Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 15/12/2022, n. 36856

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 15/12/2022, n. 36856
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36856
Data del deposito : 15 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32911/2019 R.G. proposto da : IFO ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI, in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliati in ROMA , VIA G.G. BELLIn. 96, presso lo studio dell’avvocato G M che lirappresenta e difende ;
-ricorrente-

contro

SILVIA DI GIORGI ;
-intimata- avversola SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 314/2019 depositata il30/04/2019, R.G.N. 3143/15;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2022dal Consigliere Dott. GUALTIERO MICHELINI.

RILEVATOCHE

1.la Corte d'Appello di Roma, in parziale riforma di sentenza del locale Tribunale, per quanto qui rileva ha condannato I.F.O. - Istituti Fisioterapici Ospitalieri al pagamento in favore di S D G della somma di € 79.792,86, oltre interessi legali,sulla base della riqualificazione del rapporto di collaborazione intercorso tra le parti in rapporto di lavoro subordinato, con conseguente diritto alle differenze retributive correlative, corrispondenti ad inquadramento quale assistente amministrativo, categoria C,

CCNL

Sanità -personale non medico;

2.avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione I.F.O. con quattro motivi;
la lavoratrice intimata non si è costituita nel presente giudizio;

CONSIDERATO CHE

1.con il primo motivo, parte ricorrente deduce violazione dell'art.112 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., per non avere la Corte d'Appello pronunciato in relazione all'eccezione relativa alla natura privata e distinta del lavoro svolto dalla sig.ra D G in esecuzione delle direttive personali del prof. L ed alla conseguente non riconducibilità agli I.F.O. delle mansioni svolte dalla lavoratrice in tale ambito;

2.con il secondo, nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c. edell'art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., e motivazione assente o comunque solo apparente, per non avere la Corte d'Appello formulato motivazione alcuna in relazione alla dedotta non riconducibilità agli I.F.O. delle direttive impartite dal prof. L alla sig.ra D G, per essere le stesse attinenti alla sfera di attività privata del prof. L, nonché per avere completamente travisato la prova raccolta in giudizio, che ha confermato l'esistenza di un'ulteriore rapporto di lavoro estraneo agli I.F.O. intercorso tra la sig.ra D G ed il prof. L;

3.con il terzo, violazione degli artt. 1372, 2094, 2126, 2222 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3., c.p.c., per non avere la Corte d'Appello distinto i due diversi rapporti di lavoro e ricondotto gli effetti delle mansioni svolte dalla sig.ra D G agli I.F.O. anziché al prof. L, effettivo datore di lavoro privato, errando nella qualificazione del rapporto di lavoro;
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