Cass. pen., sez. II, sentenza 30/05/2022, n. 21041

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 30/05/2022, n. 21041
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21041
Data del deposito : 30 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZUCCHELLI ROBERTA nato il 25/06/1971 avverso la sentenza del 20/05/2020 del TRIBUNALE di LIVORNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere M M M;
lette le conclusioni del Procuratore Generale;
lette le conclusioni del difensore.

RITENUTO IN FATTO

Il TRIBUNALE di LIVORNO, con sentenza pronunciata il 20/5/2020, ha assolto ZUCCHELLI ROBERTA in relazione ai reati di cui agli artt. 640 e 485 cod. pen. con la formula perché il fatto non sussiste e ha respinto la richiesta da questa presentata di condannare la parte civile costituita, F E, ai sensi degli artt. 541 e 542 cod. proc. pen.

1. Avverso la sentenza e l'ordinanza del 5/10/2016 ha proposto ricorso l'imputata che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.

1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 120, 485 e 640 cod. pen. e 427 e 542 nonché 468 cod. proc. pen. con riferimento al rigetto della domanda di condannare la querelante alla rifusione delle spese legali e a risarcire il danno causato all'imputata. Nel primo motivo la difesa rileva che il rigetto della domanda presentata dall'imputata si fonderebbe su di una motivazione carente e illogica che prenderebbe le mosse dalla valutazione, peraltro superficiale, delle dichiarazioni rese dai testimoni della parte civile che non avrebbero dovuto essere sentiti. La lista testi della parte civile, infatti, sarebbe stata sottoscritta da un difensore che allo stato era nominato in aggiunta, e quindi come secondo difensore, della persona offesa. Circostanza questa che renderebbe del tutto inefficace l'atto e, di conseguenza, i testi non avrebbero dovuto essere ammessi e quanto da loro riferito sarebbe inutilizzabile. Sotto altro profilo, d'altro canto, la motivazione con la quale la richiesta dell'imputato, è stata respinta, a fronte di un inequivoco dettato normativo, sarebbe carente.

1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 185 cod. pen. e 78 e 541, comma 2 cod. proc. pen. con riferimento al rigetto della domanda di condannare la parte civile alla rifusione delle spese legali e a risarcire il danno causato all'imputata. Nel secondo motivo la difesa, anche richiamando gli articoli 91 e 92 cod. proc. civ. e la giurisprudenza sui punto, evidenzia che il rigetto della domanda sarebbe errato e fondato su di una motivazione del tutto carente. A fronte della ritenuta riferibilità alla parte civile della sottoscrizione apposta all'ordine dei lavori e agli altri elementi acquisiti, infatti,
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