcio, alle p. 6-8 del ricorso con riferimento alla deposizione del teste Guerrini -, non sarebbe stata compiuta alcuna verifica dagli operanti in ordine all'effettiva lesione del bene tutelato dalla norma, avendo il teste Guerrini desunto il pregiudizio arrecato alla fauna selvatica del parco unicamente da valutazioni personali, senza nemmeno procedere alla misurazione strumentale delle emissioni sonore emesse per verificare il superamento del limite massimo consentito dalla normativa vigente.
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