Cass. pen., sez. II, sentenza 28/02/2024, n. 18184
Sentenza
28 febbraio 2024
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28 febbraio 2024
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Massime • 2
In tema di confisca ex art. 648-quater cod. pen., è suscettibile di ablazione non solo il profitto del reato, ma anche il prodotto di esso, prevedendo la normativa sovranazionale la necessità di sottrarre alla criminalità i risultati dell'attività illecita, che non si esauriscono nei soli vantaggi derivati, in via diretta o mediata, dai delitti presupposti, ma comprendono anche quanto forma oggetto delle successive fasi di reinvestimento o trasformazione degli anzidetti proventi.
Costituiscono prodotto dei reati di riciclaggio, di reimpiego e di autoriciclaggio non solo i beni oggetto di trasformazione per effetto della condotta illecita, che, in quanto tali, presentano caratteristiche identificative alterate, modificate o manipolate, ma anche i beni e i valori che, pur non avendo subito modificazioni materiali, risultano diversamente attribuiti in termini di titolarità ed ai fini delle regole di circolazione, per effetto di operazioni negoziali. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che, ai fini della confisca ex art. 648-quater cod. pen., fossero stati correttamente intesi come prodotto delle attività di riciclaggio e di autoriciclaggio i veicoli e i beni acquistati con le somme di denaro di provenienza illecita).
Sul provvedimento
Testo completo
18 184-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: - Presidente - ANNA PETRUZZELLIS Sent. n. sez. 464-2024 -CC 28/02/2024 SERGIO DI PAOLA - Relatore R.G.N. 44565/2023 ANDREA PELLEGRINO IGNAZIO PARDO in caso di diffusione del NC OR presente provvedimento omettere le generalità e ha pronunciato la seguente gli altri dati identificativi. a norma dell'art. 52 d.lgs 196/03 in quanto: SENTENZA ☐ disposto d'ufficio ☐ a richiesta di parte sui ricorsi proposti da: ✓ imposto dalla legge B.M. nato a [...] S.I. nata a [...] omissis in persona del legale rappresentante pro-tempore, quale responsabile civile omissis in persona del legale rappresentante pro- l tempore, quale responsabile civile P.F. nata a [...] quale parte civile quale parte civile N.L. nata a [...] omissis in persona del legale rappresentante pro-tempore, quale parte civile omissis in persona del legale rappresentante pro- tempore, quale parte civile avverso la sentenza del 20/09/2023 del G.u.p. del Tribunale di Biella visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
R.L. nell'interesse delle parti civili omissis lette le conclusioni dell'Avv. omissis che ha chiesto dichiararsi e l'inammissibilità o comunque rigettarsi il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse del B.M. accogliersi il ricorso proposto dalle parti civili con annullamento della sentenza impugnata quanto alla disposta confisca con condanna degli imputati alla rifusione delle spese come da nota depositata;
M.M. nell'interesse delle parti civili lette le conclusioni dell'Avv. P.F. in persona del curatore speciale, che ha chiesto e N.L. dichiararsi l'inammissibilità o comunque rigettarsi il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse del B.M. accogliersi il ricorso proposto dalle parti civili con annullamento della sentenza impugnata quanto alla disposta confisca con condanna degli imputati alla rifusione delle spese come da nota depositata. RITENUTO IN FATTO 1. Il G.u.p. del Tribunale di Biella, con la sentenza impugnata in questa sede, B.M. e S.I. ha applicato a su concorde richiesta delle parti, la pena da loro indicata per i reati di circonvenzione di incapace, in danno di P.F. e N.L. di appropriazione indebita aggravata di somme di denaro esistenti su conti correnti intestati alle stesse persone offese, di furto aggravato di somme di denaro prelevate da conti correnti di clienti dell'istituto bancario ove lavorava il B.M. di autoriciclaggio, quanto all'impiego in attività finanziarie e speculative dei proventi dei delitti di appropriazione indebita e di furto, per il B.M. ; per il reato di riciclaggio, quanto alla S.I. per avere sostituito parte dei proventi dei reati commessi dal B.M. ostacolando l'identificazione della loro provenienza, con operazioni finanziarie e con acquisti di beni immobili, mobili registrati oltre che con beni di valore;
ha disposto la restituzione alle persone offese di somme di denaro e di beni acquistati con altre somme di loro proprietà; ha disposto la confisca di un immobile, di sei veicoli e delle somme residue nei confronti del B.M. e della S.I. anche per equivalente. B.M.
2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, violazione di legge, in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., per l'errato calcolo della pena privo di adeguata motivazione.
2.1. Con il secondo motivo si deduce vizio della motivazione, per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità, quanto alla disposta confisca del profitto del reato di autoriciclaggio, che risulta individuato in modo errato, considerando l'intero importo delle somme oggetto dell'appropriazione indebita, detratto il 2 р valore delle somme e dei beni restituiti alle persone offese, senza alcuna motivazione;
così discostandosi dall'orientarnento di legittimità che individua il profitto del reato di autoriciclaggio nella plusvalenza che deriva dall'attività di sostituzione dei beni. Aggiunge il ricorrente che la decisione non avrebbe tenuto conto della salvezza dei diritti delle persone offese alle restituzioni e al risarcimento del danno, oltre ad aver sottoposto a confisca anche immobili acquistati in epoca largamente precedente i fatti oggetto di addebito. S.I. deducendo, con3. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputata unico motivo, vizio della motivazione, per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità, quanto alla disposta confisca del profitto del reato di riciclaggio;
la decisione aveva individuato in modo errato la nozione di profitto del reato di autoriciclaggio, ritenendola corrispondente all'intero ammontare delle somme e dei valori conseguiti attraverso i reati presupposto;
mancava la motivazione a sostegno dell'individuazione in tutti i beni appartenenti alla ricorrente come corrispondenti al valore del profitto del contestato reato;
in particolare, il bene immobile confiscato, per la quota di proprietà della ricorrente, era stato acquistato legittimamente con impieghi provenienti da un terzo e, dunque, in alcun modo corrispondente al profitto del reato;
anche per gli altri beni (somme di denaro e veicoli di proprietà della ricorrente) mancava alcuna motivazione sulla corrispondenza del valore di quei beni al profitto del contestato reato.
4. Ha proposto ricorso nell'interesse dei responsabili civili omissis il nominato difensore procuratore speciale;
omissis e premessa la legittimazione a proporre il ricorso, ai sensi dell'art. 575 cod. proc. pen., con l'unico motivo di ricorso la difesa deduce vizio della motivazione, per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità, quanto alla disposta confisca del profitto del reato di autoriciclaggio, con argomenti del tutto sovrapponibili a quelli illustrati con gli omologhi motivi di ricorso dai ricorrenti B.M. e S.I. omissis e5. Ha proposto ricorso nell'interesse delle parti civili omissis il nominato difensore procuratore speciale;
ha dedotto con il primo motivo la mancanza di motivazione, in riferimento all'art. 316 comma 2, cod. proc. pen., per l'omessa motivazione della sentenza sulla richiesta, avanzata all'udienza del 31 maggio 2023 dalla difesa delle costituite parti civili, diretta a ottenere la conversione del sequestro preventivo, disposto nel corso delle indagini, nel sequestro conservativo a tutela delle ragioni di credito risarcitorie;
riteneva che la legittimazione delle parti civili derivasse dal contenuto dell'art. 576 cod. proc. pen. non potendo invocarsi il principio di tassatività delle impugnazioni, in quanto anche alla luce delle disposizioni convenzionali e costituzionali 3 risulterebbe illegittima l'interpretazione di quella disposizione che dovesse lasciare sfornita di tutela la parte cui sia, di fatto, impedito l'accesso all'impugnazione di un provvedimento che incide sul diritto al risarcimento delle parti civili.
5.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 448, comma 2 bis, e 576 cod. proc. pen., nonché vizio della motivazione, per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità, attesa l'illegalità della confisca disposta per l'equiparazione del profitto del reato di riciclaggio e autoriciclaggio con l'intero ammontare delle somme provento dei reati presupposto.
6. Ha proposto ricorso la difesa delle parti civili P.F. e N.L. deducendo con l'unico motivo di ricorso, violazione di legge, in relazione agli artt. 648 quater, comma 1 e 2, 323, comma 4, cod. proc. pen. e vizio della motivazione (mancante contraddittoria o manifestamente illogica); si lamenta la mancanza di motivazione nella sentenza impugnata in ordine alla richiesta avanzata dalla difesa delle parti civili affinché il sequestro preventivo disposto sui beni, diversi da quelli eventualmente da restituirsi alle persona offesa, fosse convertito in sequestro conservativo;
si censura, altresì, la motivazione contraddittoria con la quale è stata disposta la confisca sui beni degli imputati in misura corrispondente all'intero ammontare dei proventi dei reati presupposto, e non anche in relazione al solo profitto realizzato mediante le attività di riciclaggio e autoriciclaggio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi proposti dagli imputati B.M. e S.I. che si fondano in parte su argomenti comuni quanto all'errata determinazione della misura del profitto e, quindi, della disposta confisca, sono infondati.
1.1. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse dell'imputato B.M. è proposto per ragioni non consentite, censurandosi il difetto di motivazione relativo alla commisurazione della pena (poiché, alla stregua della tassativa indicazione dei motivi di ricorso proponibili, contenuta nell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., non sono deducibili con il ricorso per cassazione né errori commessi nelle operazioni di calcolo funzionali alla determinazione della pena concordata, né il difetto di motivazione in ordine alla pena indicata dalle parti e assentita dal giudice, quando il risultato finale non si discosta da quello concordato dalle parti e non si traduce in una pena illegale: Sez. 5, n. 18304 del 23/01/2019, Rosettani, Rv. 275915-01).
1.2. Il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse del B.M. così come la parte iniziale del ricorso proposto nell'interesse della S.I. censurano l'errata individuazione del profitto dei reati loro contestati, richiamando la 4 giurisprudenza di legittimità che ha affermato la corrispondenza di tale nozione con l'autonomo profitto, diverso ed ulteriore rispetto al valore del profitto dei reati presupposto, che il riciclatore, o l'autoriciclatore, consegue attraverso le condotte tipiche di sostituzione e impiego dei beni di provenienza delittuosa. La Corte è consapevole delle diverse posizioni che nel tempo sono state espresse dalla