Cass. pen., sez. V, sentenza 28/11/2022, n. 45083

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 28/11/2022, n. 45083
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45083
Data del deposito : 28 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI S A nato a NORCIA il 21/07/1975 avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE DI APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere P C;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale G D L, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
udite le conclusioni dell'avv. V B e dell'avv. A M B, per le parti civili, che hanno chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
udite le conclusioni dell'avv. R M, per l'imputato, che ha chiesto di accogliere il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 22 settembre 2021 dalla Corte di appello di Perugia, che ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Spoleto nei confronti di D S A, nella parte relativa alla condanna in ordine al reato di cui all'art. 166 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, per avere, quale promotore finanziario, esercitato abusivamente anche le attività di investimento e di gestione collettiva del risparmio. L'imputato, secondo la pubblica accusa, avrebbe, in assenza della necessaria autorizzazione, raccolto i risparmi di numerosi privati, prospettandone loro l'investimento in vantaggiosi prodotti finanziari. Gli investimenti, peraltro, non sarebbero stati neppure effettivamente effettuati e il D S avrebbe ingannato le persone offese, consegnando loro documentazione falsa e, in taluni casi, somme di denaro, che non erano l'effettivo frutto dell'investimento, ma quanto, nel frattempo, ricevuto da altre ignare vittime. In relazione a tali vicende, il pubblico ministero aveva originariamente contestato numerosissimi reati di falso e truffa, oltre alla violazione degli artt. 166 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 132-133 d.lgs. n. 385/93. In primo grado, il giudice aveva condannato l'imputato per l'illegittimo svolgimento dell'attività di investimento e di gestione collettiva del risparmio nonché per svariate ipotesi di truffa e falso;
l'aveva, però, assolto da alcuni reati e pronunciato l'estinzione per prescrizione di altri. La Corte di appello ha confermato la condanna per la violazione dell'art. 166 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e ha dichiarato la prescrizione dei restanti reati, mantenendone ferme le statuizioni civili.

2. Contro la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.

2.1 Con un primo motivo, articolato in più censure, deduce il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 166 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Sostiene che la fattispecie in questione punirebbe solo chi svolge le attività di investimento e gestione collettiva del risparmio, senza esservi abilitato. Il D S, invece, risultava regolarmente iscritto all'Albo unico dei promotori finanziari. Sotto altro profilo, sostiene che, dalla stessa sentenza di primo grado, emergerebbe che l'ultima condotta rilevante - consistente nella consegna a una persona offesa di un falso modulo - risalirebbe al 21 maggio 2010. La consumazione del reato, pertanto, a parere del ricorrente, andrebbe retrodatata a quel giorno e il reato, conseguentemente, risulterebbe prescritto. Lamenta, infine, l'insussistenza dell'aggravante del nesso teleologico.

2.2. Con un secondo motivo, deduce l'inosservanza di norme processuali, con riferimento agli artt. 179 e 429 cod. proc. pen. Sostiene che il capo di imputazione relativo all'art. all'art. 166 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 sarebbe
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